Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 33812/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1959; avverso la sentenza del 19 ottobre 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 dicembre 2018, il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa ritenen- dolo responsabile dei reati di cui agli artt. 624-625 nn. 2 e 7 (così riqualificato il delitto di ricettazione originariamente contestato in rubrica) e 707 del codice pe- nale.

Celebrato il giudizio di appello, la Corte territoriale, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in or- dine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., confermando per il resto la sentenza appellata e rideterminando, conseguentemente, la pena inflitta in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi di censura

2.1. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte d'appello avrebbe escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. valutando esclusivamente l'oggettiva entità dei danni riscontrati al momento del ritrovamento dell'autovettura sottratta, senza valutare né il brevissimo lasso tem- porale intercorso tra il furto e la successiva restituzione, né l'oggettiva vetustà dell'auto.

Circostanze dalle quali, secondo la difesa, ben si sarebbe potuto dedurre che, quanto meno in parte, i danni riscontrati fossero essi stessi preesistenti ri- spetto alla sottrazione.

2.2. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, lamenta, invece, il tardivo deposito, nel giudizio di appello, delle con- clusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, avvenuto oltre il termine dei dieci giorni antecedenti l'udienza e comunque successivamente al deposito delle conclusioni formulate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, complessivamente, inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Quanto alla questione processuale sollevata con il secondo motivo di ri- corso (logicamente preliminare rispetto al primo), è sufficiente ribadire quanto lucidamente osservato in altra sovrapponibile fattispecie: "nel giudizio cartolare di appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, il tardivo depo- sito delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neppure quando avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private.

La trasmissione delle conclu- sioni successivamente alla scadenza del termine esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame" (Sez. 5 n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369).

Ed anche ove si volesse ipotizzare l'esistenza di una sanzione processuale, in termini di nullità di ordine generale (come pur ritenuto da questa Corte:Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, Rv. 284297), essa sarebbe comunque dipen- dente non già dalla mera violazione della scansione temporale (priva, in sé, di specifica sanzione: Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412), ma dalla diversa circostanza, da verificarsi in concreto, della connessa incidenza del tardivo deposito sull'effettiva possibilità, per la parte privata, di concludere (insus- sistente alla luce della tempistica dell'avvenuto deposito) e, comunque, dalla spe- cifica deduzione di un effettivo concreto pregiudizio derivatone per le ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941), in concreto non evidenziato e neanche ipotizzabile alla luce dell'assoluta genericità delle conclusioni rese dal Procuratore generale (limitatosi a chiedere la conferma della decisione di primo grado).

3. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al residuo motivo di censura.

Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo valu- tato il limitato lasso di tempo intercorso tra il furto e la successiva restituzione e la verosimile riconducibilità di parte dei danni riscontrati sull'autovettura alla ve- tustà della stessa.

Ebbene, quest'ultima deduzione è genericamente formulata in quanto si limita a prospettare solo un'astratta possibilità, omettendo di indicare concreti elementi probatori idonei a sostanziarne la fondatezza.

Il limitato lasso di tempo trascorso tra la sottrazione e la successiva restitu- zione è circostanza intrinsecamente irrilevante, atteso che il riconoscimento dell'attenuante in parola è connesso alla sola valutazione del pregiudizio cagio- nato, avendo riguardo al valore in sé della cosa e agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sua sottrazione.

Cosicché la valutazione, sotto il profilo temporale, del tempo in cui è stata preclusa la di- sponibilità del bene da parte del legittimo proprietario è solo una delle circostanze che, astrattamente, possono integrare la valutazione del danno.

Elemento che di- venta irrilevante a fronte di parallele evidenze contrarie.

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 aprile 1959; avverso la sentenza del 19 ottobre 2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 dicembre 2018, il Tribunale di Roma ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa ritenen- dolo responsabile dei reati di cui agli artt. 624-625 nn. 2 e 7 (così riqualificato il delitto di ricettazione originariamente contestato in rubrica) e 707 del codice pe- nale. Celebrato il giudizio di appello, la Corte territoriale, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in or- dine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., confermando per il resto la sentenza appellata e rideterminando, conseguentemente, la pena inflitta in mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi di censura 2.1. Il primo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, deduce che la Corte d'appello avrebbe escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. valutando esclusivamente l'oggettiva entità dei danni riscontrati al momento del ritrovamento dell'autovettura sottratta, senza valutare né il brevissimo lasso tem- porale intercorso tra il furto e la successiva restituzione, né l'oggettiva vetustà dell'auto. Circostanze dalle quali, secondo la difesa, ben si sarebbe potuto dedurre che, quanto meno in parte, i danni riscontrati fossero essi stessi preesistenti ri- spetto alla sottrazione. 2.2. Il secondo motivo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, lamenta, invece, il tardivo deposito, nel giudizio di appello, delle con- clusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, avvenuto oltre il termine dei dieci giorni antecedenti l'udienza e comunque successivamente al deposito delle conclusioni formulate dalla difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, complessivamente, inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Quanto alla questione processuale sollevata con il secondo motivo di ri- corso (logicamente preliminare rispetto al primo), è sufficiente ribadire quanto lucidamente osservato in altra sovrapponibile fattispecie: "nel giudizio cartolare di appello, celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, il tardivo depo- sito delle conclusioni del procuratore generale, ritualmente avvisato, non è causa di nullità neppure quando avvenga dopo il decorso del termine stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private. La trasmissione delle conclu- sioni successivamente alla scadenza del termine esime il giudice dall'obbligo di prenderle in esame" (Sez. 5 n. 8131 del 24/01/2023, Rv. 284369). Ed anche ove si volesse ipotizzare l'esistenza di una sanzione processuale, in termini di nullità di ordine generale (come pur ritenuto da questa Corte:Sez. 2, n. 14854 del 25/01/2023, Rv. 284297), essa sarebbe comunque dipen- dente non già dalla mera violazione della scansione temporale (priva, in sé, di specifica sanzione: Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 280412), ma dalla diversa circostanza, da verificarsi in concreto, della connessa incidenza del tardivo deposito sull'effettiva possibilità, per la parte privata, di concludere (insus- sistente alla luce della tempistica dell'avvenuto deposito) e, comunque, dalla spe- cifica deduzione di un effettivo concreto pregiudizio derivatone per le ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941), in concreto non evidenziato e neanche ipotizzabile alla luce dell'assoluta genericità delle conclusioni rese dal Procuratore generale (limitatosi a chiedere la conferma della decisione di primo grado). 3. Ad identiche conclusioni deve giungersi anche con riferimento al residuo motivo di censura. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo valu- tato il limitato lasso di tempo intercorso tra il furto e la successiva restituzione e la verosimile riconducibilità di parte dei danni riscontrati sull'autovettura alla ve- tustà della stessa. Ebbene, quest'ultima deduzione è genericamente formulata in quanto si limita a prospettare solo un'astratta possibilità, omettendo di indicare concreti elementi probatori idonei a sostanziarne la fondatezza. Il limitato lasso di tempo trascorso tra la sottrazione e la successiva restitu- zione è circostanza intrinsecamente irrilevante, atteso che il riconoscimento dell'attenuante in parola è connesso alla sola valutazione del pregiudizio cagio- nato, avendo riguardo al valore in sé della cosa e agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sua sottrazione. Cosicché la valutazione, sotto il profilo temporale, del tempo in cui è stata preclusa la di- sponibilità del bene da parte del legittimo proprietario è solo una delle circostanze che, astrattamente, possono integrare la valutazione del danno. Elemento che di- venta irrilevante a fronte di parallele evidenze contrarie. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
Sentenza Cassazione n. 33812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris