CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2456/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. 154 SCIACCA, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1636/2021depositata il 13/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di via Cappuccini n. 154, Sciacca, ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1636/2021, emessa dalla Corte d’appello di Palermo in data 13 ottobre 2021. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.La Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio di via Cappuccini n. 154 in Sciacca, avverso la sentenza n. 86/2019, pronunziata in data 26 febbraio 2019 dal Tribunale di Sciacca, ed ha perciò annullato la deliberazione adottata in data 16 giugno 2016 dall’assemblea del medesimo Condominio. [OSCURATO:PERSONA] aveva domandato l’annullamento della indicata delibera perché approvata con maggioranza calcolata non avendo riguardo al valore dell’edificio sulla base delle tabelle millesimali (del tutto mancanti), ma facendo riferimento a l computo numerico dei condomini partecipanti all’assemblea (19 condomini su un totale di 48 partecipanti) e sul presupposto della parità delle quote.L’attore aveva anche dedotto l’inval idità della deliberazione quanto al punto 6 dell’ordine del giorno, relativo alla chiusura del cancello di accesso all’area condominiale, giacché adottata da condomini rappresentanti la metà del valore dell’edificio e comunque in pregiudizio del suo diritto di proprietà. Con sentenza n. 86/2019 il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo che, trattandosi di seconda convocazione e data la presenza di un terzo dei partecipanti al condominio, la deliberazione era valida e che legittimamente il Condominio avesse previsto che, in mancanza di tabelle millesimali condominiali, le quote fossero considerate di valore uguali; inoltre, secondo il Tribunale, l’assemblea non aveva deliberato di tenere chiuso il cancello, ma solo di promuovere un’azione legale in tal senso e di dare mandato all’avvocato nominato. La Corte d’appello di Palermo ha invece evidenziato che il criterio della parità delle quote condominiali era enunciato nel verbale assembleare nei seguenti termini: “Poiché allo stato attuale non è possibile determinare il raggiungimento del numero legale in base alle quote di comproprietà, in quanto inesistenti, si procede alla verifica del quorum in base al solo numero dei partecipanti”. La sentenza impugnata ha così concluso: “Donde l’illegittimità del calcolo del quorum deliberativo sulla base del valore paritario presuntivo attribuito, per volontà della maggioranza assembleare, a ogni unità immobiliare”. 3. Il primo motivo del ricorso del Comparto di via Cappuccini n. 154, Sciacca deduce la violazione dell’art. 1136 c.c. e 68 disp. att. c.c., “in quanto nell’ipotesi in cui manca il regolamento, bisogna seguire le regole contenute negli articoli che vanno dal 1117 al 1139 e dal 61 al 72 del Codice Civile e delle sue disposizioni che disciplinano in generale la vita condominiale relativa alle parti comuni”. Il secondo motivo di ricorso deduce la “violazione o falsa applicazione degli artt. 1136 e 1138 c.c., 64 c.p.c., per avere attribuito al contenuto della deliberazione la mancanza di riferimento alle quote millesimali, quando, invece, da una lettura attenta era possibile individuarne il riferimento al fine del calcolo del quorum”. Il terzo motivo di ricorso allega l’omesso esame di fatti rilevanti oggetto di discussione: “Mancanza di interesse ad impugnare stante che il Porrello aveva unicamente un diritto di accesso allo spazio condominiale”. 4.Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo primo motivo, rimanendo assorbiti i restanti motivi, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Il controricorrente ha presentato memoria. 5.Èinfondata l’eccezione pregiudiziale del controricorrente. L’interpretazione di questa Corte sostiene che spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379). Essendo l’amministratore l’unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 c.c., in forza dell’attribuzione conferitagli dall’art. 1130, n. 1, c.c., e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell’art. 1131 c.c., allo stesso spetta altresì la facoltà costituirsi nel processo ed eventualmente gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1451 ; Cass. Sez. 2 , 20/03/2017, n. 7095 ; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735). 6.Il primo motivo di ricorso si rivela fondato. 6.1. La mancanza delle tabelle millesimali e l’attribuzione di un quorum deliberativo sulla base del valore paritario presuntivo attribuito, per volontà della maggioranza assembleare, ad ogni unità immobiliare non costituivano, ex se, ragioni di annullamento della impugnata deliberazione. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, che i giudici di appello non hanno considerato, l'a tto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, ma rivela un valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (arg. da Cass. Sez. U nite , 09/08/2010, n. 18477 ). Il criterio di identificazione delle quote di partecipazione al condominio, derivando dal rapporto tra il valore dell'intero edificio e quello relativo alla proprietà del singolo, esiste, dunque, prima ed indipendentemente dalla formazione della tabella dei millesimi - la cui esistenza non costituisce perciò requisito di validità delle delibere assembleari - e consente sempre d i valutare anche "a posteriori" in giudizio se le maggioranze richieste per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni siano state raggiunte, in quanto la tabella anzidetta agevola, ma non condiziona lo svolgimento dell'assemblea e, in genere, la gestione del condominio (così Cass. Sez. 6 - 2 , 09/08/2011, n. 17115; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264). 6.2. La Corte d’appello di Palermo, al di là dell’erroneo criterio dichiarato dall’assemblea 16 giugno 2016 per verificare la propria regolare costituzione, avrebbe dovuto accertare in concreto se comunque ricorresse una causa di annullabilità dell’impugnata deliberazione perché adottata con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, individuando il valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell’intero edificio ai fini dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c. 6.3. Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il controricorrente afferma che l’‹‹unica questione che doveva essere affrontata dalla Corte territoriale era se fosse legittimo il criterio di calcolo del quorum deliberativo, operato dal Condominio sulla base del valore paritario presuntivo attribuito a ciascuna quota››, e che, risultando nella specie mancanti ‹‹le tabelle millesimali riferite al super condominio››, la delibera era perciò solo illegittima, in quanto spettava al Condominio dimostrare ‹‹il raggiungimento dellemaggioranze prescritte dalla legge, individuando il valore proporzionale delle unitàimmobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio ai fini dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c.››, residuando l’annullabilità ‹‹se nel verbale non vengono menzionati il nominativo dei condomini intervenuti ed i valori millesimali riferiti a ognuno››. Queste argomentazioni del controricorrente sono erronee. Si ha qui riguardo ad una azione di impugnazione di deliberazione dell’assemblea di condominio, ai sensi dell’art.1137 c.c., avendo [OSCURATO:PERSONA] domandato l’annullamento della stessa perché approvata con maggioranza calcolata non in rapporto al valore dell’edificio sulla base delle tabelle millesimali (del tutto mancanti), ma facendo riferimento a l co mputo numerico dei condomini partecipanti all’assemblea (19 condomini su un totale di 48 partecipanti) e sul presupposto della parità delle quote. In tema di impugnazione della deliberazione dell’assemblea condominiale, l'onere di provare il vizio di contrarietà alla legge o al regolamento di condominio, da cui deriva l'invalidità della stessa, grava sul condomino che la impugna (arg. da Cass. Sez. 1, 19/02/2018, n. 3946; Cass. Sez. 1, 10/11/2005, n. 21831). Spetta perciò a [OSCURATO:PERSONA] provare che la deliberazione approvata dall’assemblea 16 giugno 2016 fosse viziata con riguardo alla carenza dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell’intero edificio. Il tema dell’analiticità dai dati contenuti nel verbale della riunione risulta, peraltro, estraneo al thema decidendum della causa esposto dalla sentenza impugnata e dagli stessi atti del giudizio di cassazione. 7.Il primo motivo del ricorso del Comparto di via Cappuccini n. 154, Sciacca va perciò accolto, rimanendo assorbiti i restanti motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazio