CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 31816/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31553-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 486/2021 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 08/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 243/2017 il Giudice di Pace di Terni accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per accesso in Z.T.L. in assenza della prescritta autorizzazione. Con la sentenza impugnata, n. 486/2021, il Tribunale di Terni accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di Terni avverso la decisione di prime cure, escludendo la sussistenza di elementi idonei ad ingenenerare, nel trasgressore,il convincimento della liceità della condotta, ma ritenendolo responsab ile soltanto della prima violazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Terni, affidandosi ad un solo motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato proposta di accoglimento, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Con la sentenza impugnata, n. 486/2021, il Tribunale di Terni ha accolto, in parte, l’appello proposto dal Comune di Terni avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terni, con la quale, invece, era stata integralmente accolta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per accesso in Z.T.L. in assenza della prescritta autorizzazione. Il giudice di secondo grado ha affermato, in particolare, che “… non sussisteva alcun elemento positivo “esterno” idoneo ad ingenerare nell’AKHAVAN il convincimento della liceità della sua condotta, atteso che lo stesso era in possesso dello speciale contrassegno previsto dall’art. 12 del DPR n. 503/1992 ma era ben consapevole che lo stesso era intestato a sua suocera, [OSCURATO:PERSONA], peraltro deceduta prima della commissione degli illeciti amministrativi in contestazione. A ciò si aggiunga che, anche volendo valorizzare la convinzione dell’AKHAVAN che il predetto contrassegno “seguisse” la sua autovettura … non può non essere rilevato che il contrassegno era scaduto e, quindi, egli era pienamente consapevole che doveva essere rinnovato” (cfr. pagg. 6 e s. della sentenza impugnata). Con tale passaggio, il Tribunale ha escluso la configurabilità di una ipotesi di errore scusabile, affermando dunque la sussistenza della colpa del trasgressore. Ciò nonostante, il giudice di merito ha confermato la sanzione soltanto in relazione alla prima violazione, annullando invece le successive , per ravvisata assenza di dolo e colpa. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Terni attinge tale statuizione contestando la violazione e falsa applicazione degli art. 3 della Legge n. 689 del 1982 e 198 del codice della strada, perché, una volta esclusa la configurabilità di un errore scusabile sull’illiceità della condotta, il giudice di merito avrebbe dovuto confermare tutte le contravvenzioni oggetto dell’opposizione, posto che l’istituto del concorso formale è espressamente escluso in relazione alle violazioni alla disciplina in materia di accesso alle Z.T.L. La censura è fondata. L’art. 3 della Legge n. 689 del 1981 prevede testualmente: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. Una volta esclusa la sussistenza di un errore sul fatto incolpevole, idoneo ad escludere la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal secondo comma della disposizione appena richiamata, la sanzione dev’essere confermata, in quanto conseguenza di una condotta, commissiva od omissive, cosciente e volontaria, a prescindere dall’indagine sull’elemento soggettivo del trasgressore. Infatti “Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamentesanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione dicolpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione deldolo o dellacolpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senzacolpa” ( Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. del 18/06/2020 , Rv. 658212; nello stesso senso, cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 11/06/2007 , Rv.597317). Poiché, nel caso di specie, il Tribunale ha espressamente escluso la sussistenza di una valida causa giustificatrice, affermando che la condotta del trasgressore non poteva essere ritenuta scusabile, la successive valutazione relativa alla sussistenza dell’elemento soggettivo in relazione alle contravvenzioni successive alla prima si risolve in una vi olazione del precetto normativo che sancisce la sufficienza della semplice coscienza e volontà della condotta ed introduce una presunzione generale di colpa, vincibile solo mediante la prova liberatoria, a carico del trasgressore, prevista dal secondo comma della norma in esame. [OSCURATO:PERSONA] condivide pertanto, nei termini di cui sopra, la proposta del relatore. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Terni, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ter