CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i avvisi di accertamento nn.T7G011405020-2014 (relativo all’anno 2006), T7G011405060-2014(relativo all’anno 2007) e T7G011405063-2014 (relativo all’anno 2008),notificatigli, rispettivamente, i primi due il 10/12/2014 e il terzo il6/12/2014.2. La CTP di Torino dichiarò inammissibile il ricorso per violazione deltermine ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, essendo stato lo stesso depositatosolo in data 28/9/2015, dopo che il contribuente aveva avanzatoun’istanza di accertamento con adesione in data 13/1/2015 (alla qualenon era stato, poi, dato corso, non essendosi presentato il Cironeall’incontro fissato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]).3. La CTR del Piemonte riformò la sentenza di primo grado, sulpresupposto che “l’istanza di accertamento con adesione determina, aisensi dell’art. 6 co. 3 del D. Lgs n. 218/97 la sospensione di novantagiorni dei termini per l’impugnazione, indipendentemente dall’esitodell’istanza e dall’effettivo svolgersi del contraddittorio”. In relazione alraddoppio del termine ex art. 43, comma 3, d.p.r. n. 600/1973 (rationetemporis vigente), la CTR affermò l’inapplicabilità della disposizione alcaso de quo, non configurandosi un illecito penale, tenuto conto che “nonsolo l’importo di ciascuna annualità accertata ma anche quellocomplessivo di tutte le annualità si pongono al di sotto della soglia dipunibilità” e, quanto all’IRAP, “il d.lgs. n. 74/2000 ricomprende solo i reatiin materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto”.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 21,comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997,per avere la CTR ritenuto idonea, ai fini della sospensione del termine perl’impugnazione dell’avviso di accertamento, la mera presentazioneNumero registro generale 24826/2017Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 13667/2026Data pubblicazione 11/05/2026dell’istanza di accertamento con adesione, nonostante il contribuente, conil proprio comportamento successivo, avesse dimostrato l’assenza diqualsivoglia reale interesse ad instaurare un effettivo contraddittorio conl’Amministrazione.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 43,comma 3, d.p.r. n. 600/1973; dell’art. 57, comma 3, d.p.r. n. 633/1972;degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000, per avere la CTR escluso il raddoppiodei termini con argomentazione coerente col disposto dell’art. 3 del d.lgs.n. 73/2000, e non già con la diversa fattispecie di reato – ricorrente nelcaso di specie – delineata dall’art. 2 del medesimo d.lgs., la quale noncontempla alcuna soglia di punibilità.3. Il terzo motivo censura “l’errore nella valutazione del fatto-reatopresupposto”, di cui s’è detto al punto precedente, dall’angolo visualedell’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere, cioè, i giudici di secondo gradoerroneamente applicato l’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, “nonostante nellamotivazione degli atti impositivi fosse chiaramente indicato che lecontestazioni mosse nei confronti dell’odierno intimato derivavanodall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e che l’inoltro dellasegnalazione di reato alla Procura della Repubblica avveniva per lasegnalazione del reato previsto dall’art. 2 del d.lgs. 74/2000” (pag. 20 delricorso per cassazione).4. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 43, comma2-bis, d.p.r. n. 600/1973 (nella formulazione ratione temporis applicabile)e degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446/1997, per avere i giudici di secondogrado ritenuto che il raddoppio dei termini per l’accertamento non siapplichi anche all’IRAP.5. L’originario ricorso del contribuente è inammissibile per violazionedel termine di decadenza per la relativa impugnazione.Si legge, nella motivazione della sentenza impugnata: “la C.T.P. di Torinocon sentenza n. 1369/2/2016 dichiarava inammissibile il ricorso, in quantoNumero registro generale 24826/2017Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 13667/2026Data pubblicazione 11/05/2026presentato il 28.09.2015 e cioè oltre il termine di 90 giorni, decorrenti dal03.02.2015, data di convocazione del contraddittorio, al quale il signorCirone non si era presentato”. La CTR accolse il motivo d’appello sulpunto, “in quanto l’istanza di accertamento con adesione determina, aisensi dell’art. 6 co. 3 del D. Lgs n. 218/97 la sospensione di novantagiorni dei termini per l’impugnazione, indipendentemente dall’esitodell’istanza e dall’effettivo svolgersi del contraddittorio”. Il primo motivo diricorso per cassazione censura (infondatamente) tale affermazione,ritenendo che il successivo apprezzamento di un contegno disinteressatodel contribuente valga a neutralizzare l’effetto sospensivo, in contrastocon la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, “in caso accertamentocon adesione, la sospensione del termine per l'impugnazionedell'avviso di accertamento di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 218 del1997, opera in modo automatico con la presentazione dell'istanza diaccertamento con adesione, restando a tal fine irrilevante che ilcontribuente abbia successivamente tenuto un comportamentomeramente omissivo, non presentandosi alla convocazione inoltratadall'amministrazione finanziaria” (Cass., n. 23828/2025). L’infondatezzadel motivo, peraltro, non preclude il rilievo officioso dell’inammissibilità delricorso introduttivo, posto che l’irrilevanza delle vicende successive allapresentazione dell’istanza con adesione non toglie che il dies a quo dellasuddetta sospensione coincida comunque con la data della stessa; datache, nel caso di specie, è addirittura anteriore a quella del contraddittoriofissato dall’Amministrazione (nella sentenza di primo grado è indicato il13.2.2015, ma probabilmente deve ritenersi un refuso, dovendonecessariamente essere antecedente a quella della convocazione per ilcontraddittorio). La lettera dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997 èchiara, infatti, nel far decorrere i 90 giorni della sospensione “dalla data dipresentazione dell’istanza del contribuente”. Nel caso in esame, anche afar decorrere tale termine o dalla data indicata dalla stessa Agenzia delleNumero registro generale 24826/2017Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 13667/2026Data pubblicazione 11/05/2026entrate (13.1.2015) ovvero dal momento successivo della convocazionedel contribuente (3/2/2015), esso in ogni caso sarebbe ampiamentedecorso al momento di proposizione del ricorso dinanzi alla CTP di Torino.Il rilievo officioso di tale vizio è consentito, poiché esso inficia un“requisit[o] fondant[e] il processo” e ridonda “nel difetto di potestasiudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale,che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con unavalida sentenza” (si esprime in questi termini Cass., S.U., n. 24172/2025,la quale, al punto e) dell’elenco a pag. 31, richiama, esemplificativamente,“le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori perla proposizione dell’azione”, menzionando, tra i precedenti rilevanti, Cass.,n. 32637/2019, alla cui stregua “la decadenza del contribuente dal dirittodi agire in giudizio, per inosservanza dei termini stabiliti dall'art. 16 deld.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile "ratione temporis") è rilevabiled'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., trattandosi di materia sottratta alladisponibilità delle parti; tale regola opera anche in sede di legittimità,salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendosufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito”).6. Il rilievo dell’inammissibilità del ricorso originario assorbe ogni altraquestione, determinando la cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c..7. Le ragioni della decisione (fondate sul rilievo officioso dello spiraredel termine ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, nonostante l’operatività dellasospensione di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997) costituisconoidoneo fondamento per la compensazione delle spese di tutti i gradi delprocesso. P.Q.MCassa senza rinvio la sentenza impugnata;compensa le spese processuali dei due gradi di merito e dichiara irripetibiliquelle del giudizio di legittimità.Numero registro generale 24826/2017Numero sezionale 1012/2026Numero di raccolta generale 13667/2026Data pubblicazione 11/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3/2/2026.La PresidenteRoberta Crucitti