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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15292/2026

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enzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 22741 del 12/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con le sentenze nn. 1789 e 1791/01/19 la Commissione tributariaregionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR), rigettava gli appelliproposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità disoci di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché (il secondo) della cessataCo.Pro.Zoo s.coop.r.l., la quale annoverava tra i suoi soci anche [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.Numero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026La CTR, nel confermare la responsabilità dei sig.ri Longhi per i debiti diCo.Pro.Zoo s.coop.r.l., evidenziava che i contribuenti non potesseroestendere a proprio vantaggio gli effetti del condono effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto l’Amministrazione finanziaria conservava ilpotere di procedere al relativo accertamento e perché difettava, nel casodi specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetticoinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie dilitisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio pereffetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere neiconfronti della società che aveva definito la lite mediante condono.Avverso le due sentenze della CTR Paolo e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoseparati ricorsi per cassazione affidati a due omologhi motivi.

QuestaCorte, riuniti i ricorsi, li rigettava con ordinanza n. 22741 del 12/08/2024.In particolare, la S.C. evidenziava che: a) il condono usufruito dallasocietà non dispiegava i suoi effetti rispetto ai redditi di partecipazione deisoci che non avevano aderito al condono e che restavano obbligati perl'imposta di partecipazione liquidata sui maggiori redditi accertati in capoalla società partecipata; b) il giudicato formatosi inter alios, sebbenenell’ambito della medesima vicenda, non poteva avere effetto nel presenteprocedimento.Avverso la sentenza della S.C. i sig.ri Paolo e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.In prossimità dell’adunanza depositavano memoria, con richiesta dirinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per revocazione i sig.ri Longhideducono la sussistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa laNumero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026Corte con riferimento agli atti che costituiscono l’invocato giudicato.

Inparticolare, si afferma che «Nel caso di specie, non si trattava diestendere un giudicato inter alios con effetti, per così dire, estensivi oanalogici rispetto al presente giudizio, ma si tratta di prendere inconsiderazione lo stesso fatto, costituito dalla compagine societaria dellaCooprozoo nella sua concreta realtà e tale da non essere quella di unasocietà di capitali a ristretta base societaria».1.1.

I ricorrenti fanno riferimento all’efficacia cd. riflessa del giudicatointervenuto tra parti diverse e si richiamano all’autorità dello stesso conriferimento alla ritenuta insussistenza della natura di società a baseristretta di Co.Pro.Zoo s.coop.r.l.1.2.

Il motivo è inammissibile.1.3.

In via generale, va evidenziato che l’errore di fatto che può darluogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione(cfr., ex multis, Cass.

S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass.

S.U. n. 26022del 30/10/2008; Cass.

S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012;Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n.26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che sisostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui veritàè positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errorenon abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnataper revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtàdesumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione odi giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causanon sia stata contestata dalle parti;b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di normegiuridiche;Numero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplicerilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti odocumenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o diindagini ermeneutiche;d) deve essere essenziale e decisivo;e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto",che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto dicognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), enon può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensivedelle parti.1.4.

In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio siaconfigurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivodi ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt.), sia di questioni sullequali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, ancheimplicitamente, assorbite (Cass.

S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n.26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).1.5.

Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha puntualmente presoin considerazione la sentenza della CTR il cui giudicato è stato richiamatodai ricorrenti e ne ha escluso l’efficacia per le ragioni di dirittopuntualmente indicate.

L’eventuale errore nel quale, secondo laprospettiva dei sig.ri Longhi, sarebbe incorsa la Corte non integra unerrore di fatto, ma, se del caso, un errore di diritto, non censurabile con ilrimedio impugnatorio della revocazione.2.

L’inammissibilità del ricorso rende del tutto inammissibile anche larichiesta di rinvio pregiudiziale.3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per lespese in ragione della mancata formale costituzione in giudizio di AE.

P.Q.MNumero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-resistente-avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 22741 del 12/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con le sentenze nn. 1789 e 1791/01/19 la Commissione tributariaregionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR), rigettava gli appelliproposti rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità disoci di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché (il secondo) della cessataCo.Pro.Zoo s.coop.r.l., la quale annoverava tra i suoi soci anche [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.Numero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026La CTR, nel confermare la responsabilità dei sig.ri Longhi per i debiti diCo.Pro.Zoo s.coop.r.l., evidenziava che i contribuenti non potesseroestendere a proprio vantaggio gli effetti del condono effettuato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto l’Amministrazione finanziaria conservava ilpotere di procedere al relativo accertamento e perché difettava, nel casodi specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetticoinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie dilitisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio pereffetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere neiconfronti della società che aveva definito la lite mediante condono.Avverso le due sentenze della CTR Paolo e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoseparati ricorsi per cassazione affidati a due omologhi motivi. QuestaCorte, riuniti i ricorsi, li rigettava con ordinanza n. 22741 del 12/08/2024.In particolare, la S.C. evidenziava che: a) il condono usufruito dallasocietà non dispiegava i suoi effetti rispetto ai redditi di partecipazione deisoci che non avevano aderito al condono e che restavano obbligati perl'imposta di partecipazione liquidata sui maggiori redditi accertati in capoalla società partecipata; b) il giudicato formatosi inter alios, sebbenenell’ambito della medesima vicenda, non poteva avere effetto nel presenteprocedimento.Avverso la sentenza della S.C. i sig.ri Paolo e [OSCURATO:PERSONA] proponevanoricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.In prossimità dell’adunanza depositavano memoria, con richiesta dirinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza didiscussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione i sig.ri Longhideducono la sussistenza di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa laNumero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026Corte con riferimento agli atti che costituiscono l’invocato giudicato. Inparticolare, si afferma che «Nel caso di specie, non si trattava diestendere un giudicato inter alios con effetti, per così dire, estensivi oanalogici rispetto al presente giudizio, ma si tratta di prendere inconsiderazione lo stesso fatto, costituito dalla compagine societaria dellaCooprozoo nella sua concreta realtà e tale da non essere quella di unasocietà di capitali a ristretta base societaria».1.1. I ricorrenti fanno riferimento all’efficacia cd. riflessa del giudicatointervenuto tra parti diverse e si richiamano all’autorità dello stesso conriferimento alla ritenuta insussistenza della natura di società a baseristretta di Co.Pro.Zoo s.coop.r.l.1.2. Il motivo è inammissibile.1.3. In via generale, va evidenziato che l’errore di fatto che può darluogo alla revocazione della sentenza, anche della Corte di cassazione(cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012;Cass. n. 4605 del 22/02/2013; Cass. n. 22569 del 02/10/2013; Cass. n.26479 del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):a) deve consistere nell'erronea percezione degli atti di causa che sisostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmenteesclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui veritàè positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errorenon abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnataper revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtàdesumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione odi giudizio, e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti di causanon sia stata contestata dalle parti;b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di normegiuridiche;Numero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026c) deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplicerilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti odocumenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o diindagini ermeneutiche;d) deve essere essenziale e decisivo;e) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto",che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto dicognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), enon può, quindi, concernere il contenuto concettuale delle tesi difensivedelle parti.1.4. In particolare, si è ritenuto che l'errore revocatorio siaconfigurabile in caso di omessa percezione sia dell'esistenza di un motivodi ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt.), sia di questioni sullequali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, ancheimplicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n.26479 del 2016, cit.; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).1.5. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha puntualmente presoin considerazione la sentenza della CTR il cui giudicato è stato richiamatodai ricorrenti e ne ha escluso l’efficacia per le ragioni di dirittopuntualmente indicate. L’eventuale errore nel quale, secondo laprospettiva dei sig.ri Longhi, sarebbe incorsa la Corte non integra unerrore di fatto, ma, se del caso, un errore di diritto, non censurabile con ilrimedio impugnatorio della revocazione.2. L’inammissibilità del ricorso rende del tutto inammissibile anche larichiesta di rinvio pregiudiziale.3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per lespese in ragione della mancata formale costituzione in giudizio di AE. P.Q.MNumero registro generale 4822/2025Numero sezionale 3324/2026Numero di raccolta generale 15292/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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