CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;-intimata-avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 8938/2025, depositata il21/07/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16236/2025Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 9612/2026Data pubblicazione 15/04/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento necessario di competenzaavverso l’ordinanza del 21 luglio 2025 n. 8938, con la quale il Tribunale diRoma ha dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del Giudice dipace di Roma. Il Tribunale ha rilevato che “trattasi di opposizioneall’esecuzione di valore pari a euro 3.060”, così che “sussistel’incompetenza per valore” del giudice adito, rilevabile d’ufficio, in favoredel giudice di pace.2. Le intimate Agenzia delle Entrate - Riscossione ed [OSCURATO:PERSONA].p.a. non hanno proposto difese.3. Il ricorrente ha depositato memoria.Il Pubblico ministero, il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hadepositato conclusioni scritte e ha chiesto alla Corte di accogliere il ricorsoe dichiarare la competenza del Tribunale di Roma.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso contesta l’illegittimità della pronuncia di incompetenza delTribunale di Roma, trattandosi di competenza funzionale del Tribunale adecidere sull’opposizione all’esecuzione di una cartella esattoriale ai sensidegli artt. 615 e 617 c.p.c.2. Preliminare alla verifica della correttezza del rilievo dell’incompetenzaoperato dal Tribunale di Roma è la verifica della tempestività delmedesimo rilievo.Il ricorrente ha instaurato il giudizio di opposizione con atto notificato il 9agosto 2024. Al processo si applica pertanto la disposizione di cui alcomma 3 dell’art. 38 c.p.c., così come modificato dal d.lgs. 31 ottobre2024 n. 164, c.d. correttivo Cartabia (l’art. 7, comma 1, del decreto haprevisto che le disposizioni si applicano ai procedimenti introdottisuccessivamente al 28 febbraio 2023). L’art. 38, comma 3, c.p.c. disponeoggi che l’incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi dicui all’art. 28 c.p.c. è rilevata d’ufficio con il decreto previsto dall’art. 171-Numero registro generale 16236/2025Numero sezionale 366/2026Numero di raccolta generale 9612/2026Data pubblicazione 15/04/2026bis c.p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171-bis c.p.c.,non oltre la prima udienza”.Nel caso in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata emerge comel’incompetenza sia stata rilevata d’ufficio dal Tribunale a scioglimento dellariserva effettuata all’udienza del 21 luglio 2025 rispetto alla quale ilgiudice, con decreto del 27 gennaio 2025, aveva stabilito che sarebberodecorsi i termini di cui all’art. 171-ter c.p.c.Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza è quindi stato effettuato dal giudicequando ormai non poteva più essere posto in essere (cfr. al riguardo, inrelazione ad analoga fattispecie, Cass. n. 34522/2025).3. Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza delTribunale di Roma, davanti al quale vanno rimesse le parti nei termini dilegge. Il giudice di merito provvederà in relazione alle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dichiara lacompetenza del Tribunale di Roma davanti al quale rimette le parti neitermini di legge, anche per le spese del giudizio di regolamento dicompetenza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco