CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 novembre 2016
Cassazione n. 26075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente -ricorrente- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA -intimato- avverso la sentenza n. 1516/2016 della Corte d’Appello di Catanzaro, pubblicata in data 19.11.2016, N.R.G. 96/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, MIUR), esponendo di avere presentato domanda al Dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] “Grimaldi” di Catanzaro, in data 28.9.2000, per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA, ai fini del conferimento di incarichi a tempo determinato per l’anno 2000/2001 e che effettivamente essa aveva stipulato contratto a termine dal 11.10.2000 al 12.6.2001, prorogato poi al 31.8.2001; successivamente, anche in forza del lavoro così prestato, aveva acquisito titolo all’iscrizione nelle graduatorie provinciali ai sensi del D.M. 75/2001 e del D.M. 430/2000, ottenendo ulteriori contratti a tempo determinato presso la scuola pubblica, fino ad un contratto stipulato con il Dirigente del [OSCURATO:PERSONA] “Siciliani” per il periodo dal 1.9.2007 al 31.8.2008, poi risolto unilateralmente dal predetto Dirigente, in data 22.7.2008, sul presupposto che la prima nomina presso l’Istituto “Grimaldi” fosse invalida perché avvenuta in assenza di iscrizione nelle pertinenti graduatorie; 2. la ricorrente, sostenendo la legittimità della propria nomina nell’a.s. 2000/2001, chiedeva il pagamento delle retribuzioni rimaste inevase dal 22.7.2008 al 31.8.2008 presso il Liceo “Siciliani”, nonché l’accertamento del proprio diritto all’inserimento negli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA e del diritto alla partecipazione ai concorsi per titoli ai sensi dell’art. 554 d. lgs. 297/1994; 3. la domanda è stata disattesa dal Tribunale di Catanzaro, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città; quest'ultima rilevava come il provvedimento di decadenza avesse espressamente ritenuto che la prima nomina presso l’Istituto “Grimaldi” non fosse avvenuta sulla base di esistenti graduatorie di circolo o di istituto e che la ricorrente non aveva fornito prova dell’esistenza di tali graduatorie; la Corte d’Appello aggiungeva poi che, secondo la circolare del 2.10.2010 (rectius 2.10.2000), la domanda diretta alle scuole era consentita, entro il successivo 16.10, solo a coloro che avessero dichiarato di essere iscritti nelle graduatorie “provinciali”, requisito quest’ultimo pacificamente insussistente in capo alla ricorrente; ne derivava la illegittimità della prima nomina e dunque l’inidoneità di essa a validamente integrare il requisito di servizio utile alle successive nomine ed effetti giuridici; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il MIUR è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo la ricorrente adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 1, L., 124/199, in combinato disposto con l’art. 4 del d.l. 184/1999, con l’art. 1 del d.l. 240/2000 e con la circolare del 2.10.2000; il motivo sostiene che non poteva esser richiesta, per l’assunzione, l’iscrizione alle graduatorie comunali o provinciali previste per l’assunzione del personale supplente all’epoca dell’inquadramento di esso presso gli enti locali, in quanto con il transito di tale personale all’ambito ATA della scuola pubblica, per effetto della L. 124/1999, quelle graduatorie erano state abrogate; con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, aggiunge il motivo, non era prevista alcuna graduatoria di istituto e pertanto non poteva contestarsi neanche la mancanza di tale requisito, bastando dunque la domanda di messa a disposizione per supplenze brevi in concreto formulata; 2. il motivo è infondato; 3. nel complesso passaggio del personale degli enti locali dalle province allo Stato l’art. 4 del Decreto Interministeriale 23.7.1999, n. 184, trascritto nel ricorso per cassazione ed emesso anche al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 8, co. 4 L. 124/1999 prevedeva che: -p er l’a.s. 1999 - 2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti locali, erano conferiti, dagli Enti stessi, per la durata necessaria, provvedendo essi alla relativa retribuzione fino al 31.12.1999; - dal 1 .1. 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenziasse la necessità di prosecuzione, sarebbero stati confermati, con oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, avrebbero adottato i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza; - dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato che si fossero rese necessarie, sarebbero state conferite dai competenti capi d’istituto ed a tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli [OSCURATO:PERSONA], le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato sarebbero state costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31.8.1999; 3.1 in relazione all’a.s. 2000/2001, il sopravvenuto art. 1, co. 5, d.l. 240/2000, conv. con mod. in L. 306/2000, in vigore dal 30.8.2000, ha stabilito che “sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche”, ipotesi che non è quella del caso di specie; al contempo la norma ha stabilito che “per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124”, con disposizioni che “si applicano anche (…) al personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali”, che come si è detto il D.I. 184/1999 prevedeva fossero contemplati nelle graduatorie di istituto stesse; quanto al personale “appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico” il comma 6 del medesimo art. 1, prevedeva che “le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze (…) di cui all' articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali”; le predette graduatorie, divenute “ad esaurimento” restavano dunque integrabili “per una sola volta” con quel personale ed erano destinate all’utilizzazione nei termini di cui si dirà subito di seguito; 3.2 in sostanza, quindi, per l’a.s. 2000/2001, sussisteva la possibilità, per effetto dell’art. 1, co. 5, cit. che al fabbisogno di supplenti non coperto su base annuale o fino al termine delle attività didattiche e comunque per supplenze temporanee, si provvedesse con la nomina da parte del Dirigente scolastico, “sulla base delle graduatorie di circolo o di istituto”, che contemplavano anche il personale già inserito nelle graduatorie degli [OSCURATO:PERSONA]; integrava tale assetto il contenuto della circolare 2.10.2000, nel testo trascritto della sentenza impugnata, che prevedeva comunque la possibilità di fare domanda diretta ai Dirigenti, sempre per l’a.s. 2000/2001, ma “dichiarando, pena l’esclusione, di essere incluso nella graduatorie provinciali” nelle quali era previsto, come si è visto, l’inserimento anche del personale con profilo di collaboratore scolastico munito di certi requisiti di servizio; 4. tutto ciò posto, è dunque chiaro che la legittimità della nomina della ricorrente poteva dipendere o dall’inclusione nelle graduatorie di istituto che il Dirigente avrebbe dovuto formare o dall’esistenza di una domanda “diretta”, in cui si desse atto dell’inclusione nelle menzionate graduatorie provinciali, potendosi in ultima ipotesi ritenere che permanesse la facoltà residuale di richiesta all’ufficio di collocamento, secondo l’assetto di cui all’art. 587 d. lgs. 297/1994, non a caso richiamato poi dal d.m. 430/2000 menzionato nel ricorso per cassazione; l'intero impianto normativo era dunque tale da impedire una nomina libera ad opera del solo Dirigente, dovendosi procedere in base a graduatorie, formate o utilizzate nei termini di cui sopra o, in estrema ipotesi, ricorrendo alla disciplina dell’art. 587 cit. 5. nel caso di specie, la sentenza impugnata ha ritenutoche non vi fosse una graduatoria di istituto (e la ricorrente conferma la circostanza a pag. 13 del ricorso per cassazione) ed ha ritenuto pacifico che la medesima non fosse iscritta nelle graduatorie provinciali, sicché non ricorrevano i presupposti per la sua assunzione, né vi è menzione alcuna del ricorso alle procedure di cui all’art. 587, co.1, d. lgs. 297/1994; 6. pertanto, l’assunzione è avvenuta senza il rispetto delle procedure e regole che per legge o per atti regolamentari, ma su rinvio della legge, disciplinavano la cernita del personale supplente e quindi è corretta la conclusione della sua invalidità assunta dalla Corte territoriale; 7. va da sé che una nomina invalida non poteva contribuire ad integrare i requisiti di servizio utili per le successive assunzioni a termine, parimenti invalide a cascata ed inidonee ad ogni altro effetto di legge; 8. è del resto infondato il secondo motivo, con cui si assume la violazione del D.M. 75/2001, ovverosia di una delle regole riguardanti le successive assunzioni, in ragione del disposto dell’art.2126 c.c.; quest'ultima norma salvaguarda infatti il lavoro svolto ai soli fini retributivi, stabilendo che le prestazioni siano da pagare anche se il contratto o l’assunzione siano nulli, ma non permette di certo di utilizzare ad altri fini i rapporti invalidi, qualora la loro esistenza sia presupposto di altri diritti; 9. l’infondatezza dei motivi permette di evitare, anche in ragione di esigenze di ragionevole durata, di disporre la rinnovazione della notifica al Ministero, invalidamente eseguita presso l’Avvocatura distrettuale; 10. nulla sulle spese, non avendo -appunto - il MIUR svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della