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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2020

Cassazione n. 29466/2023

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ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6298/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Laura; -ricorrente e intimata- contro [OSCURATO:PERSONA] proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Natale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Brescia con decreto n. 2040/2013 ingiungeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento della somma di € 339.662,76 in relazione a prestazioni di trasporto, che erano state effettuate dal Badia tra il mese di agosto 2009 ed il mese di aprile 2013 e per le quali erano state applicate tariffe inferiori al minimo fissato dalle norme introdotte con l’art 83-bis del D.L. n. 112/2008. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione avverso detto decreto, contestando: a) la mancanza di correttezza dei calcoli dei costi minimi di esercizio rispetto alla normativa applicata dalla controparte; b) la carenza della documentazione fondante la pretesa; c) la decadenza prevista dall’art 83-bis nono comma, non essendo stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo entro quindici giorni dalla risposta negativa datata 21settembre 2013; d) i criteri con cui era stato determinato il credito azionato, avendo la controparte moltiplicato il costo carburante per il percorso andata – ritorno, mentre per il computo dei costi minimi era previsto che il costo carburante fosse moltiplicato solo per i chilometri della andata.

Chiedeva la sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. in ragione della pendenza di due procedimenti rispettivamente avanti la Corte di giustizia EU e la Corte costituzionale.

Si costituiva il Badia contestando la fondatezza dei motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Il Tribunale di Mantova, con sentenza 17 luglio 2015, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, compensando per intero le spese del giudizio di opposizione.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure rilevava che, dalla lettura delle motivazioni della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia, emergeva che la mancata terzietà dell’Osservatorio fosse solo uno degli elementi presi in considerazione dalla Corte europea, la quale al contempo aveva sottolineato che l’art 83-bis comma IV del D.L. n. 112/08 giustificava la sua previsione con la finalità di tutelare sicurezza stradale, obbiettivo reputato legittimo, ma che in relazione ad esso la determinazione di costi minimi d’esercizio non era tuttavia idonea né direttamente né indirettamente, per cui , la normativa era contraria al diritto comunitario.

Il Tribunale riteneva che conseguentemente si imponesse la disapplicazione in toto della normativa nazionale, come argomentato, in maniera condivisibile, da copiosa giurisprudenza di merito.

E concludeva che la correttezza di tale assunto trovava conferma nella scelta del legislatore nazionale che successivamente aveva abrogato il comma 4 dell’art. 83 bis, al pari di quelli da 1 a 2 e da 6 ad 11, riscrivendo quindi l’articolo e rimettendo l’individuazione del prezzo dei trasporti alla autonomia negoziale. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della stessa, si accertasse che gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2014 erano circoscritti al periodo novembre 2011–luglio 2012 e per l’effetto, in relazione ai trasporti merci effettuati nei periodi da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013, si determinasse il proprio credito in € 213.532,27, oltre IVA al 22 %, a titolo di differenza fra il corrispettivo fatturato ed incassato ed i costi minimi di sicurezza ex art 83 bis D.L. n. 112/2008 oltre interessi di mora ai sensi dell’art 5 d.lg.vo 231/02 dalla scadenza al soddisfo ovvero la diversa somma che fosse risultata , con vittoria di spese di entrambi i gradi.Si costituiva nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo il rigetto dell’impugnazione con conferma della impugnata sentenza e condanna della controparte alla rifusione delle spese del grado di appello La Corte territoriale, disposta c.t.u., ad esito della stessa con sentenza n. 94/2020, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 165.004,83, oltre accessori (IVA di legge e interessi di mora dalle singole scadenze al pagamento) in relazione alla causale per cui era processo.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha spiegato ricorso incidentale.

In vista dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articola in ricorso 3 motivi.

1.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: la non utilizzabilità degli indici pubblicati sul sito del MIT dal 2009 al 2011 Sostiene che dall’agosto 2009 all’ottobre 2011 non esiste alcun provvedimento amministrativo che abbia determinato i costi minimi inderogabili della prestazione d i trasporto, con la conseguente impossibilità di applicare l’art. 83-bis del D.L. 112/2008 proprio per la mancanza di un necessario regolamento esecutivo.

Si duole che la corte territoriale, avendo circoscritto al solo periodo transitorio il possibile calcolo dei costi minimi, non abbia constatato l’assenza di decreti ministeriali tra il 2009 ed il 2011 prima di procedere alla ctu ed abbia immotivatamente attribuito forza vincolante ai prospetti di riferimento presentati sul sito del Ministero, che provvedimenti amministrativi non erano.

In definitiva, secondo la società ricorrente, la corte territoriale ha applicato i costi minimi non attenendosi a decreti ministeriali (inesistenti nell’unico periodo divalidità della disposizione normativa), bensì basandosi su meri indici, privi di qualsiasi valore giuridico e persino di valenza scientifica (essendo fondati solo su elementi empirici, come ha precisato lo stesso ministero nel sito).

1.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 83 bis D.L. 112/2008 e del D.L. 10.02.2009 n. 5.

Rileva che il legislatore, con D.L. 10.02.2009 n. 5, convertito il L. 09.04.2009 n. 33, aveva incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare decreti esecutivi con i quali identificare i costi minimi applicabili fino all’entrata in vigore delle tabelleelaborate dall’Osservatorio.

Tuttavia, dall’entrata in vigore del D.L. 112/2008 fino alla prima tabella approvata dall’Osservatorio ( novembre 2011), non è stato approvato alcun de creto ministeriale contenente l’indicazione dei costi minimi.

Osserva che l’inerzia del Ministero ha di fatto reso priva di qualsiasi effetto la di sposizione di cui all’art. 83 - bis D.L 112/2008 anche nel periodotransitorio (comma 10).

Sostiene che l’art. 83-bis D.L. 112/2008, pur essendo di per sé conforme al diritto comunitario, non poteva trovare applicazione per l’assenza di legittimi decreti ministeriali esecutivi, necessari per determinare i costi minimi.

In definitiva, secondo la società ricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha determinato i costi minimi di trasporto nel periodo transitorio, in assenza di decreti ministeriali.

1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, violando l’art. 83-bis D.L. 112/2018, ha deciso la controversia, individuando i costi minimi sullabase di un criterio illegittimo.

Rileva che la corte di appello con decreto 18 ottobre 2017 si è così pronunciata: Ritenuto necessario disporre CTU al fine di determinare gli importi dovuti ai sensi dell’art. 6 DL 112/2008 come convertito in L. 133/2008, avuto riguardo al chilometraggio indicato nelle distinte di viaggio a cui espressamente fanno riferimento le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], e regolarmente pagate da Sterilgarda, e che non sonostate fatte oggetto di specifica e puntuale contestazione nel presente giudizio nonché ai cos ti rilevati ai sensi degli artt. 1 e 10 DL 112/2008 P.Q.M.

Dispone CTU sul seguente quesito “Letti gli atti ed i documenti di causa, determini il CTU gli importi dovuti ai sensi dell’art 6 DL 112/2008, come convertito in L 133/2008, per i trasporti eseguit i da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013 avuto riguardo al chilometraggio indicato nelle distinte di viaggio a cui espressamente fanno riferimento le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], e regolarmente pagate da Sterilgarda, ed ai costirilevati ai sensi degli artt. 1 e 10 DL 112/2008 .

Si duole che la Corte ha violato il dettato normativo elaborando un criterio misto per il calcolo dei costi minimi di trasporto, imponendo l’utilizzo del chilometraggio usato come accordo contrattuale dipagamento piuttosto che quello indicato nelle tabelle e così incorrendoin una grave violazione di legge.In definitiva, secondo la società ricorrente, anche nell’ipotesi in cui fosse considerato legittimo il riferimento agli indici pubblicati sul sito del Ministero dei trasporti nel periodo transitorio, la sentenza della corte territoriale dovrebbe essere comunque cassata in quanto il criterio utilizzato per determinare i costi minimi è stato elaborato dal giudice di secondo grado ed applicato poi dal CTUin t otale violazione di quanto disposto dall’art. 83-bis D.L. 112/2018, cui invece avrebbe dovuto attenersi.

2. Il ricorso principale è inammissibile.

Inammissibile è il primo motivo, in quanto la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la causa senza soffermarsi sulle sue numerose istanze dirette a dimostrare l’assenza di decreti ministeriali relativi ai costi minimi nel periodo transitorio, ma dimentica che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non integra il vizio denunciato l ‘omesso esame di elementi istruttori.

E, d’altra parte, detto vizio non è deducibile per contestare una qualificazione (circa la natura e la forza cogente delle rilevazioni comunque effettuate dal Ministero sui costi del carburante).

Inammissibile è anche il secondo motivo, nel quale la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, che individua nel fatto che l’art. 83 bis era risultato radicalmente inapplicabile in considerazione dell’inerzia del Ministero.

L’inammissibilità consegue al fatto che la ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi, che è basata sulla possibilità di determinare i costi chilometrici relativi al consumo di carburanti sulla base delle rilevazioni periodiche compiute dal Ministero ai sensi del D.L. n. 5/2009.

La corte territoriale nella sentenza impugnata ha recepito le risultanze della espletata c.t.u., che aveva utilizzato i dati provenienti da dette rilevazioni periodiche, ritenendoli assolutamente obiettivi e scientificamente rilevati; questa parte della motivazione – che costituisce il fulcro argomentativo della decisione - non risulta specificamente censurata nel motivo in esame.

Inammissibile è infine il terzo motivo con il quale la società ricorrente non soltanto torna a denunciare il vizio di violazione di legge senza tuttavia riportare le affermazioni in diritto, contenute in sentenza, che sarebbero in contrasto con la norma richiamata, ma sostanzialmente sollecita una nuova pronuncia su questioni di merito (la determinazione dei costi minimi di sicurezza nel periodo transitorio, con riguardo alla questione del calcolo delle tratte e del chilometraggio), sulle quali la corte territoriale ha ampiamente argomentato e sulle quali a questa Corte di legittimità è precluso tornare.

Anche in relazione a detto motivo occorre sottolineare la genericità delle censure e la loro inidoneità a investire puntualmente la ratiodella decisione, che ha calcolato il chilometraggio sulla base di un criterio (quello di non contestazione del dato indicato nelle fatture pagate da Sterilgarda) che, in sé considerato, può costituire un ragionevole elemento di prova.

3. [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso incidentale articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, illo tempore vigente, in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 3- 113 - 132 c.p.c. ed artt. 2 - 3 - 24 - 97 - 111- 117 Cost. nella parte in cui (pagina 25, r ighi 8 - 21) la corte territoriale ha dichiaratola non debenza di una porzione delle somme da lui richieste, affermando che: Sotto altro profilo, per il periodo da luglio 2012 in poi, deve prendersi atto che i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell'appellante non ha contestato siano divenute definitive.

La situazione appare quindi assimilabile al periodo da novembre 2012 a luglio 2012, in relazione al quale la parte ha peraltro rinunciato alla domanda.

Orbene in mancanza di parametri di riferimento per il ca/co/o dei costi minimi da agosto 212/a domanda di ricalco/o secondo i costi minimi non può essere accolta.

Conclusivamente sulla scorta della CTU, ritenuto che vada condiviso il conteggio operato sulla base dei chilometri per quali sono state emesse le fatture in re/azione ai cui importi quali è stata proposta integrazione del compenso, e quindi per l'ipotesi di tratta "andata e ritorno", il credito per il periodo da agosto 2009 ad ottobre 2011, con esclusione dei mesi successivi, va liquidato in € 165.004,83 (208.168,99- 43.164, 16) .

4. Il ricorso incidentale è infondato.

4.1. Si impone un breve excursus sulla disciplina nazionale di determinazione del corrispettivo spettante al vettore nel contratto di trasporto di merci su strada per conto terzi.

A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 298/1974, il suddetto corrispettivo veniva determinato secondo il sistema delle “tariffe a forcella”, che erano fissate tra un limite massimo ed un limite minimo, calcolato su un prezzo base, secondo criteri determinati dal Ministero per i trasporti e l’aviazione civile (ad esito di una procedura, che prevedeva anche il coinvolgimento delle Regioni e delle associazioni di settore).

Successivamente, il d. lgs. n. 286/2005 abrogava la disciplina delle tariffe a forcella, prevedendo che i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada fossero rimessi alla libera contrattazione delle parti; e il D. L. n 112/2008, poi convertivo in L. n. 133/2008, introduceva una nuova regolazione delle tariffe di trasporto, sostituendo al sistema delle tariffe a forcella il diverso sistema di corrispettivi minimi (successivamente abrogato per effetto della legge n. 190/2014).

Orbene, l’art. 83-bis del suddetto D.L. n. 112/2008 prevedeva che, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non fosse stato stipulato in forma scritta, il corrispettivo minimo dovuto al vettore doveva essere pari alla somma dei seguenti due parametri: a) il costo chilometrico medio del carburante (calcolato sulla base di quanto determinato dall’Osservatorio sulle attività di trasporto, di cui all’art. 9 del D.lgs. 21.11.2005 n. 286, tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico) moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi; b) la quota dei costi di esercizio (diversi dal costo del carburante), calcolata tenendo conto sempre di quanto determinato dall’Osservatorio (al quale spettava, due volte all’anno, stabilire la quota di percentuale d’incidenza del costo del carburante sul totale dei costi di esercizio).

L’art. 83-bis, inoltre, al comma 8, disponeva che, qualora la parte del corrispettivo dovuta al vettore risultasse indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, il vettore avrebbe potuto chiedere il pagamento della differenza; mentre al comma 10 rimandava ad una disciplina transitoria, fino a che non fossero intervenute le determinazioni adottate dall’Osservatorio.

Il D.L. n. 5/2009, convertito il L. n. 33/2009, incaricava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare decreti esecutivi con i quali identificare provvisoriamente i costi minimi applicabili (con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica), fino a quando l’Osservatorio non avesse elaborato le tabelle “definitive”.

Senonché, tra il mese di agosto 2009 ed il mese di ottobre 2011, non interveniva alcun decreto ministeriale che regolamentasse i criteri da utilizzare per l’applicazione dei costi minimi di cui al citato art. 83-bis.

Tuttavia, interveniva il D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009, che all’art. 7 sexies prevedeva che, sino a quando non fossero state disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 art. 83 bis, il Ministero delle Infrastrutture e dei T rasporti avrebbe elaborato con riferimento alle diverse tipologie di veicoli ed alla percorrenza chilometrica gli indici sul costo del carburante.

Pertanto, anche nel suddetto periodo transitorio, era prevista una modalità provvisoria di calcolo.

L’Osservatorio emanava tabelle con l’indicazione dei costi minimi solo nel periodo che va dal mese di novembre 2011 al mese di agosto 2012.

Dal mese di settembre 2012 fino all’entrata in vigore della L. 190/2014 i costi minimi venivano determinati dal Ministero del Trasporto con appositi decreti.

In data 1° gennaio 2015 entrava in vigore la L. n. 190/2014, che abrogava tutte le disposizioni riferite all’applicazione dei costi minimi in tema di trasporti (tra le quali l’art. 83 bis del D.L. 112/2008).

In materia la Corte di giustizia interveniva, dapprima, con sentenza 4 settembre 2014, con la quale statuiva che: l’art. 101 del TFUE, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 3, del TUE, osta ad una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio, determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici Interessati .

In motivazione, la Corte europea precisava che la normativa nazionale, istitutiva dell’Osservatorio: a) non precisava i principi direttivi a cui tale organo doveva attenersi; b) non conteneva nessuna norma atta a impedire ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria di agire nell’esclusivo interesse della categoria di appartenenza; c) si limitava ad una generica enunciazione della tutela della sicurezza stradale, lasciando in capo ai membri dell’Osservatorio un ampio margine di discrezionalità e di autonomia nel determinare i costi minimi d’esercizio nell’interesse delle organizzazioni di categoria che li avevano designati.

La Corte di Giustizia concludeva sostenendo che la normativa nazionale non conteneva né regole procedurali, né prescrizioni sostanziali idonee a garantire che l’Osservatorio si comportasse, in sede di elaborazione dei costi minimi di esercizio, come un’articolazione del pubblico potere che agisce per motivi di interesse pubblico.

In seguito alla pronuncia del 2014 della Corte di giustizia, si creava un’incertezza interpretativa sull’applicazione dell’art. 83-bis D.L. 112/2008.

Invero, secondo un primo orientamento (al quale aderiva per quanto qui rileva il giudice di primo grado), l’intera disposizione era in contrasto con i principi comunitari (e doveva quindi essere integralmente disapplicata), mentre, secondo altro orientamento (al quale ha aderito per quanto qui rileva la corte territoriale, la cui sentenza è intervenuta dopo la pronuncia della Corte di giustizia del 2016 e dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 2018, alle quali di seguito si farà riferimento), l’art. 83-bis D.L. 112/2008 doveva essere disapplicato limitatamente agli anni in cui la sua esecuzione (ovvero la determinazione dei costi minimi) era stata delegata all’Osservatorio.

Sta di fatto che il Tar del Lazio, con sentenza n. 2896/2015, disapplicava l’art. 83 bis del DL n. 112/2008, dichiarando l’illegittimità di tutte le tabelle contenenti i costi minimi adottate dall’Osservatorio dal mese di novembre 2011 fino al mese di luglio 2012 compreso.

La Corte di giustizia con ordinanza 21/06/2016 interveniva nuovamente sulla questione relativa all’applicazione dei costi minimi.

In particolare, la corte europea precisava che: viola l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TFUE, la normativa nazionale che imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi ovvero deleghi ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materie economiche; mentre non viola i principi comunitari la normativa nazionale che inserisca costi minimi, determinati dalla pubblica autorità al fine di tutelare rilevanti interessi pubblici.

In seguito alla pronuncia del 2016 della Corte di giustizia, il TAR Lazio pronunciava altre due sentenze, precisamente la n. 2655 e la n. 2656 del 2017, con le quali annullava tutti i decreti ministeriali contenenti costi minimi approvati dal Ministero dei Trasporti dal mese di agosto 2012 al mese di dicembre 2014, ritenendo che tali decreti fossero illegittimi poiché determinavano i costi minimi con gli stessi criteri utilizzati dall’Osservatorio nel periodo precedente e quindi violavano il diritto comunitario, come espressamente sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 settembre 2014 e ribadito nell’ordinanza del 21.06.2016 (che veniva ritenuta confermativa della prima).In definitiva, a seguito delle citate sentenze del TAR Lazio, venivano annullate sia le tabelle predisposte dall’Osservatorio nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2011 e il mese di agosto 2012, sia i decreti ministeriali contenenti i costi minimi in vigore dal mese di settembre 2012 fino al mese di dicembre 2014, con la conseguenza che l’unico periodo in cui l’art. 83 - bis D.L. 112/2018 avrebbe potuto trovare una legittima applicazione era rappresentato dal “periodo transitorio”, in cui i costi minimi avrebbero dovuto essere determinati dal Ministero dei Trasporti.

In questo contesto si colloca la sentenza n. 47/2018 con la quale la Corte costituzionale rigettava la questione di legittimità sollevata con riguardo all’art. 83- bis del D.L. 112/2008, sostenendo che: non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica, allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue.

I costi minimi determinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti costituiscono, nel disegno del legislatore, un limite al di sotto del quale potrebbero venire compromessi i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali da parte delle imprese di trasporto.

Sebbene sia evidente che la sicurezza stradale trovi più diretta tutela nelle disposizioni in materia di circolazione e nelle relative sanzioni, non appare irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obbiettivo anche con strumenti “indiretti”, attraverso un sistema tariffario che eviti un’attività d’impresa che potrebbe portare all’adozione di comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale.

La disciplina introdotta dall’art. 83-bis del DL 112/2008, inoltre, prevedendo solo corrispettivi minimi basati su costi incomprimibili ed essenziali, lascia alle parti una maggiore autonomia negoziale rispetto alle tariffe a forcella, con limitazioni all’iniziativa economica privata che appaiano ragionevoli e proporzionate e compatibili con i principi costituzionali .

4.2. Ciò posto, sulla questione della debenza delle residue somme richieste, la corte territoriale: - dapprima (pp. 16 - 17), ha osservato che: il TAR Lazio con sentenza in data 22 gennaio 2015 (depositata il 20 febbraio 2015) proprio alla luce della sentenza della Corte di Giustizia in data 4 settembre 2014, citata, ha annullato i provvedimenti dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto dal novembre 2011 al giugno 2012.

Successivamente, con alcune pronunce del 2017, ha annullato i provvedimenti del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti recanti la pubblicazione periodica dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto conto terzi relativi ai mesi da luglio 2012 sino a luglio 2014 ravvisando che, pur a seguito dell’annullamento della delibera dell’Osservatorio del 13 giugno 2012, disposto per i motivi direttamente discendenti dalla pronuncia della Corte di Giustizia, avevano acriticamente recepito la predetta delibera facendo mera applicazione della formula matematica già definita dall’Osservatorio ; - e poi (p. 25) ha conseguentemente ritenuto che: per il periodo dal luglio 2012 in poi, deve prendersi atto che i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell’appellante non ha contestato siano divenute definitive.

La situazione appare quindi assimilabile al periodo da novembre 2012 a luglio 2012, in relazione al quale la parte ha peraltro rinunciato alla domanda.

Orbene in mancanza di parametri di riferimento per il calcolo dei costi minimi da agosto 2012 la domanda di ricalcolo secondo i costi minimi non può essere accolta

4.3. Dunque, la Corte territoriale –dopo aver dato atto del fatto che la difesa di Badia nell’atto di citazione in appello aveva espressamente ridotto la domanda ai periodi da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013, con esclusione del periodo da novembre 2011 a luglio 2012 per il quale erano stati adottati i provvedimenti dell’Osservatorio (p. 17) – ha respinto la domanda di ricalcolo del Badia in relazione al periodo da agosto 2012 “in mancanza di parametri di riferimento per il calcolo dei costi minimi”, in quanto ha ritenuto che “i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell’appellante non ha contestato siano divenute definitive”.

Il ricorrente si duole che la sua pretesa creditoria è stata acclarata nel corso della consulenza tecnica ma è stata respinta dalla corte territoriale alla luce delle sentenze emesse dal TAR Lazio nel febbraio 2017; e sostiene che la corte territoriale alla luce dei generali principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto non avrebbe dovuto dare operatività a dette sentenze.

Senonché, è consolidato il generale principio ermeneutico secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento.

Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

D’altra parte, nessun affidamento può essersi ragionevolmente formato in capo alla parte in un contesto normativo, così articolato e controverso, nel quale sono intervenuti, come sopra rilevato, sentenze interpretative della Corte di giustizia, sentenze di annullamento del giudice amministrativo e financo una pronuncia della Corte costituzionale.

5. All’inammissibilità del ricorso principale ed al rigetto del ricorsoincidentale consegue la compensazione delle spese processuali tra le parti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, ad opera di entrambe le parti, dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale; -rigetta il ricorso incidentale; -compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6298/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Laura; -ricorrente e intimata- contro [OSCURATO:PERSONA] proprio e nella qualità di titolare dell’omonima Ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Natale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 94/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1.Su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Brescia con decreto n. 2040/2013 ingiungeva alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il pagamento della somma di € 339.662,76 in relazione a prestazioni di trasporto, che erano state effettuate dal Badia tra il mese di agosto 2009 ed il mese di aprile 2013 e per le quali erano state applicate tariffe inferiori al minimo fissato dalle norme introdotte con l’art 83-bis del D.L. n. 112/2008. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione avverso detto decreto, contestando: a) la mancanza di correttezza dei calcoli dei costi minimi di esercizio rispetto alla normativa applicata dalla controparte; b) la carenza della documentazione fondante la pretesa; c) la decadenza prevista dall’art 83-bis nono comma, non essendo stato proposto ricorso per decreto ingiuntivo entro quindici giorni dalla risposta negativa datata 21settembre 2013; d) i criteri con cui era stato determinato il credito azionato, avendo la controparte moltiplicato il costo carburante per il percorso andata – ritorno, mentre per il computo dei costi minimi era previsto che il costo carburante fosse moltiplicato solo per i chilometri della andata. Chiedeva la sospensione del giudizio ex art 295 c.p.c. in ragione della pendenza di due procedimenti rispettivamente avanti la Corte di giustizia EU e la Corte costituzionale. Si costituiva il Badia contestando la fondatezza dei motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Mantova, con sentenza 17 luglio 2015, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo, compensando per intero le spese del giudizio di opposizione.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure rilevava che, dalla lettura delle motivazioni della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia, emergeva che la mancata terzietà dell’Osservatorio fosse solo uno degli elementi presi in considerazione dalla Corte europea, la quale al contempo aveva sottolineato che l’art 83-bis comma IV del D.L. n. 112/08 giustificava la sua previsione con la finalità di tutelare sicurezza stradale, obbiettivo reputato legittimo, ma che in relazione ad esso la determinazione di costi minimi d’esercizio non era tuttavia idonea né direttamente né indirettamente, per cui , la normativa era contraria al diritto comunitario. Il Tribunale riteneva che conseguentemente si imponesse la disapplicazione in toto della normativa nazionale, come argomentato, in maniera condivisibile, da copiosa giurisprudenza di merito. E concludeva che la correttezza di tale assunto trovava conferma nella scelta del legislatore nazionale che successivamente aveva abrogato il comma 4 dell’art. 83 bis, al pari di quelli da 1 a 2 e da 6 ad 11, riscrivendo quindi l’articolo e rimettendo l’individuazione del prezzo dei trasporti alla autonomia negoziale. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della stessa, si accertasse che gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2014 erano circoscritti al periodo novembre 2011–luglio 2012 e per l’effetto, in relazione ai trasporti merci effettuati nei periodi da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013, si determinasse il proprio credito in € 213.532,27, oltre IVA al 22 %, a titolo di differenza fra il corrispettivo fatturato ed incassato ed i costi minimi di sicurezza ex art 83 bis D.L. n. 112/2008 oltre interessi di mora ai sensi dell’art 5 d.lg.vo 231/02 dalla scadenza al soddisfo ovvero la diversa somma che fosse risultata , con vittoria di spese di entrambi i gradi.Si costituiva nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo il rigetto dell’impugnazione con conferma della impugnata sentenza e condanna della controparte alla rifusione delle spese del grado di appello La Corte territoriale, disposta c.t.u., ad esito della stessa con sentenza n. 94/2020, in riforma della sentenza di primo grado, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 165.004,83, oltre accessori (IVA di legge e interessi di mora dalle singole scadenze al pagamento) in relazione alla causale per cui era processo. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte territoriale. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha spiegato ricorso incidentale. In vista dell’odierna udienza entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. articola in ricorso 3 motivi. 1.1. Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti: la non utilizzabilità degli indici pubblicati sul sito del MIT dal 2009 al 2011 Sostiene che dall’agosto 2009 all’ottobre 2011 non esiste alcun provvedimento amministrativo che abbia determinato i costi minimi inderogabili della prestazione d i trasporto, con la conseguente impossibilità di applicare l’art. 83-bis del D.L. 112/2008 proprio per la mancanza di un necessario regolamento esecutivo. Si duole che la corte territoriale, avendo circoscritto al solo periodo transitorio il possibile calcolo dei costi minimi, non abbia constatato l’assenza di decreti ministeriali tra il 2009 ed il 2011 prima di procedere alla ctu ed abbia immotivatamente attribuito forza vincolante ai prospetti di riferimento presentati sul sito del Ministero, che provvedimenti amministrativi non erano. In definitiva, secondo la società ricorrente, la corte territoriale ha applicato i costi minimi non attenendosi a decreti ministeriali (inesistenti nell’unico periodo divalidità della disposizione normativa), bensì basandosi su meri indici, privi di qualsiasi valore giuridico e persino di valenza scientifica (essendo fondati solo su elementi empirici, come ha precisato lo stesso ministero nel sito). 1.2. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 83 bis D.L. 112/2008 e del D.L. 10.02.2009 n. 5. Rileva che il legislatore, con D.L. 10.02.2009 n. 5, convertito il L. 09.04.2009 n. 33, aveva incaricato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare decreti esecutivi con i quali identificare i costi minimi applicabili fino all’entrata in vigore delle tabelleelaborate dall’Osservatorio. Tuttavia, dall’entrata in vigore del D.L. 112/2008 fino alla prima tabella approvata dall’Osservatorio ( novembre 2011), non è stato approvato alcun de creto ministeriale contenente l’indicazione dei costi minimi. Osserva che l’inerzia del Ministero ha di fatto reso priva di qualsiasi effetto la di sposizione di cui all’art. 83 - bis D.L 112/2008 anche nel periodotransitorio (comma 10). Sostiene che l’art. 83-bis D.L. 112/2008, pur essendo di per sé conforme al diritto comunitario, non poteva trovare applicazione per l’assenza di legittimi decreti ministeriali esecutivi, necessari per determinare i costi minimi. In definitiva, secondo la società ricorrente, la corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui ha determinato i costi minimi di trasporto nel periodo transitorio, in assenza di decreti ministeriali. 1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale, violando l’art. 83-bis D.L. 112/2018, ha deciso la controversia, individuando i costi minimi sullabase di un criterio illegittimo. Rileva che la corte di appello con decreto 18 ottobre 2017 si è così pronunciata: Ritenuto necessario disporre CTU al fine di determinare gli importi dovuti ai sensi dell’art. 6 DL 112/2008 come convertito in L. 133/2008, avuto riguardo al chilometraggio indicato nelle distinte di viaggio a cui espressamente fanno riferimento le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], e regolarmente pagate da Sterilgarda, e che non sonostate fatte oggetto di specifica e puntuale contestazione nel presente giudizio nonché ai cos ti rilevati ai sensi degli artt. 1 e 10 DL 112/2008 P.Q.M. Dispone CTU sul seguente quesito “Letti gli atti ed i documenti di causa, determini il CTU gli importi dovuti ai sensi dell’art 6 DL 112/2008, come convertito in L 133/2008, per i trasporti eseguit i da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013 avuto riguardo al chilometraggio indicato nelle distinte di viaggio a cui espressamente fanno riferimento le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], e regolarmente pagate da Sterilgarda, ed ai costirilevati ai sensi degli artt. 1 e 10 DL 112/2008 . Si duole che la Corte ha violato il dettato normativo elaborando un criterio misto per il calcolo dei costi minimi di trasporto, imponendo l’utilizzo del chilometraggio usato come accordo contrattuale dipagamento piuttosto che quello indicato nelle tabelle e così incorrendoin una grave violazione di legge.In definitiva, secondo la società ricorrente, anche nell’ipotesi in cui fosse considerato legittimo il riferimento agli indici pubblicati sul sito del Ministero dei trasporti nel periodo transitorio, la sentenza della corte territoriale dovrebbe essere comunque cassata in quanto il criterio utilizzato per determinare i costi minimi è stato elaborato dal giudice di secondo grado ed applicato poi dal CTUin t otale violazione di quanto disposto dall’art. 83-bis D.L. 112/2018, cui invece avrebbe dovuto attenersi. 2. Il ricorso principale è inammissibile. Inammissibile è il primo motivo, in quanto la società ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di fatto decisivo e controverso nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la causa senza soffermarsi sulle sue numerose istanze dirette a dimostrare l’assenza di decreti ministeriali relativi ai costi minimi nel periodo transitorio, ma dimentica che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, non integra il vizio denunciato l ‘omesso esame di elementi istruttori. E, d’altra parte, detto vizio non è deducibile per contestare una qualificazione (circa la natura e la forza cogente delle rilevazioni comunque effettuate dal Ministero sui costi del carburante). Inammissibile è anche il secondo motivo, nel quale la società ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, che individua nel fatto che l’art. 83 bis era risultato radicalmente inapplicabile in considerazione dell’inerzia del Ministero. L’inammissibilità consegue al fatto che la ricorrente non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi, che è basata sulla possibilità di determinare i costi chilometrici relativi al consumo di carburanti sulla base delle rilevazioni periodiche compiute dal Ministero ai sensi del D.L. n. 5/2009. La corte territoriale nella sentenza impugnata ha recepito le risultanze della espletata c.t.u., che aveva utilizzato i dati provenienti da dette rilevazioni periodiche, ritenendoli assolutamente obiettivi e scientificamente rilevati; questa parte della motivazione – che costituisce il fulcro argomentativo della decisione - non risulta specificamente censurata nel motivo in esame. Inammissibile è infine il terzo motivo con il quale la società ricorrente non soltanto torna a denunciare il vizio di violazione di legge senza tuttavia riportare le affermazioni in diritto, contenute in sentenza, che sarebbero in contrasto con la norma richiamata, ma sostanzialmente sollecita una nuova pronuncia su questioni di merito (la determinazione dei costi minimi di sicurezza nel periodo transitorio, con riguardo alla questione del calcolo delle tratte e del chilometraggio), sulle quali la corte territoriale ha ampiamente argomentato e sulle quali a questa Corte di legittimità è precluso tornare. Anche in relazione a detto motivo occorre sottolineare la genericità delle censure e la loro inidoneità a investire puntualmente la ratiodella decisione, che ha calcolato il chilometraggio sulla base di un criterio (quello di non contestazione del dato indicato nelle fatture pagate da Sterilgarda) che, in sé considerato, può costituire un ragionevole elemento di prova. 3. [OSCURATO:PERSONA] in sede di ricorso incidentale articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 83 bis D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, illo tempore vigente, in relazione agli artt. 360 comma 1, n. 3- 113 - 132 c.p.c. ed artt. 2 - 3 - 24 - 97 - 111- 117 Cost. nella parte in cui (pagina 25, r ighi 8 - 21) la corte territoriale ha dichiaratola non debenza di una porzione delle somme da lui richieste, affermando che: Sotto altro profilo, per il periodo da luglio 2012 in poi, deve prendersi atto che i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell'appellante non ha contestato siano divenute definitive. La situazione appare quindi assimilabile al periodo da novembre 2012 a luglio 2012, in relazione al quale la parte ha peraltro rinunciato alla domanda. Orbene in mancanza di parametri di riferimento per il ca/co/o dei costi minimi da agosto 212/a domanda di ricalco/o secondo i costi minimi non può essere accolta. Conclusivamente sulla scorta della CTU, ritenuto che vada condiviso il conteggio operato sulla base dei chilometri per quali sono state emesse le fatture in re/azione ai cui importi quali è stata proposta integrazione del compenso, e quindi per l'ipotesi di tratta "andata e ritorno", il credito per il periodo da agosto 2009 ad ottobre 2011, con esclusione dei mesi successivi, va liquidato in € 165.004,83 (208.168,99- 43.164, 16) . 4. Il ricorso incidentale è infondato. 4.1. Si impone un breve excursus sulla disciplina nazionale di determinazione del corrispettivo spettante al vettore nel contratto di trasporto di merci su strada per conto terzi. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 298/1974, il suddetto corrispettivo veniva determinato secondo il sistema delle “tariffe a forcella”, che erano fissate tra un limite massimo ed un limite minimo, calcolato su un prezzo base, secondo criteri determinati dal Ministero per i trasporti e l’aviazione civile (ad esito di una procedura, che prevedeva anche il coinvolgimento delle Regioni e delle associazioni di settore). Successivamente, il d. lgs. n. 286/2005 abrogava la disciplina delle tariffe a forcella, prevedendo che i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada fossero rimessi alla libera contrattazione delle parti; e il D. L. n 112/2008, poi convertivo in L. n. 133/2008, introduceva una nuova regolazione delle tariffe di trasporto, sostituendo al sistema delle tariffe a forcella il diverso sistema di corrispettivi minimi (successivamente abrogato per effetto della legge n. 190/2014). Orbene, l’art. 83-bis del suddetto D.L. n. 112/2008 prevedeva che, qualora il contratto di trasporto di merci su strada non fosse stato stipulato in forma scritta, il corrispettivo minimo dovuto al vettore doveva essere pari alla somma dei seguenti due parametri: a) il costo chilometrico medio del carburante (calcolato sulla base di quanto determinato dall’Osservatorio sulle attività di trasporto, di cui all’art. 9 del D.lgs. 21.11.2005 n. 286, tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico) moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi; b) la quota dei costi di esercizio (diversi dal costo del carburante), calcolata tenendo conto sempre di quanto determinato dall’Osservatorio (al quale spettava, due volte all’anno, stabilire la quota di percentuale d’incidenza del costo del carburante sul totale dei costi di esercizio). L’art. 83-bis, inoltre, al comma 8, disponeva che, qualora la parte del corrispettivo dovuta al vettore risultasse indicata in un importo inferiore a quello dei costi minimi di esercizio, il vettore avrebbe potuto chiedere il pagamento della differenza; mentre al comma 10 rimandava ad una disciplina transitoria, fino a che non fossero intervenute le determinazioni adottate dall’Osservatorio. Il D.L. n. 5/2009, convertito il L. n. 33/2009, incaricava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare decreti esecutivi con i quali identificare provvisoriamente i costi minimi applicabili (con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica), fino a quando l’Osservatorio non avesse elaborato le tabelle “definitive”. Senonché, tra il mese di agosto 2009 ed il mese di ottobre 2011, non interveniva alcun decreto ministeriale che regolamentasse i criteri da utilizzare per l’applicazione dei costi minimi di cui al citato art. 83-bis. Tuttavia, interveniva il D.L. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009, che all’art. 7 sexies prevedeva che, sino a quando non fossero state disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 art. 83 bis, il Ministero delle Infrastrutture e dei T rasporti avrebbe elaborato con riferimento alle diverse tipologie di veicoli ed alla percorrenza chilometrica gli indici sul costo del carburante. Pertanto, anche nel suddetto periodo transitorio, era prevista una modalità provvisoria di calcolo. L’Osservatorio emanava tabelle con l’indicazione dei costi minimi solo nel periodo che va dal mese di novembre 2011 al mese di agosto 2012. Dal mese di settembre 2012 fino all’entrata in vigore della L. 190/2014 i costi minimi venivano determinati dal Ministero del Trasporto con appositi decreti. In data 1° gennaio 2015 entrava in vigore la L. n. 190/2014, che abrogava tutte le disposizioni riferite all’applicazione dei costi minimi in tema di trasporti (tra le quali l’art. 83 bis del D.L. 112/2008). In materia la Corte di giustizia interveniva, dapprima, con sentenza 4 settembre 2014, con la quale statuiva che: l’art. 101 del TFUE, in combinato disposto con l’art. 4 paragrafo 3, del TUE, osta ad una normativa nazionale in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto non può essere inferiore ai costi minimi di esercizio, determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici Interessati . In motivazione, la Corte europea precisava che la normativa nazionale, istitutiva dell’Osservatorio: a) non precisava i principi direttivi a cui tale organo doveva attenersi; b) non conteneva nessuna norma atta a impedire ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria di agire nell’esclusivo interesse della categoria di appartenenza; c) si limitava ad una generica enunciazione della tutela della sicurezza stradale, lasciando in capo ai membri dell’Osservatorio un ampio margine di discrezionalità e di autonomia nel determinare i costi minimi d’esercizio nell’interesse delle organizzazioni di categoria che li avevano designati. La Corte di Giustizia concludeva sostenendo che la normativa nazionale non conteneva né regole procedurali, né prescrizioni sostanziali idonee a garantire che l’Osservatorio si comportasse, in sede di elaborazione dei costi minimi di esercizio, come un’articolazione del pubblico potere che agisce per motivi di interesse pubblico. In seguito alla pronuncia del 2014 della Corte di giustizia, si creava un’incertezza interpretativa sull’applicazione dell’art. 83-bis D.L. 112/2008. Invero, secondo un primo orientamento (al quale aderiva per quanto qui rileva il giudice di primo grado), l’intera disposizione era in contrasto con i principi comunitari (e doveva quindi essere integralmente disapplicata), mentre, secondo altro orientamento (al quale ha aderito per quanto qui rileva la corte territoriale, la cui sentenza è intervenuta dopo la pronuncia della Corte di giustizia del 2016 e dopo la pronuncia della Corte costituzionale del 2018, alle quali di seguito si farà riferimento), l’art. 83-bis D.L. 112/2008 doveva essere disapplicato limitatamente agli anni in cui la sua esecuzione (ovvero la determinazione dei costi minimi) era stata delegata all’Osservatorio. Sta di fatto che il Tar del Lazio, con sentenza n. 2896/2015, disapplicava l’art. 83 bis del DL n. 112/2008, dichiarando l’illegittimità di tutte le tabelle contenenti i costi minimi adottate dall’Osservatorio dal mese di novembre 2011 fino al mese di luglio 2012 compreso. La Corte di giustizia con ordinanza 21/06/2016 interveniva nuovamente sulla questione relativa all’applicazione dei costi minimi. In particolare, la corte europea precisava che: viola l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 3, TFUE, la normativa nazionale che imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 101 TFUE o rafforzi gli effetti di tali accordi ovvero deleghi ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materie economiche; mentre non viola i principi comunitari la normativa nazionale che inserisca costi minimi, determinati dalla pubblica autorità al fine di tutelare rilevanti interessi pubblici. In seguito alla pronuncia del 2016 della Corte di giustizia, il TAR Lazio pronunciava altre due sentenze, precisamente la n. 2655 e la n. 2656 del 2017, con le quali annullava tutti i decreti ministeriali contenenti costi minimi approvati dal Ministero dei Trasporti dal mese di agosto 2012 al mese di dicembre 2014, ritenendo che tali decreti fossero illegittimi poiché determinavano i costi minimi con gli stessi criteri utilizzati dall’Osservatorio nel periodo precedente e quindi violavano il diritto comunitario, come espressamente sancito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 settembre 2014 e ribadito nell’ordinanza del 21.06.2016 (che veniva ritenuta confermativa della prima).In definitiva, a seguito delle citate sentenze del TAR Lazio, venivano annullate sia le tabelle predisposte dall’Osservatorio nel periodo intercorrente tra il mese di novembre 2011 e il mese di agosto 2012, sia i decreti ministeriali contenenti i costi minimi in vigore dal mese di settembre 2012 fino al mese di dicembre 2014, con la conseguenza che l’unico periodo in cui l’art. 83 - bis D.L. 112/2018 avrebbe potuto trovare una legittima applicazione era rappresentato dal “periodo transitorio”, in cui i costi minimi avrebbero dovuto essere determinati dal Ministero dei Trasporti. In questo contesto si colloca la sentenza n. 47/2018 con la quale la Corte costituzionale rigettava la questione di legittimità sollevata con riguardo all’art. 83- bis del D.L. 112/2008, sostenendo che: non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica, allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, come sancito dall’art. 41, secondo comma, Cost., purché, per un verso, l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e, per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue. I costi minimi determinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti costituiscono, nel disegno del legislatore, un limite al di sotto del quale potrebbero venire compromessi i livelli di sicurezza nella circolazione stradale, in virtù di uno sfruttamento eccessivo delle risorse umane e materiali da parte delle imprese di trasporto. Sebbene sia evidente che la sicurezza stradale trovi più diretta tutela nelle disposizioni in materia di circolazione e nelle relative sanzioni, non appare irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obbiettivo anche con strumenti “indiretti”, attraverso un sistema tariffario che eviti un’attività d’impresa che potrebbe portare all’adozione di comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale. La disciplina introdotta dall’art. 83-bis del DL 112/2008, inoltre, prevedendo solo corrispettivi minimi basati su costi incomprimibili ed essenziali, lascia alle parti una maggiore autonomia negoziale rispetto alle tariffe a forcella, con limitazioni all’iniziativa economica privata che appaiano ragionevoli e proporzionate e compatibili con i principi costituzionali . 4.2. Ciò posto, sulla questione della debenza delle residue somme richieste, la corte territoriale: - dapprima (pp. 16 - 17), ha osservato che: il TAR Lazio con sentenza in data 22 gennaio 2015 (depositata il 20 febbraio 2015) proprio alla luce della sentenza della Corte di Giustizia in data 4 settembre 2014, citata, ha annullato i provvedimenti dell’Osservatorio sulle attività di autotrasporto dal novembre 2011 al giugno 2012. Successivamente, con alcune pronunce del 2017, ha annullato i provvedimenti del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti recanti la pubblicazione periodica dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto conto terzi relativi ai mesi da luglio 2012 sino a luglio 2014 ravvisando che, pur a seguito dell’annullamento della delibera dell’Osservatorio del 13 giugno 2012, disposto per i motivi direttamente discendenti dalla pronuncia della Corte di Giustizia, avevano acriticamente recepito la predetta delibera facendo mera applicazione della formula matematica già definita dall’Osservatorio ; - e poi (p. 25) ha conseguentemente ritenuto che: per il periodo dal luglio 2012 in poi, deve prendersi atto che i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell’appellante non ha contestato siano divenute definitive. La situazione appare quindi assimilabile al periodo da novembre 2012 a luglio 2012, in relazione al quale la parte ha peraltro rinunciato alla domanda. Orbene in mancanza di parametri di riferimento per il calcolo dei costi minimi da agosto 2012 la domanda di ricalcolo secondo i costi minimi non può essere accolta 4.3. Dunque, la Corte territoriale –dopo aver dato atto del fatto che la difesa di Badia nell’atto di citazione in appello aveva espressamente ridotto la domanda ai periodi da agosto 2009 ad ottobre 2011 e da agosto 2012 ad aprile 2013, con esclusione del periodo da novembre 2011 a luglio 2012 per il quale erano stati adottati i provvedimenti dell’Osservatorio (p. 17) – ha respinto la domanda di ricalcolo del Badia in relazione al periodo da agosto 2012 “in mancanza di parametri di riferimento per il calcolo dei costi minimi”, in quanto ha ritenuto che “i decreti ministeriali relativi alle tabelle dei costi minimi di esercizio sono stati annullati con sentenze che la difesa dell’appellante non ha contestato siano divenute definitive”. Il ricorrente si duole che la sua pretesa creditoria è stata acclarata nel corso della consulenza tecnica ma è stata respinta dalla corte territoriale alla luce delle sentenze emesse dal TAR Lazio nel febbraio 2017; e sostiene che la corte territoriale alla luce dei generali principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto non avrebbe dovuto dare operatività a dette sentenze. Senonché, è consolidato il generale principio ermeneutico secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso" dei singoli elementi probatori, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004). D’altra parte, nessun affidamento può essersi ragionevolmente formato in capo alla parte in un contesto normativo, così articolato e controverso, nel quale sono intervenuti, come sopra rilevato, sentenze interpretative della Corte di giustizia, sentenze di annullamento del giudice amministrativo e financo una pronuncia della Corte costituzionale. 5. All’inammissibilità del ricorso principale ed al rigetto del ricorsoincidentale consegue la compensazione delle spese processuali tra le parti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, ad opera di entrambe le parti, dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso principale; -rigetta il ricorso incidentale; -compensa
Decreto Cassazione n. 29466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris