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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 25718/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19714/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2616/2019 depositata il04/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per avere esercitato il passaggio sui terreni di cui assumeva essere l’esclusivo proprietario.

La Corte d’appello di Firenze confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda; secondo la Corte di merito, l’attore non era legittimato all’esercizio dell’actio negatoria servitutis in quanto non era esclusivo proprietario della strada, ma comproprietario della stessa per un tratto , mentre le restanti particelle erano di proprietà della Regione che, in uno stradello, aveva ubicato gli impianti di sua proprietà gestiti da [OSCURATO:SOCIETA].

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità della produzione di nuovi documenti unitamente alle memorie ex art. 381 bis c.p.c., le quali sono destinate esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie (in questo senso, fra le altre.

Cass.

S.U. n. 11097 del 2006; Cass. n. 3471 del 2016; Cass. n. 30760 del 2018; Cass. n. 17893 del 2020).

Inoltre, i documenti prodotti, senza l’osservanza dei termini e le modalità di cui all’art.372 c.p.c., non attengono, come prescritto,alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la natura pubblica della strada sulla base di nuova documentazione prodotta in grado d’appello e, per tale ragione, inammissibile.

Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio di primo grado, non aveva depositato il proprio fascicolo processuale, che avrebbe ritirato prima del deposito delle memorie conclusionali e la Corte d’appello avrebbe ammesso la produzione del fascicolo di parte senza alcuna autorizzazione alla sua ricostruzione.

Il motivo è inammissibile.

Esso difetta di specificità in quanto non indica il contenuto dei nuovi documenti sui quali la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione, laddove risulta che la comproprietà della strada sarebbe stata provata anche tramite CTU (v. p.7 della sentenza impugnata).

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione illogica e meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in quanto la Corte di merito avrebbe contraddittoriamente affermato che il Baccianti era proprietario della particella attraverso la quale si snoda lo stradello che conduce all’invaso e comproprietario della medesima strada.

Il motivo è inammissibile.

A seguito della nuova formulazione dell’art. 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cassazione civile , Sez.

Un ., 07/04/2014, n.8053).

Nel caso di specie, la motivazione non è assente, né apparente o perplessa, avendo la Corte di merito escluso la legittimazione dell’attore dopo aver ricostruito le vicende relative alla proprietà della strada, concludendo, sulla base di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che la strada insiste in un primo tratto sulla proprietà dell’attore, prosegue su alcune particelle di proprietà della Regione Toscana e quindi sul terreno di terzi, precisandol’attore è proprietario solo della particella attraverso la quale si snoda lo stradello che conduce all’invaso.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’errata valutazione delle prove dalle quali sarebbe emersa l’erroneità della ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello.

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348, comma V c.p.c., né può avere ingresso la doglianza relativa all’errata valutazione delle prove ex art.116 c.p.c., in quanto volto a censurare l’apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

La violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pret endendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, com ma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867).

Risultando tutti i motivi inammissibili, l’interoricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art. 13 comma 1 - quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19714/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2616/2019 depositata il04/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda di negatoria servitutis proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per avere esercitato il passaggio sui terreni di cui assumeva essere l’esclusivo proprietario. La Corte d’appello di Firenze confermò la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda; secondo la Corte di merito, l’attore non era legittimato all’esercizio dell’actio negatoria servitutis in quanto non era esclusivo proprietario della strada, ma comproprietario della stessa per un tratto , mentre le restanti particelle erano di proprietà della Regione che, in uno stradello, aveva ubicato gli impianti di sua proprietà gestiti da [OSCURATO:SOCIETA]. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità della produzione di nuovi documenti unitamente alle memorie ex art. 381 bis c.p.c., le quali sono destinate esclusivamente a illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione e a confutare le tesi avversarie (in questo senso, fra le altre. Cass. S.U. n. 11097 del 2006; Cass. n. 3471 del 2016; Cass. n. 30760 del 2018; Cass. n. 17893 del 2020). Inoltre, i documenti prodotti, senza l’osservanza dei termini e le modalità di cui all’art.372 c.p.c., non attengono, come prescritto,alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto la natura pubblica della strada sulla base di nuova documentazione prodotta in grado d’appello e, per tale ragione, inammissibile. Il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio di primo grado, non aveva depositato il proprio fascicolo processuale, che avrebbe ritirato prima del deposito delle memorie conclusionali e la Corte d’appello avrebbe ammesso la produzione del fascicolo di parte senza alcuna autorizzazione alla sua ricostruzione. Il motivo è inammissibile. Esso difetta di specificità in quanto non indica il contenuto dei nuovi documenti sui quali la Corte d’appello avrebbe fondato la decisione, laddove risulta che la comproprietà della strada sarebbe stata provata anche tramite CTU (v. p.7 della sentenza impugnata). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per motivazione illogica e meramente apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in quanto la Corte di merito avrebbe contraddittoriamente affermato che il Baccianti era proprietario della particella attraverso la quale si snoda lo stradello che conduce all’invaso e comproprietario della medesima strada. Il motivo è inammissibile. A seguito della nuova formulazione dell’art. 360 , comma 1 , n. 5 , c.p.c., introdotto dalla L. 134/2012, il vizio motivazionale censurabile in sede di legittimità concerne l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione, che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cassazione civile , Sez. Un ., 07/04/2014, n.8053). Nel caso di specie, la motivazione non è assente, né apparente o perplessa, avendo la Corte di merito escluso la legittimazione dell’attore dopo aver ricostruito le vicende relative alla proprietà della strada, concludendo, sulla base di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, che la strada insiste in un primo tratto sulla proprietà dell’attore, prosegue su alcune particelle di proprietà della Regione Toscana e quindi sul terreno di terzi, precisandol’attore è proprietario solo della particella attraverso la quale si snoda lo stradello che conduce all’invaso. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e l’errata valutazione delle prove dalle quali sarebbe emersa l’erroneità della ricostruzione effettuata dalla Corte d’appello. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto la denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è precluso dall’esistenza di una “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348, comma V c.p.c., né può avere ingresso la doglianza relativa all’errata valutazione delle prove ex art.116 c.p.c., in quanto volto a censurare l’apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito. La violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pret endendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, com ma 1, n.5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n.20867). Risultando tutti i motivi inammissibili, l’interoricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art. 13 comma 1 - quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Se
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