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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2025

Cassazione n. 12782/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Codevigo il 19 novembre 2019); - che l'atto di innpugnativa nell'interesse dell'imputata consta di due motivi; - che in data 22 gennaio 2025 il difensore della ricorrente ha trasmesso in Cancelleria il certificato di morte dell'imputata, avvenuta in Padova il 5 novembre 2024; [OSCURATO:PERSONA] - che l'intervenuta morte della ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lei ascritto estinto per morte dell'imputata; - che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata.

Così deciso il 12 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. (fatto commesso in Codevigo il 19 novembre 2019); - che l'atto di innpugnativa nell'interesse dell'imputata consta di due motivi; - che in data 22 gennaio 2025 il difensore della ricorrente ha trasmesso in Cancelleria il certificato di morte dell'imputata, avvenuta in Padova il 5 novembre 2024; [OSCURATO:PERSONA] - che l'intervenuta morte della ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lei ascritto estinto per morte dell'imputata; - che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 12 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12782/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris