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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 36511/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale, in data 21 gennaio 2021, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., cui è continuativamente sottoposto dal 7 aprile 1998 Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità del Pulvirenti di mantenere i collegamenti con l'associazione, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive, principalmente alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione, ha posto in evidenza: - il ruolo di particolare rilievo svolto quale elemento di spicco del clan c.d.

Malpassotu, confluito, dopo la collaborazione del capo storico, [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, successivamente deceduto, nell'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", ancora oggi diretta dai detenuti in regime di 41 bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - il profilo criminale, che annovera, tra gli altri, la condanna irrevocabile per più omicidi scaturiti all'interno delle dinamiche criminali dell'associazione di appartenenza, estorsioni, sequestri di persona, soppressione di cadavere; - l'attuale operatività dell'associazione di riferimento, desunta dall'esecuzione negli ultimi anni di numerose operazioni investigative dimostrative "dell'effervescenza dell'organizzazione", a prescindere dal coinvolgimento del detenuto nelle indagini e dall'intervenuto mutamento della compagine sociale e dei suoi equilibri.

2. Ricorre per cassazione il Pulvirenti, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli.artt.. 41 bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Il provvedimento impugnato è privo di motivazione; si limita, infatti, a richiamare elementi fattuali privi di attualità, desunti da precedenti provvedenti di proroga, senza prendere in esame gli elementi nuovi e favorevoli documentati dalla difesa per dimostrare la cessazione della pericolosità.

Non attribuisce alcuna rilevanza ai permessi di necessità concessi al prevenuto ed ai premessi premio concessi al fratello e non indica alcuna sopravvenienza giudiziaria o un comportamento sintomatico di pericolosità verificatosi durante i ventitrè anni di applicazione del regime speciale in cui il condannato ha, invece, dimostrato di avere interrotto i rapporti con la criminalità organizzata, puntualmente rispettando le regole penitenziarie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020).

Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in senso all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013).

1.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva».

Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).

Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione

1.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114).

Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che per espressa previsione normativa il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza.

Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.

In quest'ottica non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221).

2. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati.

La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di preminenza assunta dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento sin dall'anno 1989, precisamente nel settore militare dell'organizzazione quale killer, secondo quanto già giudizialmente accertato e la perduranza del vincolo associativo anche durante la detenzione, alla luce della massima di esperienza che la carcerazione non determina la rescissione del vincolo.

Ha altrettanto correttamente ritenuto rilevante ai fini della prognosi sul pericolo di ripresa dei contatti con il gruppo di appartenenza non solo il mantenimento della posizione di prestigio all'interno del sodalizio e di punto di riferimento anche in costanza di detenzione, congruamente desunto dalla prolungata fedeltà dimostrata, anche dopo la collaborazione intrapresa dal padre e dal cognato, nei confronti dall'organizzazione, pure rimodulatasi nel tempo, e ai suoi valori fondanti a cominciare dall'omertà e dal rifiuto di ogni forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria, nonché dalla condotta carceraria.

A quest'ultimo riguardo, ha valorizzato il dato, certamente significativo alla luce della regola secondo cui l'affiliato detenuto, una volta riacquistata la libertà, ritrova una posizione all'interno del clan anche nel caso in cui si verifichino profondi cambiamenti della Compagnie sociale, che il detenuto, in adesione al modello comportamentale tipico degli affiliati, a prescindere dalla formale osservanza delle regole del trattamento penitenziario, ha continuato a chiedere informazioni ai familiari sulle dinamiche associative ed ha ricevuto di recente missive dal contenuto criptico (anno 2018).

D'altra parte, il clan di appartenenza, la vasta organizzazione [OSCURATO:PERSONA] in cui era confluito il gruppo del malpassotu quando ancora il Pulvirenti di trovava in stato di libertà, risulta, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento.

3. I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentavi come sopra rassegnati.

Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione ed il godimento di benefici penitenziari anche da parte dei suoi familiari detenuti, fanno riferimento, in termini generici, all'omesso esame di deduzioni difensive e di documentazione, di cui non è chiarita la decisività, quindi a criticità, al più, di taluni aspetti della motivazione comunque inidonei a rendere la stessa apparente o mancante, e appaiono, perciò, estranei al sindacato del giudice della legittimità, circoscritto alla violazione di legge.

Gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che rappresentano la mancanza di motivazione - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628).

Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell art. 41-bis Ord. pen.

Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che, come quelli dedotti dal ricorrente, invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità.

4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale, in data 21 gennaio 2021, di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., cui è continuativamente sottoposto dal 7 aprile 1998 Nel valutare la ricorrenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità del Pulvirenti di mantenere i collegamenti con l'associazione, il Tribunale, in risposta alle doglianze difensive, principalmente alla luce di quanto accertato nelle sentenze in esecuzione, ha posto in evidenza: - il ruolo di particolare rilievo svolto quale elemento di spicco del clan c.d. Malpassotu, confluito, dopo la collaborazione del capo storico, [OSCURATO:PERSONA], padre di Antonio, successivamente deceduto, nell'organizzazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", ancora oggi diretta dai detenuti in regime di 41 bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - il profilo criminale, che annovera, tra gli altri, la condanna irrevocabile per più omicidi scaturiti all'interno delle dinamiche criminali dell'associazione di appartenenza, estorsioni, sequestri di persona, soppressione di cadavere; - l'attuale operatività dell'associazione di riferimento, desunta dall'esecuzione negli ultimi anni di numerose operazioni investigative dimostrative "dell'effervescenza dell'organizzazione", a prescindere dal coinvolgimento del detenuto nelle indagini e dall'intervenuto mutamento della compagine sociale e dei suoi equilibri. 2. Ricorre per cassazione il Pulvirenti, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli.artt.. 41 bis Ord. pen. e 125 cod. proc. pen., di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato è privo di motivazione; si limita, infatti, a richiamare elementi fattuali privi di attualità, desunti da precedenti provvedenti di proroga, senza prendere in esame gli elementi nuovi e favorevoli documentati dalla difesa per dimostrare la cessazione della pericolosità. Non attribuisce alcuna rilevanza ai permessi di necessità concessi al prevenuto ed ai premessi premio concessi al fratello e non indica alcuna sopravvenienza giudiziaria o un comportamento sintomatico di pericolosità verificatosi durante i ventitrè anni di applicazione del regime speciale in cui il condannato ha, invece, dimostrato di avere interrotto i rapporti con la criminalità organizzata, puntualmente rispettando le regole penitenziarie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997;ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in senso all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 1.2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione di una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, non necessariamente sopravvenuti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (Sez. 7, n. 4857 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 1.3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114 secondo cui non occorre la prova positiva di un attuale e reale contatto tra il detenuto e il gruppo criminale, impedito dal regime restrittivo in atto, ma è necessario accertare che non risulti venuta meno la capacità di mantenerlo e che non persista il pericolo di futura e probabile strumentalizzazione dei mezzi di comunicazione consentiti nel normale trattamento penitenziario Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi, Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto; elementi tutti che devono essere considerati mediante l'indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495), con la precisazione che per espressa previsione normativa il mero decorso del tempo, anche consistente, non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere o attenuare il delineato pericolo di collegamenti con l'esterno, posto che presupposto della proroga non è il pieno accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (che sarebbe oggetto di ben diversa prova), quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere la tendenza alla continuità dei contatti con la realtà criminale di provenienza. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. In quest'ottica non è, di conseguenza, necessario l'accertamento della permanenza dell'attività della cosca di appartenenza e la mancanza di sintomi rilevanti, effettivi e concreti, di una dissociazione del condannato dalla stessa, essendo sufficiente la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l'ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario (Sez. 1, n. 24134 del 10/05/2019, Belforte, Rv. 276483; Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 2. Il provvedimento impugnato si è attenuto ai superiori criteri, non avendo trascurato il ragionato apprezzamento di tutti i presupposti di legge come correttamente individuati. La motivazione adottata, per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di preminenza assunta dal ricorrente nel sodalizio mafioso di riferimento sin dall'anno 1989, precisamente nel settore militare dell'organizzazione quale killer, secondo quanto già giudizialmente accertato e la perduranza del vincolo associativo anche durante la detenzione, alla luce della massima di esperienza che la carcerazione non determina la rescissione del vincolo. Ha altrettanto correttamente ritenuto rilevante ai fini della prognosi sul pericolo di ripresa dei contatti con il gruppo di appartenenza non solo il mantenimento della posizione di prestigio all'interno del sodalizio e di punto di riferimento anche in costanza di detenzione, congruamente desunto dalla prolungata fedeltà dimostrata, anche dopo la collaborazione intrapresa dal padre e dal cognato, nei confronti dall'organizzazione, pure rimodulatasi nel tempo, e ai suoi valori fondanti a cominciare dall'omertà e dal rifiuto di ogni forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria, nonché dalla condotta carceraria. A quest'ultimo riguardo, ha valorizzato il dato, certamente significativo alla luce della regola secondo cui l'affiliato detenuto, una volta riacquistata la libertà, ritrova una posizione all'interno del clan anche nel caso in cui si verifichino profondi cambiamenti della Compagnie sociale, che il detenuto, in adesione al modello comportamentale tipico degli affiliati, a prescindere dalla formale osservanza delle regole del trattamento penitenziario, ha continuato a chiedere informazioni ai familiari sulle dinamiche associative ed ha ricevuto di recente missive dal contenuto criptico (anno 2018). D'altra parte, il clan di appartenenza, la vasta organizzazione [OSCURATO:PERSONA] in cui era confluito il gruppo del malpassotu quando ancora il Pulvirenti di trovava in stato di libertà, risulta, sulla base di specifici elementi citati in sede di proroga, ancora attivo e operativo nell'ambito territoriale di riferimento. 3. I rilievi mossi con il ricorso, affermando l'apparenza della motivazione, ignorano i contenuti argomentavi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi come il protrarsi della carcerazione ed il godimento di benefici penitenziari anche da parte dei suoi familiari detenuti, fanno riferimento, in termini generici, all'omesso esame di deduzioni difensive e di documentazione, di cui non è chiarita la decisività, quindi a criticità, al più, di taluni aspetti della motivazione comunque inidonei a rendere la stessa apparente o mancante, e appaiono, perciò, estranei al sindacato del giudice della legittimità, circoscritto alla violazione di legge. Gli unici rilievi che possono trovare ingresso sono quelli che rappresentano la mancanza di motivazione - oltre che grafica - sotto il profilo dell'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità in relazione agli elementi sui quali deve cadere la verifica dei presupposti di legge; in modo da risultare la motivazione per la mancanza dei suindicati requisiti solo apparente giacché assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito nel pervenire alla decisione (fra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 9/11/2004, Rv 230303; Sez. 1, n. 5338 del 14/11/2003, Rv. 226628). Solamente in tali ipotesi è, invero, configurabile una violazione di legge, poiché il provvedimento risulta privo del requisito della motivazione richiesto dall'art. 125 cod. proc. pen. e dal comma 2-sexies dell art. 41-bis Ord. pen. Restano, di contro, estranei all'ambito della verifica di legittimità consentita in materia non solo tutti quei rilievi che, come quelli dedotti dal ricorrente, invocano il diverso apprezzamento degli elementi acquisiti riservato alle valutazioni di merito, ma anche il controllo della motivazione sotto il profilo della semplice contraddittorietà o illogicità. 4. Dalla conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante i profili di colpa, della somma fissata in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Decreto Cassazione n. 36511/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris