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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05284/2022

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7 ORDINANZA sul ricorso n. 11899/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 2 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nsoni, da cui è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso -ricorrente/controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elett.te dom.to in Roma al viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5813/38/2016 della COMM.TRIB.REG. 65 [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del flOa 11/01/2022 dal consigliere dott.

D'[OSCURATO:PERSONA]:

1. con sentenza n. 5813/38/16, depositata in data 11 novembre 2016, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 10310/24/15 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2010, in riferimento ad altrettanti veicoli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessi dalla stessa in locazione finanziaria, di cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento alla società proprietaria;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente individuando anche nella concedente il soggetto passivo del tributo, senza esaminare la domanda di disapplicazione delle sanzioni;

4. la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che, tenuto conto del quadro normativo vigente, permanesse in caso di locazione finanziaria un vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore sicché correttamente la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento ad uno dei condebitori in solido, mentre aveva disapplicato le sanzioni, ravvisando nella specie le condizioni per configurare una situazione di obiettiva incertezza normativa;

5. avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 9 maggio 2017, affidato a due motivi; la Regione [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso e proponeva ricorso incidentale consegnato per la notifica il 6 giugno 2017.

La contribuente depositava controricorso avverso il ricorso incidentale e memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Regione [OSCURATO:PERSONA] memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con memoria del 15 novembre 2021, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n.

XI/1941/19, ad annullare gli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso, e chiesto per l'effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]:

1. In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di annullamento in autotutela del contrastato avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prescritta dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 4744 del 03/03/2006).

Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c. (Cass. n. 14267 del 08/06/2017).

Tenuto conto del sopraggiunto annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, a questa Corte non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, nella fattispecie in esame, in continuità con quanto già ritenuto in analoghi giudizi (Cfr. Cass. n. 31282, n. 30886 e n. 30760 del 2021), ricorrono i motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, in quanto l'orientamento di questa Sezione in termini favorevoli alla contribuente società di leasing si è consolidato nel corso del 2019.

Solo a partire da Cass. n. 13131 del 2019 si è infatti affermato il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. dalla

I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. dalla

I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della

I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit.

I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016).

Per le suesposte considerazioni, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale tenuta d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso n. 11899/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Crescenzio n. 2 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nsoni, da cui è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso -ricorrente/controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elett.te dom.to in Roma al viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], da cui è rapp.to e difeso come da procura in calce all'atto di costituzione del nuovo difensore -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5813/38/2016 della COMM.TRIB.REG. 65 [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del flOa 11/01/2022 dal consigliere dott. D'[OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 5813/38/16, depositata in data 11 novembre 2016, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva in parte l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 10310/24/15 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con compensazione delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una serie di avvisi di accertamento relativi al mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all'annualità 2010, in riferimento ad altrettanti veicoli di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessi dalla stessa in locazione finanziaria, di cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento alla società proprietaria; 3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente individuando anche nella concedente il soggetto passivo del tributo, senza esaminare la domanda di disapplicazione delle sanzioni; 4. la CTR aveva confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto che, tenuto conto del quadro normativo vigente, permanesse in caso di locazione finanziaria un vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore sicché correttamente la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto il pagamento ad uno dei condebitori in solido, mentre aveva disapplicato le sanzioni, ravvisando nella specie le condizioni per configurare una situazione di obiettiva incertezza normativa; 5. avverso la sentenza di appello la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 9 maggio 2017, affidato a due motivi; la Regione [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso e proponeva ricorso incidentale consegnato per la notifica il 6 giugno 2017. La contribuente depositava controricorso avverso il ricorso incidentale e memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la Regione [OSCURATO:PERSONA] memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con memoria del 15 novembre 2021, la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. XI/1941/19, ad annullare gli avvisi di accertamento oggetto del contenzioso, e chiesto per l'effetto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In tema di contenzioso tributario e nella ipotesi di annullamento in autotutela del contrastato avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto alla pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, prescritta dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass. n. 4744 del 03/03/2006). Nel caso in cui la cessazione della materia del contendere sia dichiarata in sede di legittimità, la Corte decide sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e, stante la natura e gli effetti di quella declaratoria (estinzione del processo e caducazione delle sentenze rese nei gradi di merito), provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo, in forza del combinato disposto degli artt. 384 e 385 c.p.c. (Cass. n. 14267 del 08/06/2017). Tenuto conto del sopraggiunto annullamento degli avvisi di accertamento oggetto di causa, a questa Corte non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, nella fattispecie in esame, in continuità con quanto già ritenuto in analoghi giudizi (Cfr. Cass. n. 31282, n. 30886 e n. 30760 del 2021), ricorrono i motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, in quanto l'orientamento di questa Sezione in termini favorevoli alla contribuente società di leasing si è consolidato nel corso del 2019. Solo a partire da Cass. n. 13131 del 2019 si è infatti affermato il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. dalla I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. dalla I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016). Per le suesposte considerazioni, va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale tenuta d
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