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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 maggio 1985

Cassazione n. 42225/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/5/1985 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/6/1988 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1953 avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione del 22/2/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 22/2/2021, rigettava l'appelin proposto avverso il decreto dell'8/24.1.2019 con cui il Tribunale di Palermo- Sezione misure di prevenzione, aveva disposto nei confronti [OSCURATO:PERSONA] sia la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni tre, perché ritenuto socialmente pericoloso per la sua appartenenza, giudizialmente accertata, all'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", con obbligo di versamento della cauzione di €750,00, sia la misura di prevenzione reale della confisca di un immobile.

Con il medesimo provvedimento veniva disposta la confisca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e moglie del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] venivano confiscati il saldo attivo di un conto corrente a lei intestato, un conto deposito titoli, due depositi a risparmio e due polizze assicurative; alla Madonia un'autovettura.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso avverso l'indicato decreto.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. lamenta, in relazione alla misura di prevenzione personale, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine sia al requisito dell'attualità e dell'appartenenza a "cosa nostra", sia in ordine alla durata della misura, stabilita in anni tre.

2.2. Con il secondo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta, in relazione alla misura di prevenzione reale, la violazione di legge per mancanza di autonomia della decisione di secondo grado rispetto alla precedente decisionei nonché l'errata valutazione economica del bene confiscato e l'omessa valutazione in ordine alla liceità, ampiamente dimostrata, del flusso economico a lui riferibile tale da giustificare l'acquisto di quanto confiscato.

3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone, avverso l'indicato decreto, un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione allegando l'illogicità del provvedimento per non aver valutato la mancanza di qualunque collegamento "tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale che ha generato i beni oggetto di confisca" nonché la mancanza di elementi probatori, connotati da gravità, precisione e concordanza, utili a far ritenere l'intestazione fittizia dei beni da parte sua.

4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone, avverso l'indicato decreto, un solo motivo di ricorso deducendo 4, violazione di legge e la mancanza di autonomia della decisione di secondo grado rispetto alla precedente decisione nonché l'errata valutazione economica del bene confiscato e l'omessa considerazione della liceità delle risorse economiche ad essa riferibili, tali da giustificare l'acquisto di quanto confiscato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. A norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge.

Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato.

3. Tanto premesso, tutti i motivi proposti non possono che essere considerati inammissibili perché, nonostante si esordisca deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione, nell'esposizione, poi, la mancanza di motivazione viene ravvisata nei ripetuti richiami alla decisione di prime cure contenuti nel provvedimento impugnato e nella mancanza di autonomia della decisione.

Orbene, costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e da cui questo Collegio non ravvisa motivo per discostarsene, quello secondo cui "la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione".In presenza di una "doppia conforme", va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione del provvedimento resa dalla corte d'appello per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro il provvedimento di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge il provvedimento impugnato, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In tal caso, infatti, le motivazioni del provvedimento di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come si è detto, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. n. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615).

3. Alla luce di tali principi non può ritenersi certo inesistente la motivazione del provvedimento impugnato che, già di per sé sola, deve ritenersi approfondita, logica e priva di incongruenze. 3.1 II [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ravvisa innanzitutto l'inesistenza della motivazione con riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità e della sua intraneità in "cosa nostra" nonché in ordine alla sperequazione tra redditi effettivi e spese sostenute.

Orbene, il provvedimento impugnato, che contiene, come è fisiologico che sia, ripetuti richiami al provvedimento di prime cure, è motivato in modo attento, logico e approfondito e illustra con chiarezza le ragioni della decisione con riferimento ai plurimi elementi indiziari che hanno consentito alla Corte d'appello di ravvisare il requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata dal vincolo mafioso del [OSCURATO:PERSONA].

La storia del proposto dimostra, come fondatamente messo in luce dalla Corte d'appello, la sua progressione criminale, la sua partecipazione con ruoli di rilievo, nell'associazione mafiosa "cosa nostra", all'interno della "famiglia" di [OSCURATO:PERSONA], i suoi rapporti con esponenti di vertice nel mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], la sua piena conoscenza delle attività illecite della consorteria mafiosa e il suo ruolo operativo nell'attività di estorsione e nella gestone del traffico di stupefacenti senza mai manifestare, nei lunghi anni di detenzione, segni di reale dissociazione dalla consorteria criminale di appartenenza e di allontanamento dal codice di disvalori accettato e condiviso con la sua partecipazione al crimine.

3.2. Pari approfondimento è riservato alle ragioni che hanno giustificato la misura reale disposta nei confronti dei tre ricorrenti per cui senza alcun dubbio può escludersi il vizio di omessa o apparente motivazione.

I rilievi di tutti i ricorrenti sollecitano in realtà una rivalutazione degli elementi di fatto alternativa rispetto a quella dei giudici di marito del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.

Nel provvedimento impugnato, la Corte ha esaminato tutti gli elementi acquisiti in atti ed ha fondato su di essi un impianto argonnentativo logico e coerente ravvisando il difetto di ogni allegazione volta ad elidere o quantomeno a ridimensionare gli elementi offerti dall'accusa e valorizzando, in particolare, le indagini economico-patrimoniali finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e delle altre ricorrenti, i cui risultati hanno evidenziato "un'evidente insufficienza dei redditi percepiti dal nucieo familiare del [OSCURATO:PERSONA] a soddisfare le più elementari esigenze di vita".

4. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/5/1985 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/6/1988 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/12/1953 avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione del 22/2/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 22/2/2021, rigettava l'appelin proposto avverso il decreto dell'8/24.1.2019 con cui il Tribunale di Palermo- Sezione misure di prevenzione, aveva disposto nei confronti [OSCURATO:PERSONA] sia la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni tre, perché ritenuto socialmente pericoloso per la sua appartenenza, giudizialmente accertata, all'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", con obbligo di versamento della cauzione di €750,00, sia la misura di prevenzione reale della confisca di un immobile. Con il medesimo provvedimento veniva disposta la confisca, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente madre e moglie del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] venivano confiscati il saldo attivo di un conto corrente a lei intestato, un conto deposito titoli, due depositi a risparmio e due polizze assicurative; alla Madonia un'autovettura. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso avverso l'indicato decreto. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. lamenta, in relazione alla misura di prevenzione personale, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine sia al requisito dell'attualità e dell'appartenenza a "cosa nostra", sia in ordine alla durata della misura, stabilita in anni tre. 2.2. Con il secondo motivo, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta, in relazione alla misura di prevenzione reale, la violazione di legge per mancanza di autonomia della decisione di secondo grado rispetto alla precedente decisionei nonché l'errata valutazione economica del bene confiscato e l'omessa valutazione in ordine alla liceità, ampiamente dimostrata, del flusso economico a lui riferibile tale da giustificare l'acquisto di quanto confiscato. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone, avverso l'indicato decreto, un unico motivo di ricorso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione allegando l'illogicità del provvedimento per non aver valutato la mancanza di qualunque collegamento "tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale che ha generato i beni oggetto di confisca" nonché la mancanza di elementi probatori, connotati da gravità, precisione e concordanza, utili a far ritenere l'intestazione fittizia dei beni da parte sua. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone, avverso l'indicato decreto, un solo motivo di ricorso deducendo 4, violazione di legge e la mancanza di autonomia della decisione di secondo grado rispetto alla precedente decisione nonché l'errata valutazione economica del bene confiscato e l'omessa considerazione della liceità delle risorse economiche ad essa riferibili, tali da giustificare l'acquisto di quanto confiscato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. A norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato. 3. Tanto premesso, tutti i motivi proposti non possono che essere considerati inammissibili perché, nonostante si esordisca deducendo la violazione di legge per mancanza di motivazione, nell'esposizione, poi, la mancanza di motivazione viene ravvisata nei ripetuti richiami alla decisione di prime cure contenuti nel provvedimento impugnato e nella mancanza di autonomia della decisione. Orbene, costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e da cui questo Collegio non ravvisa motivo per discostarsene, quello secondo cui "la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione".In presenza di una "doppia conforme", va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione del provvedimento resa dalla corte d'appello per relationem rispetto a quella della decisione impugnata (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929), sempre che le censure formulate contro il provvedimento di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge il provvedimento impugnato, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni del provvedimento di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come si è detto, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione. (Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. n. 197250; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Foggetti, Rv. 252615). 3. Alla luce di tali principi non può ritenersi certo inesistente la motivazione del provvedimento impugnato che, già di per sé sola, deve ritenersi approfondita, logica e priva di incongruenze. 3.1 II [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ravvisa innanzitutto l'inesistenza della motivazione con riferimento al requisito dell'attualità della pericolosità e della sua intraneità in "cosa nostra" nonché in ordine alla sperequazione tra redditi effettivi e spese sostenute. Orbene, il provvedimento impugnato, che contiene, come è fisiologico che sia, ripetuti richiami al provvedimento di prime cure, è motivato in modo attento, logico e approfondito e illustra con chiarezza le ragioni della decisione con riferimento ai plurimi elementi indiziari che hanno consentito alla Corte d'appello di ravvisare il requisito dell'attualità della pericolosità sociale qualificata dal vincolo mafioso del [OSCURATO:PERSONA]. La storia del proposto dimostra, come fondatamente messo in luce dalla Corte d'appello, la sua progressione criminale, la sua partecipazione con ruoli di rilievo, nell'associazione mafiosa "cosa nostra", all'interno della "famiglia" di [OSCURATO:PERSONA], i suoi rapporti con esponenti di vertice nel mandamento mafioso di [OSCURATO:PERSONA], la sua piena conoscenza delle attività illecite della consorteria mafiosa e il suo ruolo operativo nell'attività di estorsione e nella gestone del traffico di stupefacenti senza mai manifestare, nei lunghi anni di detenzione, segni di reale dissociazione dalla consorteria criminale di appartenenza e di allontanamento dal codice di disvalori accettato e condiviso con la sua partecipazione al crimine. 3.2. Pari approfondimento è riservato alle ragioni che hanno giustificato la misura reale disposta nei confronti dei tre ricorrenti per cui senza alcun dubbio può escludersi il vizio di omessa o apparente motivazione. I rilievi di tutti i ricorrenti sollecitano in realtà una rivalutazione degli elementi di fatto alternativa rispetto a quella dei giudici di marito del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. Nel provvedimento impugnato, la Corte ha esaminato tutti gli elementi acquisiti in atti ed ha fondato su di essi un impianto argonnentativo logico e coerente ravvisando il difetto di ogni allegazione volta ad elidere o quantomeno a ridimensionare gli elementi offerti dall'accusa e valorizzando, in particolare, le indagini economico-patrimoniali finalizzate alla ricostruzione del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA] e delle altre ricorrenti, i cui risultati hanno evidenziato "un'evidente insufficienza dei redditi percepiti dal nucieo familiare del [OSCURATO:PERSONA] a soddisfare le più elementari esigenze di vita". 4. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,
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