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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21669/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] TONIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Firenze del 28.7.2070.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, con riguardo ai parametri di cui all'art.47 Ord. Pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile perché i motivi a sostegno non denunciano vizi di legittimità ma si risolvono in censure in fatto dell'ordinanza impugnata che, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere al condannato l'invocata misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Peraltro, il ricorso è basato su motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, riproduttivi, altresì, di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] OLiLu [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] TONIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava - per quanto qui rileva - la richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Firenze del 28.7.2070. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il condannato per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocata [OSCURATO:PERSONA], denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione, con riguardo ai parametri di cui all'art.47 Ord. Pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso è inammissibile perché i motivi a sostegno non denunciano vizi di legittimità ma si risolvono in censure in fatto dell'ordinanza impugnata che, con motivazione assolutamente logica ed esente da vizi giuridici, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere al condannato l'invocata misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Peraltro, il ricorso è basato su motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, riproduttivi, altresì, di profili di censura già vagliati e disattesi con corretta motivazione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] OLiLu [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris