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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 17696/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5994/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO MILANO pubblicata il 17.9.2018 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto l’orientamento di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione è maturato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5994/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO MILANO pubblicata il 17.9.2018 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto l’orientamento di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione è maturato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità
Decreto Cassazione n. 17696/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris