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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 28066/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042ZABR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SUDXJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r-sQRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza, con la quale i predetti sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 624 e 707 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Viste le memorie trasmesse, nell'interesse degli imputati, il 16 aprile 2026, da ritenersi tardive ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. in quanto proposte oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'odierna udienza; - Ritenuto che il primo, comune, motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità del delitto di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata).

Sul punto, deve essere ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto anch'esso volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, limitandosi ad una mera rassegna astratta degli elementi costitutivi del reato e ad una prospettazione assertiva dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato; - Ritenuto che il terzo motivo, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), mentre i ricorrenti si limitano alla manifestazione di un mero dissenso, senza allegare elementi decisivi, in tesi ignorati; - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] drina'[OSCURATO:PERSONA] resa Be mon e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 042ZABR) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SUDXJ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r-sQRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza, con la quale i predetti sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 624 e 707 cod. pen. e condannati alla pena ritenuta di giustizia; - Viste le memorie trasmesse, nell'interesse degli imputati, il 16 aprile 2026, da ritenersi tardive ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. in quanto proposte oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'odierna udienza; - Ritenuto che il primo, comune, motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità del delitto di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata). Sul punto, deve essere ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità della contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto anch'esso volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, limitandosi ad una mera rassegna astratta degli elementi costitutivi del reato e ad una prospettazione assertiva dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato; - Ritenuto che il terzo motivo, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraversoun congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata), mentre i ricorrenti si limitano alla manifestazione di un mero dissenso, senza allegare elementi decisivi, in tesi ignorati; - Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] drina'[OSCURATO:PERSONA] resa Be mon e
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