CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 28299/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/01/2026 della Corte d'appello di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Giovanni B. Bertolini, cheha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, infunzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l’istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] che la pena irrogatagli con sentenza della Corte d’appello di Palermodel 14/05/2021, irrevocabile il 09/08/2022, fosse rideterminata applicando ilregime sanzionatorio dell’art. 416-bis cod. pen. stabilito con d.l. 23/05/2008 n.92, convertito con modif. nella l. 24/07/2008 n. 125 (da sette a dodici anni direclusione), più contenuto rispetto a quello introdotto con la novella di cui allalegge 27/05/2015 n. 69, che ha innalzato le pene da un minimo di dieci anni adun massimo edittale di quindici anni.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Iaria, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 2, comma 4, cod.pen. e vizio di motivazione, nella parte in cui non è stata applicata la disciplinasanzionatoria più favorevole, con conseguente irrogazione di una pena illegale.Si duole il ricorrente che la Corte palermitana sia incorsa in un evidentetravisamento, avendo ritenuto che la questione circa la mancata applicazionedel regime sanzionatorio di cui alla l. 24/07/2008 n. 125 fosse già statascrutinata in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello cheaveva condannato il Salerno; invero, come desumibile dall’analisi del ricorsoper cassazione a suo tempo avanzato, la questione dedotta atteneva al diversoprofilo della mancata applicazione del regime sanzionatorio ancora antecedente,di cui alla legge n. 251 del 2005; conseguentemente, ha errato la Corte nelritenere preclusa la questione inerente l’illegalità della pena inflitta, oggidedotta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Giovanni B. Bertolini, intervenutocon requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.2. Va premesso che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è stata determinatain anni quindici di reclusione, muovendo da una pena base di anni dieci, e poiaumentata al la pena f inale per ef fetto del la rec id iva re i teratainfraquinquennale. La pena base così individuata rientra nella cornice edittaleprevista, per il partecipe dell’associazione di tipo mafioso, dall’art. 416-bis cod.pen. nel testo risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che stabiliva la pena dellareclusione da sette a dodici anni.Il ricorrente assume che la Corte di appello palermitana, in sede dicognizione, avrebbe invece fatto applicazione della più severa cornice edittaleintrodotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, e che, pertanto, il giudicedell’esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena in applicazione delladisciplina più favorevole.La deduzione, tuttavia, muove da un presupposto non dimostrato e,comunque, incompatibile con lo sviluppo del giudizio di cognizione.Dagli stessi atti richiamati dalla difesa emerge, infatti, che, nel ricorso perCassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del14 maggio 2021, Salerno aveva già censurato il trattamento sanzionatorio,deducendo l’inosservanza dell’art. 2, comma 4, cod. pen., e lamentando lamancata applicazione del regime sanzionatorio più favorevole, sul presuppostoche le condotte si sarebbero arrestate in epoca anteriore alla modificaintrodotta dal d.l. n. 92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008.Su tale specifico profilo si è già pronunciata questa Corte, con sentenzaSez. F, n. 48311 del 9 agosto 2022, che, al § 23 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto, hadichiarato inammissibile il sesto motivo di ricorso, osservando che, «al fine digiovarsi del più favorevole trattamento sanzionatorio anteriore all’entrata invigore del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con l. 24 luglio 2008, n. 125», ilricorrente assumeva che le condotte si fossero arrestate al 2005, «trascurandoi contatti telefonici dell’imputato con il Virone e il Restivo, come pure leconversazioni con il D’Amico, tutte del 2013».La decisione richiamata ha, dunque, già definito il punto decisivo sul qualesi fonda l’odierna istanza, escludendo che la condotta associativa del Salernopotesse ritenersi cessata in epoca anteriore alla novella del 2008 evalorizzando, al contrario, risultanze riferibili al 2013. Ne deriva la preclusione,nel giudizio di esecuzione, di ogni nuova deduzione diretta a rimettere indiscussione la legge sanzionatoria applicabile alla medesima condotta,trattandosi di questione già devoluta, esaminata e definita nel giudizio dicognizione.Né vale sostenere, per eludere tale preclusione, che l’odierna deduzioneavrebbe oggetto diverso, perché riferita non al regime anteriore al 2008, bensìalla asserita applicazione della più severa cornice introdotta dalla legge n. 69del 2015. La prospettazione difensiva resta, infatti, priva di riscontro nel titoloesecutivo: la sentenza di cognizione non contiene alcuna esplicita indicazionedell’applicazione della novella del 2015 e la pena base concretamenteindividuata in anni dieci di reclusione è pienamente compatibile con la corniceedittale, da sette a dodici anni, introdotta dal d.l. n. 92 del 2008, convertitodalla legge n. 125 del 2008.Anzi, proprio la sentenza n. 48311 del 2022, nel respingere la doglianzavolta a ottenere l’applicazione del trattamento anteriore alla novella del 2008,presupponeva quale disciplina rilevante quella sopravvenuta nel 2008,escludendo che vi fossero i presupposti per retrocedere al regime precedente.Il ricorso, dunque, lungi dal denunciare una pena illegale rilevabile insede esecutiva, tende a sollecitare una nuova valutazione di un profilo giàdevoluto e già scrutinato nel giudizio di cognizione, oltre che fondato su unpresupposto indimostrato.3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili dicolpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma didenaro da versare alla Cassa delle ammende, che si stima equo determinare ineuro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]