Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19495/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a CATANIA il 01/03/1985 avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 12 maggio 2023, che ne aveva dichiarato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 468 cod. pen., a lui ascritto per aver fatto uso di una targa contenente un sigillo di Stato contraffatto, senza essere concorso nel delitto di contraffazione di sigillo; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto in quanto la sua condotta, consistita non nell'utilizzo di una targa originale manomessa, falsificata o alterata, ma nella costruzione di una targa "tutta sua", non sarebbe penalmente rilevante, in quanto sanzionata quale illecito amministrativo ai sensi dell'art. 100, commi 10, 12 e 13, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, previsione prevalente per maggiore tassatività sulla norma penale - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha affermato la riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie di cui all'art. 468 cod. pen., alla luce della previsione di cui all'art. 100, comma 14, cod. strada («Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale»), nonché della giurisprudenza di legittimità che individua la volontarietà dell'uso del sigillo contraffatto quale elemento integrante la fattispecie penale, potendosi in assenza di tale carattere applicare i richiamati illeciti amministrativi alle ipotesi di mera circolazione, e dovendosi, dunque, considerare tali motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, poiché la Corte avrebbe dovuto al più riconoscere il ricorrente responsabile della fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., anche alla luce del richiamo svolto dalla stessa a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla delimitazione tra gli illeciti amministrativi richiamati al precedente motivo e lo stesso art. 489 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenzaimpugnata, che dalla citata giurisprudenza di legittimità trae come elemento distintivo tra la citata fattispecie penale e i richiamati illeciti amministrativi la volontarietà dell'uso del sigillo contraffatto, elemento ulteriore rispetto alla mera circolazione rilevante solo amministrativamente, procedendo poi ad applicare «parallelamente» tale criterio al delitto di cui all'art. 468 cod. pen. contestato nel caso di specie, non integra il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vale a dire quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CATANIA il 01/03/1985 avverso la sentenza del 16/05/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 12 maggio 2023, che ne aveva dichiarato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 468 cod. pen., a lui ascritto per aver fatto uso di una targa contenente un sigillo di Stato contraffatto, senza essere concorso nel delitto di contraffazione di sigillo; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge poiché il ricorrente avrebbe dovuto essere assolto in quanto la sua condotta, consistita non nell'utilizzo di una targa originale manomessa, falsificata o alterata, ma nella costruzione di una targa "tutta sua", non sarebbe penalmente rilevante, in quanto sanzionata quale illecito amministrativo ai sensi dell'art. 100, commi 10, 12 e 13, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, previsione prevalente per maggiore tassatività sulla norma penale - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha affermato la riconducibilità della condotta del ricorrente alla fattispecie di cui all'art. 468 cod. pen., alla luce della previsione di cui all'art. 100, comma 14, cod. strada («Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale»), nonché della giurisprudenza di legittimità che individua la volontarietà dell'uso del sigillo contraffatto quale elemento integrante la fattispecie penale, potendosi in assenza di tale carattere applicare i richiamati illeciti amministrativi alle ipotesi di mera circolazione, e dovendosi, dunque, considerare tali motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, poiché la Corte avrebbe dovuto al più riconoscere il ricorrente responsabile della fattispecie di cui all'art. 489 cod. pen., anche alla luce del richiamo svolto dalla stessa a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla delimitazione tra gli illeciti amministrativi richiamati al precedente motivo e lo stesso art. 489 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenzaimpugnata, che dalla citata giurisprudenza di legittimità trae come elemento distintivo tra la citata fattispecie penale e i richiamati illeciti amministrativi la volontarietà dell'uso del sigillo contraffatto, elemento ulteriore rispetto alla mera circolazione rilevante solo amministrativamente, procedendo poi ad applicare «parallelamente» tale criterio al delitto di cui all'art. 468 cod. pen. contestato nel caso di specie, non integra il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vale a dire quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19495/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris