Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:22
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0107_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-107/90 P,
[OSCURATO:PERSONA], con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,
ricorrente,
sostenuto dall' [OSCURATO:PERSONA] syndicale - Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,
4
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 14 febbraio 1990 nella causa T-38/89, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
procedimento in cui l' altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto totale del ricorso,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R. Joliet e G.C. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
visto il ricorso e le comparse di risposta,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali dei rappresentanti delle parti all' udienza del 24 settembre 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 ottobre 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1990, il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CEE e delle disposizioni corrispondenti degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza 14 febbraio 1990 con la quale il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] con cui è stato annullato l' avviso di posto vacante COM/902/84 relativo al posto di capo della divisione "monopoli di Stato e imprese pubbliche" e correlativamente adottato l' avviso di posto vacante COM/83/87.
2 A sostegno dell' impugnazione, con cui chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale, il ricorrente deduce due mezzi che riguardano ambedue il terzo mezzo dedotto davanti al Tribunale, fondato sullo sviamento di potere. Il primo riguarda la violazione dell' art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") e il secondo il mancato esercizio del controllo dovuto in caso di sviamento di potere.
3 Secondo il sig. [OSCURATO:PERSONA], a torto il Tribunale ha respinto i suoi argomenti diretti a provare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiuso il procedimento di assunzione COM/902/84 e iniziato un nuovo procedimento di assunzione allo scopo di dare una parvenza di legittimità alla decisione, già certa, di nominare uno dei candidati, il sig. [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno di questa tesi, il ricorrente ha addotto che, nel corso del primo procedimento, che ha portato alla nomina del sig. [OSCURATO:PERSONA] al posto controverso, questi non era in possesso dei requisiti richiesti dall' avviso COM/902/84. Tale nomina è stata annullata con la sentenza della Corte 9 luglio 1987, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, Racc. pag. 3259) a causa di un vizio di procedura ma, secondo il ricorrente, l' esperienza acquisita in tale posto ha consentito al sig. [OSCURATO:PERSONA] di colmare la lacuna nei suoi requisiti e questo fatto avrebbe motivato la decisione di avviare il procedimento COM/83/87, che ha nuovamente nominato il sig. [OSCURATO:PERSONA].
4 Con ordinanza 10 ottobre 1990, la Corte ha ammesso l' [OSCURATO:PERSONA] syndicale - Bruxelles a intervenire a sostegno del ricorrente.
5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
Quanto al primo mezzo
6 A termine dell' art. 45 dello Statuto, la promozione "è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto".
7 Con la prima parte del primo mezzo, il ricorrente fa carico al Tribunale di aver limitato il suo controllo dell' applicazione di detta disposizione alla ricerca di un errore manifesto da parte dell' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") nell' esercizio del potere discrezionale di cui essa dispone in materia.
8 Da una giurisprudenza costante deriva che l' APN gode di un potere discrezionale in materia di promozione e che il controllo del giudice deve quindi limitarsi all' accertamento del se essa non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo (v. sentenza 25 febbraio 1987, Banner, punto 9 della motivazione, causa 52/86, Racc. pag. 979). Il punto di vista del Tribunale era, quindi, conforme alla portata del suo controllo in materia.
9 Sebbene il sindacato giurisdizionale debba, inoltre, accertare che l' APN ha esercitato il suo potere discrezionale entro i limiti ch' essa stessa si è imposta nell' avviso di posto vacante (v. sentenza 7 febbraio 1990, Culin, punto 19 della motivazione, causa C-343/87, Racc. pag. I-225), tuttavia occorre richiamare, in proposito, quanto il Tribunale ha rilevato al punto 24 della motivazione della sua sentenza, cioè che "non risulta da alcun elemento obiettivo agli atti che il sig. [OSCURATO:PERSONA], prima di esercitare le funzioni di capo della divisione 'monopoli di Stato e imprese pubbliche' non possedesse i requisiti per presentare la propria candidatura al posto controverso". Trattandosi di una valutazione di fatto, la Corte non è competente per metterla in discussione.
10 Con la seconda parte del primo mezzo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] assume che la sentenza contestata non risponde in modo adeguato agli argomenti da lui svolti davanti al Tribunale in merito ai requisiti del sig. [OSCURATO:PERSONA].
11 E' sufficiente ricordare, in proposito, la citata affermazione del Tribunale. Detta affermazione, pur essendo succinta, risponde agli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA].
12 Il mezzo relativo alla violazione dell' art. 45 dello Statuto va quindi respinto.
Quanto al secondo mezzo
13 Col secondo mezzo il sig. [OSCURATO:PERSONA] assume che il Tribunale ha ignorato la stessa natura del mezzo relativo allo sviamento di potere in quanto non avrebbe cercato lo scopo effettivo delle decisioni dell' APN di cui è causa.
14 Va ricordato che, per costante giurisprudenza della Corte, lo sviamento di potere presuppone che sia provato che l' APN, adottando il provvedimento controverso, ha perseguito una finalità diversa da quella contemplata dalla normativa in causa (v., ad esempio, sentenza 8 giugno 1988, Vlachou / Corte dei conti, punto 27 della motivazione, causa 135/87, Racc. pag. 2901).
15 Nella sua sentenza, il Tribunale ha concluso che la presa in considerazione da parte dell' APN dell' esperienza acquisita dal sig. [OSCURATO:PERSONA] a seguito della sua prima nomina non è sufficiente per provare che l' APN aveva agito per una finalità diversa dall' interesse del servizio, commettendo quindi uno sviamento di potere.
16 Ne consegue che il Tribunale non ha applicato la nozione di sviamento di potere in modo erroneo. D' altronde, in conformità all' art. 164 A del Trattato CEE e alle disposizioni corrispondenti dei Trattati CECA e CEEA, le questioni di fatto esulano dal sindacato che la Corte esercita su un ricorso. Da quanto precede deriva che il secondo mezzo del sig. [OSCURATO:PERSONA] va disatteso.
17 Dato che non si è potuto accogliere nessuno dei mezzi dedotti dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il ricorso dev' essere respinto nel suo complesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. A termini dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Cionondimeno, a norma dell' art. 122 del regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti contro sentenze del Tribunale di primo grado. Dato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente, egli deve essere condannato alle spese del presente giudizio. Tuttavia, a termine dell' art. 69, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che un interveniente sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] syndicale - Bruxelles è intervenuta a sostegno del sig. [OSCURATO:PERSONA] nell' interesse generale dei suoi membri, e sopporterà pertanto le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese, tranne quelle dell' interveniente.
3) [OSCURATO:PERSONA] syndicale sopporterà le proprie spese.