CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24439/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ERBA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- ..5` 1 (-13 . crtzr.e. kgib (1,,/ wirt [OSCURATO:PERSONA] del LAVORO di LECCEgativamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.180/2016, depositata il 07/03/2016, R.G.N. 730/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce con la sentenza n. 180/2016 aveva accolto l'appello proposto dalla Direzione territoriale del Lavoro di Lecce avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva ritenuto di accogliere l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ingiunzione emessa a seguito dell'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza conclusosi con il verbale di contestazione del 24.1.2011. La Corte territoriale, dopo aver giudicato l'impugnazione, per il suo tenore letterale, diretta a tutte le posizioni dei lavoratori interessati dall'ingiunzione, aveva valutato che le infrazioni contestate erano supportate da quanto rilevato dai funzionari in sede di accertamento e dalle dichiarazioni "a caldo" rese dai dipendenti come risultanti dal verbale redatto. Avverso detta decisione proponeva ricorso il Luchena affidato a quattro motivi e a successiva memoria cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce. La causa, proveniente da rinvio disposto in precedente adunanza, era decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cpc ( art. 360 co.1 n. 3 cpc) nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto che l'impugnazione proposta riguardasse tutti i lavoratori e non solo [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo risulta inammissibile. Questa Corte ha precisato che "La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitunn", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p." ( Cass. n. 11103/20; Cass. n.25259/17). Come ben chiarito l'interpretazione della domanda, e quindi del contenuto della stessa e dei soggetti ad essa interessati, è attività rimessa al giudice del merito non sindacabile in sede di legittimità se non nei casi indicati, non presenti nella fattispecie in esame. 2)- Il secondo motivo ha ad oggetto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; il ricorrente si duole della omessa pronuncia della corte territoriale sulla domanda proposta, nella parte in cui era chiesta la declaratoria di illegittimità della sanzione per violazione I.n. 72/2002, all'esito della dichiarazione di incostituzionalità della norma ( sentenza n. 254/2014). Non è chiaro nel motivo di censura ove tale domanda sia stata ri-proposta ed in che modo nel giudizio di appello, atteso che in quella sede il Luchena era "appellato". Allorchè si richiami la omessa statuizione su una domanda occorre che si specifichi ove e come tale domanda sia entrata nel processo e, secondo le regole proprie del giudizio di appello, come debba essere considerata presente in esso ( attraverso, ad esempio, la proposizione di appello incidentale) . Incongruo risulta peraltro il richiamo alla sentenza n. 254/2014, trattando la stessa di sanzioni civili e non amministrative ( come anche si osserverà con riguardo al successivo motivo di censura). Infine rilevante ai fini della inammissibilità della censura è la valutazione di congruità delle sanzioni espressa in sentenza ( pg. 4 sent) con giudizio di merito che esclude ogni denunciata omissione.. 3) Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della I.n. 72/2002 nella applicazione della sanzione in misura fissa per lavoro "nero" in quanto norma non piu vigente dopo la sentenza n. 254/14. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "in tema di sanzioni previste per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, la sentenza della Corte cost. n. 254 del 2014 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 36 bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. in I. n. 248 del 2006 - riguarda esclusivamente le sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata e non invece le sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall'intervento del giudice delle leggi" ( Cass.n. 26489/2018). Il motivo deve essere, pertanto, disatteso. 4) L'ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 cp.c. per omessa pronuncia della corte territoriale sulla domanda nella parte in cui il Luchena aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della sanzione e l'applicazione della disciplina di cui all'art. 8 I.n. 689/81 con riferimento alle violazioni contestate sub n. 4) e 5) ( cumulo giuridico) Anche tale profilo di censura non contiene l'indicazione del come e dove essa fosse stata ri-proposta in appello e dunque non consente di valutare la denunciata omissione. Il motivo è pertanto inammissibile. Il ricorso, per le esposte ragioni, è inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00.per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in data 11 ottobre 2022. .01141Tio eidz