CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22186/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania 4onferma della sentenza del Tribunale di Siracusa, di condanna per il reato di cui all'art. 73/ comma 5/del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i fatti, per avere trasportato sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana; -che, con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione di legge nonché vizio della motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessività della pena, posto che la Corte di appello avrebbe determinato la pena base in misura superiore al minimo edittale senza addurre motivazione alcuna; -che il ricorso è inammissibile posto che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288); peraltro, si evidenzia che la doglianza pecca di genericità, non avendo neppurelil ricorrente esplicitatl gli elementi che avrebbero dovuto determinare il giudice ad una pena inferiore rispetto a quella irrogata. Quanto sopra evidenziato dà quindi luogo ad inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il .ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]