CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 giugno 1972
Cassazione n. 27181/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1972 avverso la ordinanza del 15/03/2022 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni della difesa, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2022, il Tribunale di Napoli ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere già disposta dal G.i.p di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a plurime fattispecie di illecita cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/90, commesse dal dicembre 2020 al marzo 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la citata ordinanza, articolando un unico motivo di ricorso con cui deduce vizi di motivazione e violazione di legge processuale in relazione agli artt.274, 275, 285 e 292 cod. proc. pen., quanto ad attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, nonché in relazione all'adeguatezza della misura custodiale. La difesa rappresenta che dalla cessazione delle condotte delittuose del ricorrente e dal suo mutato stile di vita (ben prima di sapere di essere sottoposto a procedimento penale, il ricorrente avrebbe intrapreso una regolare attività lavorativa quale manovale edile) sarebbe emersa l'assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione dei reati, deduzioni a cui il Tribunale avrebbe motivato con argomentazioni illogiche ed insoddisfacenti. Sarebbe illogica anche la parte dell'ordinanza che ha negato la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari in provincia di Livorno, luogo distante dal contesto criminale a cui aveva fatto riferimento il Tribunale per negare la misura degli arresti domiciliari, sul presupposto illogico secondo cui sussisterebbe un'incapacità autocustodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che limita i motivi alle esigenze cautelari e connessa adeguatezza della misura prescelta, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile 2. Quanto al primo profilo deve rilevarsi come, a fronte di generiche censure rivolte all'ordinanza, adeguata risulta la motivazione resa dal Tribunale della cautela che, oltre aver apprezzato la complessiva condotta realizzata, ha messo in risalto, ai fini dell'attualità e concretezza delle esigenze di tutela da salvaguardare, la sistematicità e consistenza dei fatti di spaccio ascritti al ricorrente (21 episodi), alcuni suffragati dal rinvenimento della sostanza ceduta (del tipo hashish, marijuana e cocaina) e realizzati nell'ambito di una nota "piazza di spaccio" in cui il Tramparulo agiva sia da solo che in concorso con altri soggetti parimenti attinti da misura custodiale. La regolarità con cui seguivano le cessioni e l'inserimento in una "piazza di spaccio" nella quale operavano oltre dieci soggetti rendeva evidente il pericolo di reiterazione, visto che l'attività si era protratta per un significativo arco di tempo, indicativo di abitualità ed esperienza maturata nel campo. I Giudici della cautela hanno, inoltre, posto l'accento sulla biografia penale del ricorrente, dichiarato delinquente abituale, gravato da vari precedenti relativi, non solo al territorio ( 12'1 campano, ma a quello nazionale, e più volte destinatario di misure carcerarie e domiciliari, rendendosi responsabile di evasione e di violazione di misure prevenzione; è stata apprezzata la circostanza che il Tramparulo fosse refrattario a qualsiasi forma di autodisciplina, tanto da non ritenere credibile la mera asserzione di aver cambiato vita, così ritenendo persistere il concreto pericolo di reiterazione alla luce della sua carriera criminale iniziata già a partire dagli anni novanta, interrotta solo dai periodi di carcerazione. 3. Quanto all'adeguatezza della misura cautelare disposta e ritenuta unica idonea a salvaguardare le sopra citate esigenze cautelari, ineccepibile risulta la valutazione operata dal Tribunale che, anche attraverso una approfondita analisi del profilo personologico del ricorrente, ha osservato come il Trannparulo fosse refrattario a qualsiasi forma di autocontrollo; in tal senso depongono le violazioni delle misure custodiali e di prevenzione applicate negli anni, fatti che, unitamente alla pregressa implicazione in contesti criminali posti al di fuori della regione di origine, ha fatto ritenere, con motivazione completa, coerente e puntuale, l'assoluta inadeguatezza anche della misura degli arresti domiciliari in Livorno (in abitazione di persona che non si comprende quale rapporto possa avere con il ricorrente) con il controllo mediante mezzi elettronici. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma