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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19820/2022

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0 ORDINANZA sul ricorso 38116/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1961 [OSCURATO:PERSONA] & C. in persona del suo socio accomandatario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2414/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 dicembre 2017, convalidava lo sfratto per morosità intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale locatrice, alla conduttrice in un contratto di locazione ad uso commerciale relativo a un negozio in Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA] 1961 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, perché fosse dichiarata la nullità dell'ordinanza e fosse rigettata la domanda di risoluzione del contratto; l'appellata si costituiva, resistendo.

La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 27 giugno 2019, accoglieva il gravame, dichiarando nulla l'ordinanza di convalida e rigettando "la domanda di convalida dello sfratto per morosità e quella di risoluzione del contratto", compensando poi integralmente le spese. [OSCURATO:PERSONA] 1961 ha proposto ricorso, articolato in due motivi.

L'intimata non si è difesa.

Considerato che:

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., "novellato, applicabile ratione temporis, e interpretato" (sic) alla luce di Corte Cost. 77/2018, e dell'articolo 111 Cost., per avere il giudice d'appello compensato le spese del gravame "in spregio della totale soccombenza della parte appellata".

In ragione della totale soccombenza avrebbe dovuto essere condannata controparte all'integrale rifusione delle spese all'attuale ricorrente; si chiede pertanto di cassare e condannare [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese nella misura di euro 2904, come da nota spese versata in appello, o diversa somma ai sensi del d.m. 55/2014 o comunque di giustizia.

Si argomenta nel senso che le spese di lite giammai potrebbero essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, onde la corte territoriale avrebbe violato gli articoli 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c.

Richiamando la novellazione subita dall'articolo 92 nel 2009 e nel 2014, si sostiene che la sentenza n. 77/2018 della Consulta avrebbe ritenuto lesiva la tassatività delle ipotesi di cui all'articolo 92 c.p.c. dopo l'ultima riforma, in quanto escludenti "altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio".

Superata così la tipicità dei casi di compensazione, il giudice delle leggi avrebbe comunque prescritto di interpretare l'espressione "gravi ed eccezionali ragioni" sulla base di criteri oggettivi, "con la sola esclusione di situazioni strettamente soggettive" del soccombente, come il suo essere parte "debole"; e le "gravi ed eccezionali ragioni" dovrebbero essere sempre specificamente motivate, il che dimostrerebbe che non sempre il giudice di merito ha il potere di compensare, in quanto mai sarebbe disponibile la compensazione in un caso di totale soccombenza, come quello in esame.

2. Il secondo motivo denuncia nullità del capo della sentenza relativo alle spese per omessa e comunque apparente motivazione, in riferimento all'articolo 92 c.p.c. come interpretato da Corte Cost. 77/2018, e agli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per avere compensato le spese d'appello "per asseriti, ma in realtà non motivati e riscontrabili «giusti motivi»".

La ricorrente dichiara che il presente motivo è proposto in subordine del primo, per tuziorismo difensivo.

Si argomenta che la motivazione sarebbe inesistente/apparente e comunque "apodittica, inconsistente e surreale", invocando per il vizio di apparenza S.U. 8053/2014.

3. In effetti, la Corte d'appello ha accolto totalmente il gravame ma compensato le spese per "giusti motivi", cioè "considerato che al momento della proposizione della domanda effettivamente sussisteva una morosità della conduttrice e che i disguidi relativi ai rapporti interni alla [OSCURATO:PERSONA] 1961 s.a.s. non potevano essere imputati alla locatrice".

Vagliando anche congiuntamente i due motivi, allora, il ricorso appare infondato, ben potendosi qualificare quel che la corte territoriale indica come "gravi ed eccezionali ragioni", anche alla luce interpretativa offerta dall'intervento del giudice delle leggi, che in sostanza riconosce al giudice il potere/dovere di identificare e valorizzare - se, appunto, di spessore tale da potersi definire gravi ed eccezionali - le caratteristiche della condotta processuale delle parti e, a monte, della controversia condotta a giudizio.

Nel caso in esame, invero, la corte territoriale ha congiunto al fatto che al momento della proposizione della domanda la morosità effettivamente sussisteva l'ulteriore fatto che, in ultima analisi, ad accendere il contrasto giurisdizionale si aggiungeva la sussistenza dei disguidi nei rapporti interni della attuale ricorrente, il che, implicitamente ma inequivocamente ritiene il giudice d'appello, ha impedito alla locatrice di risolvere con strumenti stragiudiziali la criticità che era insorta e che (essendo appunto non pagati due canoni) non era stata superata al momento del ricorso al giudice.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto l'intimata non si è difesa.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non esservi luogo a pronuncia sulle spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0 ORDINANZA sul ricorso 38116/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1961 [OSCURATO:PERSONA] & C. in persona del suo socio accomandatario, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 13 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2414/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 20 dicembre 2017, convalidava lo sfratto per morosità intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale locatrice, alla conduttrice in un contratto di locazione ad uso commerciale relativo a un negozio in Bassano del Grappa, [OSCURATO:PERSONA] 1961 [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, perché fosse dichiarata la nullità dell'ordinanza e fosse rigettata la domanda di risoluzione del contratto; l'appellata si costituiva, resistendo. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 27 giugno 2019, accoglieva il gravame, dichiarando nulla l'ordinanza di convalida e rigettando "la domanda di convalida dello sfratto per morosità e quella di risoluzione del contratto", compensando poi integralmente le spese. [OSCURATO:PERSONA] 1961 ha proposto ricorso, articolato in due motivi. L'intimata non si è difesa. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c., "novellato, applicabile ratione temporis, e interpretato" (sic) alla luce di Corte Cost. 77/2018, e dell'articolo 111 Cost., per avere il giudice d'appello compensato le spese del gravame "in spregio della totale soccombenza della parte appellata". In ragione della totale soccombenza avrebbe dovuto essere condannata controparte all'integrale rifusione delle spese all'attuale ricorrente; si chiede pertanto di cassare e condannare [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese nella misura di euro 2904, come da nota spese versata in appello, o diversa somma ai sensi del d.m. 55/2014 o comunque di giustizia. Si argomenta nel senso che le spese di lite giammai potrebbero essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, onde la corte territoriale avrebbe violato gli articoli 91, primo comma, e 92, secondo comma, c.p.c. Richiamando la novellazione subita dall'articolo 92 nel 2009 e nel 2014, si sostiene che la sentenza n. 77/2018 della Consulta avrebbe ritenuto lesiva la tassatività delle ipotesi di cui all'articolo 92 c.p.c. dopo l'ultima riforma, in quanto escludenti "altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio". Superata così la tipicità dei casi di compensazione, il giudice delle leggi avrebbe comunque prescritto di interpretare l'espressione "gravi ed eccezionali ragioni" sulla base di criteri oggettivi, "con la sola esclusione di situazioni strettamente soggettive" del soccombente, come il suo essere parte "debole"; e le "gravi ed eccezionali ragioni" dovrebbero essere sempre specificamente motivate, il che dimostrerebbe che non sempre il giudice di merito ha il potere di compensare, in quanto mai sarebbe disponibile la compensazione in un caso di totale soccombenza, come quello in esame. 2. Il secondo motivo denuncia nullità del capo della sentenza relativo alle spese per omessa e comunque apparente motivazione, in riferimento all'articolo 92 c.p.c. come interpretato da Corte Cost. 77/2018, e agli articoli 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., per avere compensato le spese d'appello "per asseriti, ma in realtà non motivati e riscontrabili «giusti motivi»". La ricorrente dichiara che il presente motivo è proposto in subordine del primo, per tuziorismo difensivo. Si argomenta che la motivazione sarebbe inesistente/apparente e comunque "apodittica, inconsistente e surreale", invocando per il vizio di apparenza S.U. 8053/2014. 3. In effetti, la Corte d'appello ha accolto totalmente il gravame ma compensato le spese per "giusti motivi", cioè "considerato che al momento della proposizione della domanda effettivamente sussisteva una morosità della conduttrice e che i disguidi relativi ai rapporti interni alla [OSCURATO:PERSONA] 1961 s.a.s. non potevano essere imputati alla locatrice". Vagliando anche congiuntamente i due motivi, allora, il ricorso appare infondato, ben potendosi qualificare quel che la corte territoriale indica come "gravi ed eccezionali ragioni", anche alla luce interpretativa offerta dall'intervento del giudice delle leggi, che in sostanza riconosce al giudice il potere/dovere di identificare e valorizzare - se, appunto, di spessore tale da potersi definire gravi ed eccezionali - le caratteristiche della condotta processuale delle parti e, a monte, della controversia condotta a giudizio. Nel caso in esame, invero, la corte territoriale ha congiunto al fatto che al momento della proposizione della domanda la morosità effettivamente sussisteva l'ulteriore fatto che, in ultima analisi, ad accendere il contrasto giurisdizionale si aggiungeva la sussistenza dei disguidi nei rapporti interni della attuale ricorrente, il che, implicitamente ma inequivocamente ritiene il giudice d'appello, ha impedito alla locatrice di risolvere con strumenti stragiudiziali la criticità che era insorta e che (essendo appunto non pagati due canoni) non era stata superata al momento del ricorso al giudice. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto l'intimata non si è difesa. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e dichiara non esservi luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
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