Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11823/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5628/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 5230/2021della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 17 luglio 202 1 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 30 aprile 2009, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulò con l’[OSCURATO:PERSONA] Neri (cui, nelle more del giudizio, è succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] 1) un protocollo d’intesa avente ad oggetto l’utilizzazione della struttura della Casa di Cura sita in Roma quale sede delle Unità operative, semplici e complesse, dell’[OSCURATO:PERSONA], verso un corrispettivo mensile fissato in euro 25.775,84 per l’utilizzo di locali ed attrezzature.

2. Con distinti atti di citazione, la Casa di Cura domandò la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento del complessivo importo di euro 1.700.000, portato dalle fatture nn. 179 e 189 del 2010, somma causalmente ascritta ad acconto mensile per prestazioni sanitarie rese nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2010.

Nel resistere alla lite, l’[OSCURATO:PERSONA], in ambedue le cause, spiegò domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento, a titolo di ripetizione di indebito,della somma di euro 5.484.909,50, importo risultante dalle fatture relative al periodo 1° luglio 2008-31 dicembre 2008.

3. Definito (con ordinanza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 9191 del 7 giugno 2012) il regolamento preventivo di giurisdizione in favore del giudice ordinario, i giudizi, previa riunione, vennero decisi in prime cure dal Tribunale di Roma con sentenza 11 aprile 2016, n. 7179.

Con tale pronuncia, il Tribunale capitolino: - ) qualificò il rapporto come affitto di azienda, riconducibile alle forme di sperimentazione gestionale previste dall’art. 13 della l.r.

Lazio del 20 settembre 1993, n. 55; - ) negò la nullità del protocollo d’intesa per difetto del requisito dell’accreditamento in capo alla Casa di Cura e, per l’effetto, condannò l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 1.700.000, oltre interessi, per la causale di cui alla domanda attorea; r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò la Casa di Cura alla restituzione della somma di euro 5.484.909,50 pagata con riferimento al periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, ritenendo che non fosse vigente in tale arco di tempo la proroga del precedente accordo conclusotra le parti il 16 marzo 2005.

4. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dall’[OSCURATO:PERSONA] 1 e invece accolto quello proposto dalla Casa di Cura, disponendo, in riforma della pronuncia di primo grado, il rigetto dell’originaria domanda riconvenzionale dell’Azienda.

5. Ricorre per cassazionel’[OSCURATO:PERSONA] 1, sulla base di cinque motivi.

Resiste, con controricorso, la Casa di Cura.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8 - quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in relazione all’art. 1418 cod. civ., della legge 26 febbraio 1999, n. 42, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e dell’art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Assume, in estrema sintesi, la nullità del protocollo d’intesa del 30 aprile 2009 per mancanza del requisito dell’accreditamento in capo alla Casa di Cura, soggetto erogatore di servizi sanitari con inserimento nell’organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2.Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 3 della l.r.

Lazio n. 55 del 1993, dell’art. 9-bisdel d.lgs. n. 502 del 1992 nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ..

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione peraltro apparente, ha ricondotto il protocollo d’intesa in questione alle sperimentazioni gestionali previste dalla l.r.

Lazio n. 55 del 1993. r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. I motivi – meritevoli di congiunta disamina, in ragione della intrinseca connessione che li avvince –sono infondati.

In ordine alla sussunzione sub specie iuris del rapporto scaturente dal protocollo d’intesa del 30 aprile 2009 stipulato dalle parti ed alla irrilevanza, ai fini della validità di esso, del difetto di accreditamento della Casa di Cura,questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, con due recenti, coeve, pronunce (Cass. 15/01/2024, nn. 1398 e 1408).

Vale la pena di riportare i passaggi argomentativi essenziali di siffatti arresti, individuati come di seguito: «L’accreditamento è il provvedimento con il quale una struttura sanitaria viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (Sez.

U, n. 16336 del 18.6.2019), Con il riconoscimento dell’accreditamento, il legislatore ha inteso assicurare e garantire la serietà delle strutture private che agiscono autonomamente in concorrenza con quelle pubbliche per conto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di cura ValleFiorita, in base al Protocollo del 30.4.2009, non aveva alle proprie dipendenze medici e di conseguenza non avrebbe mai potuto erogare alcun servizio (cfr. art. 6 del Protocollo secondo cui “L’azienda per il funzionamento della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] si avvarrà di persona medico e sanitario che l’Azienda stessa si riserva di assegnare formalmente”). [OSCURATO:PERSONA] invece prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata utilizzata dall’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] per rendere servizi sanitari: l’art. 3 stabiliva infatti “L’azienda individua la Casa di cura quale sede di [OSCURATO:PERSONA] e Semplici facenti parte dell’Azienda, con la conseguente denominazione [OSCURATO:PERSONA] Neri – Casa di cura [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine l ’ Azienda si avvale della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] per erogare l’assistenza ospedaliera, a pazienti, che una volta accettati presso il P.S. dell’Azienda, possano r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appropriatamente essere trattati in regime di ricovero ordinario, day hospital, day-surgery, ambulatoriale ed intra-moenia.

Tali elementi hanno indotto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione in varie controversie fra le stesse partie relative al medesimo rapporto negoziale (sia pur riferibili alla Convenzione precedente del 2005), a qualificare il rapporto negoziale intercorso come un contratto riconducibile allo schema dell’affitto di azienda[…].

Ai fini della validità ed efficacia della Convenzione non rilevava quindi la mancanza dell’accreditamento della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], poiché il contratto andava ricondotto allo schema negoziale dell’affitto di azienda e non si trattava di prestazionirese nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, in cui operava l’ACO [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi della struttura affittata.

E ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto in affidamento la cura dei pazienti ma si è limitata, in attuazione degli accordi contrattuali succedutisi nel tempo, a mettere a disposizione dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] la propria struttura, che senza medici non avrebbe potuto essere accreditata. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] non erogava quindi servizi sanitari per conto del [OSCURATO:PERSONA] pubblico ma si limitava a mettere a disposizione la propria struttura munita di personale infermieristico, perché in quel luogo l’ACO [OSCURATO:PERSONA] con propri medici potesse curare parte dei propri pazienti che, per motivi di mancanza di spazio, non poteva ricoverare all’interno dell’ospedale[…].

Dagli atti di causa si evince che il rapporto intercorrente tra l'istante Casa di cura e l’Azienda ospedaliera non può essere ricondotto alla fattispecie del convenzionamento, ovvero del rapporto concessorio, che – di regola – riguarda non solo l ’ utilizzo di locali ma anche le prestazioni mediche del personale sanitario dipendente dalle case di r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cura interessate ed è caratterizzato dalla natura pubblicistica dell’obbligazione del gestore, tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, pur dopo la scadenza contrattuale.

Al contrario, nella fattispecie di interesse, rileva il fatto che le convenzioni stipulate sono state determinate dalla necessità di trovare ospitalità nei locali della ricorrente, situati in zona adiacente alla [OSCURATO:PERSONA] (…), rimanendo –come specificato in convenzione - a carico del personale sanitario dell’Azienda stessa la prestazione delle cure mediche.

Ben può condividersi quindi l’assunto della ricorrente incidentale, secondo il quale, per essere accreditata e fornire pertanto ai cittadini un servizio sanitario in convenzione con il SSN, un’impresa non può limitarsi ad offrire una mera struttura, un immobile, con attrezzature mediche e il personale ausiliario tecnico-amministrativo (uffici ma anche servizio pulizie) o infermieristico, ma è fondamentale e necessario che oltre a quanto sopra venga fornito il personale medico; questo, invece, era invece alle sole dipendenze dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] e per svolgere il proprio lavoro, per cui era responsabile verso i pazienti, usufruiva dei locali e delle attrezzature della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], messe a disposizione secondo il Protocollo d’Intesa del 2009, pertanto riconducibile allo schema contrattuale dell’affitto di azienda, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti».

Le trascritte considerazioni - pienamente condivise ed alle quali il Collegio intende dare continuità -danno conto della conformità a diritto della decisione qui impugnata la quale, emendata dal non perspicuo riferimento alle forme di sperimentazione gestionale, merita conferma.

4. Ilterzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 97 Cost. r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente la nullità del protocollo d’intesa in esame per violazione del principio di legalità in senso stretto, di buon andamento, di efficacia e trasparenza della pubblica amministrazione.

4.1. La censura -formulata in termini oltremodo astratti e generali, senza nemmeno una chiara e specifica specificazione della difformità del protocollo dagli evocati princìpi -è infondata.

Come correttamente opinato dal giudice territoriale, le menzionate disposizioni hanno carattere di norme di azione, cioè di prescrizioni regolanti l’agire della pubblica amministrazione, sicché l’inosservanza delle stesse (nel caso di specie - s i ripete - nemmeno puntualmente individuata da parte ricorrente) si traduce nell’illegittimità dell’atto amministrativo (nella vicenda, di autorizzazione alla stipulazione del protocollo) senza ex se riverberarsi sulla validità della convenzione iure privatorum concl usa a valle dall’ente pubblico e, quindi, senza determinarela nullità di essa per violazione di norme imperative.

5. Il quarto motivodeduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 97 Cost.

Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 5 del d.l. n. 79 del 1997: sostiene la contrarietà della previsione di acconti mensili contenuta nell’art. 10 del protocollo al principio dettato dal citato art. 5, da considerarsi di natura generale e tale da fa divieto alla P.A. di effettuare esborsi di danaro che non abbiano causa in prestazioni eseguite.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Al fine di disattendere il motivo di appello formulato sul punto dall’Azienda, la Corte territoriale, dopo aver circoscritto l’àmbito di operatività del divieto posto dall’art. 5 de quo alla sola materia degli r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, ha comunque escluso la natura di anticipazione degli importi versati dall’Azienda, affermando che «ad ogni modo il corrispettivo mensile era fatturato al termine di ogni mese per esser pagato entro i successivi 60 giorni e quindi l’Azienda ospedaliera avrebbe avuto il tempo di effettuare ogni verifica sulla effettiva prestazione resa».

Orbene, questa seconda argomentazione, integrante una vera e propria autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere la decisione adottata, non è stata oggetto di alcuna considerazione critica ad opera della ricorrente: e tanto rende il motivo inammissibile.

6. Il quinto motivo prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..

Si duole della motivazione, meramente apparente e «al di sotto degli standard minimi costituzionalmente dovuti», spesa dalla Corte territoriale per accogliere l’appello della Casa di Cura relativo alla domanda di ripetizione di indebito avanzata dall’Azienda.

6.1. Il motivo è infondato.

La statuizione qui contestata è così argomentata nella gravata sentenza: «questo Collegio ritiene di potersi integralmente richiamate alla pronuncia di questa Corte resa inter partes che ha ritenuto che l’art. 4 della scrittura privata del 16.3.2005 debba essere intesa come finalizzata ad estendere anche al così detto periodo transitorio, da intendersi quello intercorrente tra la data del 16.03.2005 fino alla adozione di nuova convenzione, i medesimi criteri di determinazione dell’ammontare della remunerazione utilizzati nel contratto di transazione per definire i rapporti pregressi (cfr.

Corte appello Roma sentenza n. 6098/2015 – confermata dalla già citata Cass. 2017 n. 25844 –alla cui motivazione sul punto si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)». r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazione, incentrata sull’affermazione della estensione dei criteri di remunerazione fissati nella convenzione del marzo 2005 anche al successivo periodo transitorio ma integrata dal richiamo pienamente adesivo ad una precedente decisione del medesimo ufficio resa tra le stesse parti e sullo specifico argomento controverso, non è affetta dal vizio denunciato, palesandosi invece conforme al paradigma positivamente disegnato dall’art. 118, primo comma, delle disposizioni di attuazioni del codice di rito.

Per consolidato orientamento di nomofilachia, infatti, la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (viepiù, se pronunciatotra le stesse parti), in quanto il riferimento ai «precedenti conformi»contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (così Cass. 20/10/2021 , n. 29017; Cass.31/01/2019, n. 2861; Cass. 06/09/2016 , n. 17640).

7. In conclusione, il ricorso è rigettato.

8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

9. Atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente – ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 .

P.Q.M Rigetta il ricorso. r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente alla refusione in favor e della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 (quindicimila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5628/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza n. 5230/2021della [OSCURATO:PERSONA] , depositata ilgiorno 17 luglio 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 30 aprile 2009, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. stipulò con l’[OSCURATO:PERSONA] Neri (cui, nelle more del giudizio, è succeduta l’[OSCURATO:PERSONA] 1) un protocollo d’intesa avente ad oggetto l’utilizzazione della struttura della Casa di Cura sita in Roma quale sede delle Unità operative, semplici e complesse, dell’[OSCURATO:PERSONA], verso un corrispettivo mensile fissato in euro 25.775,84 per l’utilizzo di locali ed attrezzature. 2. Con distinti atti di citazione, la Casa di Cura domandò la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento del complessivo importo di euro 1.700.000, portato dalle fatture nn. 179 e 189 del 2010, somma causalmente ascritta ad acconto mensile per prestazioni sanitarie rese nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2010. Nel resistere alla lite, l’[OSCURATO:PERSONA], in ambedue le cause, spiegò domanda riconvenzionale di condanna dell’attrice al pagamento, a titolo di ripetizione di indebito,della somma di euro 5.484.909,50, importo risultante dalle fatture relative al periodo 1° luglio 2008-31 dicembre 2008. 3. Definito (con ordinanza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 9191 del 7 giugno 2012) il regolamento preventivo di giurisdizione in favore del giudice ordinario, i giudizi, previa riunione, vennero decisi in prime cure dal Tribunale di Roma con sentenza 11 aprile 2016, n. 7179. Con tale pronuncia, il Tribunale capitolino: - ) qualificò il rapporto come affitto di azienda, riconducibile alle forme di sperimentazione gestionale previste dall’art. 13 della l.r. Lazio del 20 settembre 1993, n. 55; - ) negò la nullità del protocollo d’intesa per difetto del requisito dell’accreditamento in capo alla Casa di Cura e, per l’effetto, condannò l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 1.700.000, oltre interessi, per la causale di cui alla domanda attorea; r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] - ) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannò la Casa di Cura alla restituzione della somma di euro 5.484.909,50 pagata con riferimento al periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, ritenendo che non fosse vigente in tale arco di tempo la proroga del precedente accordo conclusotra le parti il 16 marzo 2005. 4. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dall’[OSCURATO:PERSONA] 1 e invece accolto quello proposto dalla Casa di Cura, disponendo, in riforma della pronuncia di primo grado, il rigetto dell’originaria domanda riconvenzionale dell’Azienda. 5. Ricorre per cassazionel’[OSCURATO:PERSONA] 1, sulla base di cinque motivi. Resiste, con controricorso, la Casa di Cura. Le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8 - quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in relazione all’art. 1418 cod. civ., della legge 26 febbraio 1999, n. 42, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e dell’art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Assume, in estrema sintesi, la nullità del protocollo d’intesa del 30 aprile 2009 per mancanza del requisito dell’accreditamento in capo alla Casa di Cura, soggetto erogatore di servizi sanitari con inserimento nell’organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. 2.Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell’art. 3 della l.r. Lazio n. 55 del 1993, dell’art. 9-bisdel d.lgs. n. 502 del 1992 nonché nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui, con motivazione peraltro apparente, ha ricondotto il protocollo d’intesa in questione alle sperimentazioni gestionali previste dalla l.r. Lazio n. 55 del 1993. r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. I motivi – meritevoli di congiunta disamina, in ragione della intrinseca connessione che li avvince –sono infondati. In ordine alla sussunzione sub specie iuris del rapporto scaturente dal protocollo d’intesa del 30 aprile 2009 stipulato dalle parti ed alla irrilevanza, ai fini della validità di esso, del difetto di accreditamento della Casa di Cura,questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, con due recenti, coeve, pronunce (Cass. 15/01/2024, nn. 1398 e 1408). Vale la pena di riportare i passaggi argomentativi essenziali di siffatti arresti, individuati come di seguito: «L’accreditamento è il provvedimento con il quale una struttura sanitaria viene inserita in modo continuativo e sistematico nell’organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (Sez. U, n. 16336 del 18.6.2019), Con il riconoscimento dell’accreditamento, il legislatore ha inteso assicurare e garantire la serietà delle strutture private che agiscono autonomamente in concorrenza con quelle pubbliche per conto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di cura ValleFiorita, in base al Protocollo del 30.4.2009, non aveva alle proprie dipendenze medici e di conseguenza non avrebbe mai potuto erogare alcun servizio (cfr. art. 6 del Protocollo secondo cui “L’azienda per il funzionamento della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] si avvarrà di persona medico e sanitario che l’Azienda stessa si riserva di assegnare formalmente”). [OSCURATO:PERSONA] invece prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata utilizzata dall’A.C.O. [OSCURATO:PERSONA] per rendere servizi sanitari: l’art. 3 stabiliva infatti “L’azienda individua la Casa di cura quale sede di [OSCURATO:PERSONA] e Semplici facenti parte dell’Azienda, con la conseguente denominazione [OSCURATO:PERSONA] Neri – Casa di cura [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine l ’ Azienda si avvale della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] per erogare l’assistenza ospedaliera, a pazienti, che una volta accettati presso il P.S. dell’Azienda, possano r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appropriatamente essere trattati in regime di ricovero ordinario, day hospital, day-surgery, ambulatoriale ed intra-moenia. Tali elementi hanno indotto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione in varie controversie fra le stesse partie relative al medesimo rapporto negoziale (sia pur riferibili alla Convenzione precedente del 2005), a qualificare il rapporto negoziale intercorso come un contratto riconducibile allo schema dell’affitto di azienda[…]. Ai fini della validità ed efficacia della Convenzione non rilevava quindi la mancanza dell’accreditamento della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], poiché il contratto andava ricondotto allo schema negoziale dell’affitto di azienda e non si trattava di prestazionirese nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] nazionale, in cui operava l’ACO [OSCURATO:PERSONA] avvalendosi della struttura affittata. E ciò perché la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto in affidamento la cura dei pazienti ma si è limitata, in attuazione degli accordi contrattuali succedutisi nel tempo, a mettere a disposizione dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] la propria struttura, che senza medici non avrebbe potuto essere accreditata. [OSCURATO:PERSONA] di cura [OSCURATO:PERSONA] non erogava quindi servizi sanitari per conto del [OSCURATO:PERSONA] pubblico ma si limitava a mettere a disposizione la propria struttura munita di personale infermieristico, perché in quel luogo l’ACO [OSCURATO:PERSONA] con propri medici potesse curare parte dei propri pazienti che, per motivi di mancanza di spazio, non poteva ricoverare all’interno dell’ospedale[…]. Dagli atti di causa si evince che il rapporto intercorrente tra l'istante Casa di cura e l’Azienda ospedaliera non può essere ricondotto alla fattispecie del convenzionamento, ovvero del rapporto concessorio, che – di regola – riguarda non solo l ’ utilizzo di locali ma anche le prestazioni mediche del personale sanitario dipendente dalle case di r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cura interessate ed è caratterizzato dalla natura pubblicistica dell’obbligazione del gestore, tenuto ad assicurare la continuità e la regolarità del servizio, pur dopo la scadenza contrattuale. Al contrario, nella fattispecie di interesse, rileva il fatto che le convenzioni stipulate sono state determinate dalla necessità di trovare ospitalità nei locali della ricorrente, situati in zona adiacente alla [OSCURATO:PERSONA] (…), rimanendo –come specificato in convenzione - a carico del personale sanitario dell’Azienda stessa la prestazione delle cure mediche. Ben può condividersi quindi l’assunto della ricorrente incidentale, secondo il quale, per essere accreditata e fornire pertanto ai cittadini un servizio sanitario in convenzione con il SSN, un’impresa non può limitarsi ad offrire una mera struttura, un immobile, con attrezzature mediche e il personale ausiliario tecnico-amministrativo (uffici ma anche servizio pulizie) o infermieristico, ma è fondamentale e necessario che oltre a quanto sopra venga fornito il personale medico; questo, invece, era invece alle sole dipendenze dell’ACO [OSCURATO:PERSONA] e per svolgere il proprio lavoro, per cui era responsabile verso i pazienti, usufruiva dei locali e delle attrezzature della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], messe a disposizione secondo il Protocollo d’Intesa del 2009, pertanto riconducibile allo schema contrattuale dell’affitto di azienda, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti». Le trascritte considerazioni - pienamente condivise ed alle quali il Collegio intende dare continuità -danno conto della conformità a diritto della decisione qui impugnata la quale, emendata dal non perspicuo riferimento alle forme di sperimentazione gestionale, merita conferma. 4. Ilterzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 97 Cost. r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente la nullità del protocollo d’intesa in esame per violazione del principio di legalità in senso stretto, di buon andamento, di efficacia e trasparenza della pubblica amministrazione. 4.1. La censura -formulata in termini oltremodo astratti e generali, senza nemmeno una chiara e specifica specificazione della difformità del protocollo dagli evocati princìpi -è infondata. Come correttamente opinato dal giudice territoriale, le menzionate disposizioni hanno carattere di norme di azione, cioè di prescrizioni regolanti l’agire della pubblica amministrazione, sicché l’inosservanza delle stesse (nel caso di specie - s i ripete - nemmeno puntualmente individuata da parte ricorrente) si traduce nell’illegittimità dell’atto amministrativo (nella vicenda, di autorizzazione alla stipulazione del protocollo) senza ex se riverberarsi sulla validità della convenzione iure privatorum concl usa a valle dall’ente pubblico e, quindi, senza determinarela nullità di essa per violazione di norme imperative. 5. Il quarto motivodeduce violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dell’art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 97 Cost. Contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non applicabile alla fattispecie l’art. 5 del d.l. n. 79 del 1997: sostiene la contrarietà della previsione di acconti mensili contenuta nell’art. 10 del protocollo al principio dettato dal citato art. 5, da considerarsi di natura generale e tale da fa divieto alla P.A. di effettuare esborsi di danaro che non abbiano causa in prestazioni eseguite. 5.1. Il motivo è inammissibile. Al fine di disattendere il motivo di appello formulato sul punto dall’Azienda, la Corte territoriale, dopo aver circoscritto l’àmbito di operatività del divieto posto dall’art. 5 de quo alla sola materia degli r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, ha comunque escluso la natura di anticipazione degli importi versati dall’Azienda, affermando che «ad ogni modo il corrispettivo mensile era fatturato al termine di ogni mese per esser pagato entro i successivi 60 giorni e quindi l’Azienda ospedaliera avrebbe avuto il tempo di effettuare ogni verifica sulla effettiva prestazione resa». Orbene, questa seconda argomentazione, integrante una vera e propria autonoma ratio decidendi, di per sé idonea a sorreggere la decisione adottata, non è stata oggetto di alcuna considerazione critica ad opera della ricorrente: e tanto rende il motivo inammissibile. 6. Il quinto motivo prospetta nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Si duole della motivazione, meramente apparente e «al di sotto degli standard minimi costituzionalmente dovuti», spesa dalla Corte territoriale per accogliere l’appello della Casa di Cura relativo alla domanda di ripetizione di indebito avanzata dall’Azienda. 6.1. Il motivo è infondato. La statuizione qui contestata è così argomentata nella gravata sentenza: «questo Collegio ritiene di potersi integralmente richiamate alla pronuncia di questa Corte resa inter partes che ha ritenuto che l’art. 4 della scrittura privata del 16.3.2005 debba essere intesa come finalizzata ad estendere anche al così detto periodo transitorio, da intendersi quello intercorrente tra la data del 16.03.2005 fino alla adozione di nuova convenzione, i medesimi criteri di determinazione dell’ammontare della remunerazione utilizzati nel contratto di transazione per definire i rapporti pregressi (cfr. Corte appello Roma sentenza n. 6098/2015 – confermata dalla già citata Cass. 2017 n. 25844 –alla cui motivazione sul punto si fa integrale rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.)». r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazione, incentrata sull’affermazione della estensione dei criteri di remunerazione fissati nella convenzione del marzo 2005 anche al successivo periodo transitorio ma integrata dal richiamo pienamente adesivo ad una precedente decisione del medesimo ufficio resa tra le stesse parti e sullo specifico argomento controverso, non è affetta dal vizio denunciato, palesandosi invece conforme al paradigma positivamente disegnato dall’art. 118, primo comma, delle disposizioni di attuazioni del codice di rito. Per consolidato orientamento di nomofilachia, infatti, la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (viepiù, se pronunciatotra le stesse parti), in quanto il riferimento ai «precedenti conformi»contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (così Cass. 20/10/2021 , n. 29017; Cass.31/01/2019, n. 2861; Cass. 06/09/2016 , n. 17640). 7. In conclusione, il ricorso è rigettato. 8. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 9. Atteso l’esito del ricorso , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte delricorrente – ex art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dello stesso art. 13 . P.Q.M Rigetta il ricorso. r.g. n. 5628/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente alla refusione in favor e della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000 (quindicimila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente
Sentenza Cassazione n. 11823/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris