CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 13784/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI05QWBLJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0484R18) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo ricorso a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 20 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Firenze il 24 novembre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili del reato di tentativo aggravato di furto in abitazione, fatto commesso il 27 ottobre 2020, condannando ciascuno, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti, alla pena di giustizia. 2. I ricorsi sono affidati ad un unico motivo, con il quale si lamenta carenza di motivazione: si sarebbe dovuta applicare, secondo i ricorrenti, una pena più mite e la Corte di appello non spiegherebbe la propria decisione sul punto adottando una motivazione che si ritiene essere meramente apparente 3. I ricorsi sono manifestamente infondati, poiché contestano, peraltro in modo assai vago, il trattamento sanzionatorio che risulta sufficientemente e non incongruamente motivato (ultima pagina della sentenza impugnata). 4. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] i e estensore [OSCURATO:PERSONA] eCei .yreq,. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dr.ssa D atella Ferri.