Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:350
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑149/06
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI — Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA — Impedimento relativo alla registrazione − Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Massime della sentenza
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Non sussiste, per il consumatore medio tedesco, alcun rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, sul marchio comunitario, tra il segno figurativo contenente l’elemento denominativo «castellani», la cui registrazione
come marchio comunitario è chiesta per le «bevande alcoliche ad eccezione di birre, liquori, vini frizzanti e [OSCURATO:PERSONA]»,
ricomprese nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo CASTELLUCA, anteriormente registrato
in Germania per i «vini» di cui alla classe 33.
Infatti, sebbene l’elemento dominante del marchio richiesto sia costituito dal suo elemento denominativo, cioè il termine
«castellani», gli elementi denominativi «castellani» e «castelluca» presentino una certa somiglianza visiva, poiché sono della
stessa lunghezza e le loro prime sette lettere sono identiche e poste nello stesso ordine («c-a-s-t-e-l-l») e l’attenzione
del consumatore sia spesso attirata dalla parte iniziale delle parole, l’uso del termine «castello» è molto comune per i prodotti
di cui trattasi e, per poter identificare correttamente un vino il cui nome inizia con una di queste parole, il suffisso che
viene associato a quest’ultimo deve essere attentamente esaminato dai consumatori. Nel caso di specie, le lettere finali dei
segni confliggenti, cioè «a», «n» e «i» per il marchio richiesto e «u», «c» e «a» per il marchio anteriore, sono diverse.
Pertanto, nell’ambito della valutazione visiva d’insieme dei segni, la differenza constatata tra gli elementi denominativi
«castellani» e «castelluca» è sufficiente per escludere una somiglianza visiva dei segni in conflitto.
Per quanto riguarda il confronto fonetico, le divergenze tra i segni, risultanti dalla differenza tra i suffissi, sono sufficienti
per distinguerli a livello fonetico in lingua tedesca, malgrado l’identità dei prefissi.
Per quanto riguarda il confronto logico, occorre in primo luogo ricordare che l’uso del termine «castello» è corrente nel
settore dei vini e che il consumatore tedesco è abituato a vedere un gran numero di marchi di vini il cui nome inizia per
«Schloss», «castello», «château», «castel» o «castle» quando acquista vini in un negozio specializzato, in un supermercato,
in un grande magazzino alimentare o quando sceglie un vino sulla carta dei vini al ristorante. Egli annetterà pertanto minore
importanza al prefisso ed esaminerà attentamente il suffisso del marchio che compare sull’etichetta della bottiglia. In secondo
luogo, il marchio richiesto contiene un cognome di origine italiana che sarà riconosciuto come tale dal pubblico di riferimento.
Pertanto, nell’ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni
in conflitto sono sufficienti ad impedire, malgrado l’identità dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in
conflitto comportino un rischio di confusione per il consumatore medio tedesco.
(v. punti 53-60)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
20 novembre 2007 (
*
)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo CASTELLANI − Marchi nazionali denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA − Impedimento
relativo alla registrazione − Rischio di confusione − Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Nella causa T‑149/06,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI)
, rappresentato dalla sig.ra J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
convenuto,
procedimento in cui la controinteressata dinanzi alla prima commissione di ricorso dell’UAMI è stata la società:
[OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH,
con sede in Offenburg (Germania),
avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento
R 449/2005‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH e la [OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2006,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2006,
in seguito alla trattazione orale del 6 febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 25 settembre 2001 la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2
La registrazione veniva richiesta per il seguente marchio figurativo:
3
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)». Nel corso del procedimento
di opposizione la ricorrente ha circoscritto la sua domanda alle «bevande alcoliche ad eccezione di birre, liquori, vini frizzanti
e [OSCURATO:PERSONA]».
4
Tale domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 45/2002 del 10 giugno 2002.
5
Il 4 settembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] und Service GmbH ha proposto un’opposizione, a norma dell’art. 42 del regolamento n. 40/94,
contro la registrazione del marchio richiesto. L’opposizione era basata sulle seguenti registrazioni anteriori:
– registrazione tedesca n. 1148027, CASTELLUM, datata 17 ottobre 1989, per i «vini, ad eccezione dei vini frizzanti», rientranti
nella classe 33;
– registrazione tedesca n. 39720803.0, CASTELLUCA, datata 20 agosto 1997, per i «vini» appartenenti alla classe 33.
6
L’opposizione riguardava tutti i prodotti contemplati dalle registrazioni anteriori ed era presentata contro tutti i prodotti
oggetto della domanda di marchio. Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione consisteva nel rischio di confusione provocato
presso il pubblico dalla similitudine esistente tra i marchi anteriori e il marchio richiesto e dall’identità dei prodotti
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
7
La ricorrente ha chiesto all’opponente di fornire la prova dell’uso effettivo del proprio marchio anteriore CASTELLUM. L’opponente
ha ottemperato a tale richiesta il 31 luglio 2003.
8
Con decisione 10 marzo 2005, la divisione d’opposizione dell’UAMI ha respinto integralmente l’opposizione. Nella sua decisione
essa non ha proceduto alla valutazione della prova di tale uso fornita dall’opponente e si è limitata a raffrontare il marchio
richiesto con i due marchi anteriori fatti valere in sede di opposizione. Essa ha considerato che il marchio richiesto e i
marchi anteriori presentavano diversità sul piano visivo e fonetico e che, sul piano logico, essendo tutti i segni privi di
significato in lingua tedesca, il pubblico di riferimento non avrebbe percepito alcuna somiglianza logica tra i marchi confliggenti.
9
In data 20 aprile 2005, l’opponente ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 57‑59 del regolamento n. 40/94 contro la decisione
della divisione d’opposizione.
10
Con decisione 22 febbraio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato
la decisione della divisione d’opposizione e ha respinto la domanda di registrazione. La commissione di ricorso ha sostanzialmente
considerato che, tenuto conto in particolare della somiglianza visiva e logica dei marchi, nonché dell’identità dei prodotti
controversi, esisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore CASTELLUCA.
Conclusioni delle parti
11
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’UAMI alle spese.
12
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere integralmente il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
13
A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.
Argomenti delle parti
14
La ricorrente osserva, preliminarmente, che la commissione di ricorso ha giustamente effettuato soltanto il confronto del
marchio anteriore CASTELLUCA con il marchio richiesto, in quanto l’opponente non ha fornito una prova adeguata dell’uso del
marchio anteriore CASTELLUM nel corso degli ultimi cinque anni, in conformità all’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.
15
Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti controversi, la ricorrente ammette che, trattandosi di vino, i prodotti cui
si riferiscono i marchi confliggenti sono identici.
16
Per contro, per quanto riguarda il confronto tra i segni in conflitto, CASTELLANI e CASTELLUCA, la ricorrente ritiene che
non esista tra di essi alcuna similitudine tale da ingenerare un rischio di confusione per i consumatori e, in particolare,
per i consumatori tedeschi, che si ritiene siano normalmente informati.
17
Sul piano visivo, la ricorrente fa osservare che il marchio richiesto contiene elementi diversi dal marchio anteriore CASTELLUCA.
Essa sottolinea, in primo luogo, la presenza delle lettere «a», «n» e «i» nel marchio richiesto e quella delle lettere «u»,
«c» e «a» nel marchio anteriore, nonché, in secondo luogo, il fatto che il marchio richiesto, a differenza di quest’ultimo,
è un marchio figurativo, ed è costituito dalla parola «castellani» sottolineata da due linee orizzontali con, al centro, una
corona turrita, da una parte, disposta sotto uno scudo che raffigura un castello con due torri, sormontate da una corona con
due palme e una croce latina nel centro, dall’altra. La ricorrente ritiene che tale elemento figurativo presenti un carattere
altamente distintivo, contrariamente a quanto accade per il prefisso dei marchi confliggenti che, dal canto suo, è privo di
carattere distintivo per i prodotti contemplati.
18
Sul piano fonetico, la ricorrente sostiene che esiste una differenza nella pronuncia dei due marchi in tutte le lingue europee
e, in particolare, in lingua tedesca. Essa fa osservare che, sebbene i prefissi dei marchi siano simili e abbiano la stessa
pronuncia, i suffissi si pronunciano in modo diverso. Essa aggiunge che il marchio anteriore CASTELLUCA è un termine di fantasia
la cui pronuncia corretta è [kastelluka], mentre il marchio richiesto consiste in una parola italiana la cui pronuncia è [kastellani].
19
Sul piano concettuale, la ricorrente fa valere che i due marchi non corrispondono a parole tedesche, anche se il prefisso
«castel» è il prefisso della parola latina «castellum», che significa castello, e che, in tedesco, tale prefisso viene tradotto
mediante il suo equivalente fonetico «Kastell».
20
Essa sottolinea, al riguardo, che i due termini hanno significati diversi, nel senso che il marchio anteriore CASTELLUCA fa
pensare al «castello di Luca» o al «castello di Lucas», mentre l’elemento «castellani» del marchio richiesto è una parola
italiana (si tratterebbe del plurale o del genitivo della parola «castellano»), corrispondente al termine francese «châtelain»
(e al tedesco «Kastellan»).
21
All’udienza, la ricorrente ha confermato che [OSCURATO:SOCIETA] costituiva un patronimico e non il nome della tenuta. Essa ha affermato
che la famiglia [OSCURATO:SOCIETA] produceva e esportava vino all’estero da circa un secolo, soprattutto in Germania.
22
La ricorrente contesta l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui l’attenzione dei consumatori si rivolge soprattutto
al prefisso dei marchi e fa osservare che l’uso del termine «castello» è assai corrente nel settore dei vini. Essa afferma
che esiste, sul territorio di cui trattasi, un certo numero di marchi registrati che contengono i prefissi «castel», «castle»,
«Kastel» oppure «château» e che i consumatori riconoscono un vino grazie al suffisso associato ai detti prefissi che non presentano
alcun carattere distintivo. Ne consegue, a suo avviso, che i rispettivi suffissi dei segni controversi devono essere ritenuti
gli elementi distintivi e dominanti in grado di richiamare l’attenzione dei consumatori [sentenza del Tribunale 5 aprile 2006,
causa T‑202/04, Madaus/UAMI − [OSCURATO:PERSONA] (ECHINAID), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1115, punto 55].
23
Quanto alla valutazione del rischio di confusione, la ricorrente sostiene che non esiste il rischio che il pubblico possa
ritenere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate
[sentenze del Tribunale 11 maggio 2005, causa T‑31/03, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI − Sadia ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1667, punto 42,
e 14 luglio 2005, causa T‑126/03, [OSCURATO:PERSONA] (España)/UAMI − Aladin (ALADIN), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2861, punto 78].
24
La ricorrente considera che, dato che il prefisso «castel» non consente di distinguere prodotti che provengono da tale o da
talaltra impresa, il consumatore medio normalmente informato e sufficientemente accorto non potrà attraverso tale prefisso
distinguere i marchi in conflitto. A suo avviso, il consumatore medio è consapevole del fatto che due vini i cui marchi iniziano
per «castel» non provengono necessariamente dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e che egli deve concentrare
la sua attenzione sul nome dell’impresa, sul tipo di vitigno, sulla provenienza del vino, ecc. Essa ritiene che, nella fattispecie,
il consumatore medio non possa sbagliarsi sull’origine del vino quando osserva i due marchi di cui trattasi, che sono diversi
al punto che il marchio richiesto non è tale da ingenerare confusione presso i consumatori tedeschi.
25
Infine, la ricorrente sostiene che il marchio anteriore CASTELLUCA non è valido, sostenendo che essa si avvale del proprio
marchio CASTELLANI in Germania dal 1978 per prodotti identici a quelli a cui si riferisce il marchio anteriore, così come
essa prova, e che tale uso precedeva, quindi, le registrazioni del marchio anteriore.
26
L’UAMI contesta, preliminarmente, l’affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe raffrontato
soltanto il marchio anteriore CASTELLUCA e il marchio richiesto a seguito dell’insufficienza della prova fornita quanto all’uso
del marchio anteriore CASTELLUM. Esso conferma che la commissione di ricorso non ha effettuato la valutazione di tale prova,
essendo state accolte le pretese dell’opponente relative al marchio anteriore CASTELLUCA, su cui era del pari basata l’opposizione.
L’UAMI ricorda, al riguardo, che la constatazione dell’esistenza di un rischio di confusione rispetto ad uno dei marchi anteriori
è sufficiente per respingere la domanda di marchio comunitario nel suo insieme e che esso può in tal caso astenersi dall’effettuare
la valutazione di ciascuno dei diritti anteriori sui quali si basa l’opposizione [sentenze del Tribunale 17 marzo 2004, cause
riunite T‑183/02 e T‑184/02, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de España (MUNDICOR), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑965,
punti 70‑72, nonché 16 settembre 2004, causa T‑342/02, Metro-Goldwyn-[OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3191, punto 48].
27
Con riferimento ai prodotti controversi, l’UAMI fa valere che è pacifico che i prodotti protetti dai marchi in conflitto sono
identici.
28
Per quanto riguarda il confronto tra i segni controversi, l’UAMI afferma che, sul piano visivo, come ha osservato la commissione
di ricorso, gli elementi figurativi del marchio richiesto verrebbero percepiti come semplice raffigurazione di un castello
e tali elementi presenterebbero soltanto un debole carattere distintivo. Esso considera che l’elemento dominante del marchio
richiesto è il termine «castellani». Al riguardo, esso ritiene che nel caso di un marchio complesso, comprendente una combinazione
di elementi figurativi e denominativi, il pubblico annetta generalmente la maggiore importanza all’elemento denominativo,
conservando in memoria un’immagine approssimativa del marchio.
29
L’UAMI fa osservare, in primo luogo, che l’uso di elementi figurativi, che hanno una funzione decorativa, combinati con elementi
denominativi è diffuso nel mondo degli affari, in secondo luogo, che i consumatori non hanno l’abitudine di non prestare attenzione
agli elementi denominativi e, in terzo luogo, che essi non identificano l’origine commerciale dei prodotti alla luce di tali
elementi decorativi. Pertanto, per la sua posizione nel marchio richiesto, l’elemento «castellani» svolgerebbe un ruolo predominante,
secondo l’UAMI, in quanto il pubblico di riferimento sarebbe indotto a identificare il segno e a ricordarsene [sentenza del
Tribunale 14 luglio 2005, causa T‑312/03, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (SELENIUM‑ACE), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2897,
punti 39‑41].
30
Di conseguenza, sebbene i marchi in conflitto siano di natura diversa, l’UAMI, osservando, da un lato, che il marchio richiesto
è dominato dal suo elemento denominativo «castellani» e, dall’altro, che gli elementi dominanti «castelluca» e «castellani»
dei marchi confliggenti hanno un gran numero di lettere in comune ed hanno identica lunghezza, fa valere che la decisione
impugnata afferma giustamente che tali marchi sono simili sul piano visivo.
31
Sul piano fonetico, l’UAMI fa osservare che i marchi confliggenti vengono pronunciati sul territorio rilevante in quattro
sillabe, cioè «cas‑te‑llu‑ca» e «cas‑te‑lla‑ni». Esso afferma che la commissione di ricorso ha giustamente considerato nella
decisione impugnata che le diverse terminazioni di tali marchi non erano sufficienti per far ritenere che essi non fossero
simili sul piano fonetico, in quanto le loro due sillabe iniziali sono identiche e la loro terza sillaba è nettamente influenzata
dalle consonanti «ll».
32
L’UAMI sostiene che la valutazione dei marchi confliggenti operata dalla ricorrente è erronea, dato che essa risulta da una
suddivisione artificiale di tali marchi e non, come richiesto dalla giurisprudenza, dall’analisi di tali marchi nel loro insieme,
come sono percepiti dal pubblico di riferimento. Esso ritiene che, se si considerano i marchi nel loro insieme, i segni confliggenti
presentino anche un certo grado di similitudine fonetica.
33
Sul piano concettuale, l’UAMI osserva che la commissione di ricorso ha considerato che il consumatore di riferimento associerebbe
i due segni CASTELLANI e CASTELLUCA alla parola tedesca «Kastell» (castello) e che tale concetto rendeva i marchi simili.
34
In risposta all’affermazione della ricorrente secondo cui la presenza di uno stesso concetto non è sufficiente a creare una
somiglianza logica tra i segni confliggenti sul territorio di riferimento, l’UAMI indica che pochi marchi composti dal prefisso
«castell» seguito da terminazioni diverse compaiono nel registro tedesco dei marchi, che esistono diversi marchi contenenti
il termine «castello» seguito da uno o più altri termini, ma che pochi sono composti dal prefisso «castell» seguito da una
breve terminazione, come accade per i marchi di cui trattasi.
35
Al riguardo, l’UAMI sottolinea che, come ha osservato la commissione di ricorso nella decisione impugnata, sebbene nessuno
degli elementi denominativi dei marchi in conflitto abbia un particolare significato in tedesco, può accadere che il consumatore
tedesco medio percepisca nella parte iniziale dei due marchi il concetto di castello, tenuto conto della sua somiglianza con
il termine tedesco «Kastell». Esso ritiene pertanto che la similitudine concettuale non possa essere esclusa.
36
Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, l’UAMI ricorda la giurisprudenza pertinente della Corte e del
Tribunale in materia, e in particolare i fattori che devono essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione globale
del rischio di confusione, cioè il carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza dei marchi e dei prodotti,
la natura dei prodotti di cui trattasi e il grado di attenzione del pubblico rilevante.
37
Per quanto riguarda il carattere distintivo dell’elemento «castell» sul territorio di riferimento, l’UAMI ricorda che, se
il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione,
occorre anche considerare che si tratta soltanto di un elemento tra altri elementi che intervengono in tale valutazione. Pertanto,
anche nel caso di un marchio anteriore a debole carattere distintivo o composto, come nella fattispecie, di un elemento («castell»)
a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza dei segni
e dei prodotti o servizi considerati [sentenze del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑949, punto 61, e 8 dicembre 2005, causa T‑29/04, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5309, punto 69].
38
Per quanto riguarda il grado di somiglianza dei marchi, l’UAMI ricorda che i marchi confliggenti sono simili sul piano visivo,
in parte simili sul piano fonetico e che non si può escludere che il consumatore tedesco medio operi un nesso logico tra di
essi. Per quanto riguarda il grado di somiglianza dei prodotti, l’UAMI ricorda che i prodotti di cui trattasi devono essere
considerati identici.
39
Con riferimento ai prodotti controversi, l’UAMI ricorda che il pubblico interessato a tali prodotti, nella fattispecie, si
compone di consumatori tedeschi medi di vini e altre bevande alcoliche. Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico
di riferimento all’atto dell’acquisto di tali prodotti, l’UAMI ritiene che, in via generale, non si possa ritenere che il
consumatore medio di vini in Germania presti grande attenzione all’atto dell’acquisto di tali prodotti, in quanto i prodotti
di cui trattasi constano di una grande varietà di bevande, tanto sul piano della qualità quanto su quello del prezzo, e il
pubblico di riferimento non è necessariamente esperto né molto attento. Esso considera, di conseguenza, che esiste un rischio
di confusione in Germania nel senso che il pubblico potrebbe ritenere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa
impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.
40
Secondo l’UAMI, da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che esiste un rischio di confusione
ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che il motivo dedotto dalla ricorrente deve pertanto essere
respinto.
Giudizio del Tribunale
41
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, ai sensi dell’art. 8,
n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, occorre intendere per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato
membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
42
Secondo una costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti
o servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro [sentenza
del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Fifties), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4359, punto 25; v.
anche, per analogia, sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5507, punto 29, nonché 22
giugno 1999, causa C‑342/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3819, punto 17].
43
Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che
il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi controversi, e prendendo in considerazione tutti i fattori
rilevanti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi
contraddistinti [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2821, punti 31‑33, e giurisprudenza citata].
44
Si deve altresì rilevare che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi di cui trattasi
svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce
normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [sentenze del Tribunale Fifties,
punto 42 supra, punto 28, e 3 marzo 2004, causa T‑355/02, Mülhens/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑791, punto 41;
v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6191, punto 23, e [OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 42, punto 25]. Ai fini di tale valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio
dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del
fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve
fare affidamento sull’immagine imperfetta di questi ultimi che ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione
il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi
di cui trattasi (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA], citata al precedente punto 42, punto 26, e Fifties, citata
al precedente punto 42, punto 28).
45
Nella fattispecie occorre ricordare che l’opponente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto invocando
l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, con i marchi tedeschi
denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA, che designano prodotti rientranti nella classe 33 dell’Accordo di Nizza.
46
Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, dopo avere respinto la domanda di registrazione a motivo
dell’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore CASTELLUCA, che non era necessario
valutare la prova riguardante l’uso del marchio anteriore CASTELLUM (punti 15 e 23 della decisione impugnata).
47
Pertanto, nell’ambito dell’esame del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente, occorre procedere alla valutazione
del rischio di confusione tra il marchio richiesto, da un lato, e il marchio anteriore CASTELLUCA, dall’altro.
48
Dato che i prodotti di cui trattasi sono prodotti di consumo corrente e che i marchi anteriori sono registrati in Germania,
il pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare il rischio di confusione è costituito dai consumatori medi in
Germania.
49
È peraltro pacifico che i prodotti interessati dai marchi in conflitto sono identici. Occorre pertanto procedere, alla luce
delle considerazioni che precedono, soltanto al confronto dei segni confliggenti.
50
Occorre ricordare, al riguardo, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste
tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenze del Tribunale 23 ottobre
2002, causa T‑6/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4335, punto 30, e 26 gennaio 2006, causa
T‑317/03, Volkswagen/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Variant), punto 46].
51
La valutazione globale del rischio di confusione deve tuttavia fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica
o logica dei marchi confliggenti, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare,
dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips-[OSCURATO:PERSONA]/UAMI
– [OSCURATO:PERSONA] und Einzelhandel (BASS), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4335, punto 47, e giurisprudenza ivi citata].
52
Nella fattispecie, per quanto riguarda il confronto visivo, va osservato che il marchio richiesto costituisce un marchio complesso,
composto di un elemento denominativo, «castellani», e di un elemento figurativo costituito da due linee orizzontali che recano,
al centro, una corona turrita, da un lato, e uno scudo che raffigura un castello con due torri, sormontate da una corona con
due palme e una croce latina al centro, dall’altro.
53
Per quanto riguarda l’importanza che occorre attribuire all’elemento figurativo come elemento di differenziazione, quest’ultimo
non può costituire l’elemento dominante nell’impressione d’insieme prodotta dal marchio richiesto. Nella fattispecie, occorre
constatare, analogamente a quanto la commissione di ricorso ha considerato al punto 19 della decisione impugnata, che gli
elementi figurativi di tale marchio verrebbero percepiti come raffigurazione di un castello e che tali elementi presenterebbero
soltanto un debole carattere distintivo. Infatti, per quanto riguarda un prodotto come il vino, la rappresentazione di un
castello non costituisce un elemento che permetta al pubblico di riferimento di ricordare tale componente figurativa come
dominante l’immagine che esso ricorderà del marchio richiesto. Invece, i consumatori sono abituati a designare e a riconoscere
il vino in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarlo, dato che tale elemento designa in particolare il
viticultore o la proprietà su cui il vino è prodotto [sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑40/03, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI
− [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2831, punto 56]. Pertanto, l’elemento dominante del marchio richiesto
è costituito dal suo elemento denominativo, cioè il termine «castellani».
54
La commissione di ricorso ha anche osservato, allo stesso punto della decisione impugnata, che la prima parte dei segni, quella
che a suo avviso rimane più facilmente impressa a livello visivo, cioè «castell», è identica. Orbene, gli elementi denominativi
«castellani» e «castelluca» presentano, senz’altro, una certa somiglianza visiva, poiché sono della stessa lunghezza e le
loro prime sette lettere sono identiche e poste nello stesso ordine («c-a-s-t-e-l-l»). Tuttavia, anche se l’attenzione del
consumatore è spesso attirata dalla parte iniziale delle parole (sentenza MUNDICOR, citata al precedente punto 26, punto 81),
la ricorrente fa giustamente osservare che l’uso del termine «castello» è molto comune per tale categoria particolare di prodotti.
Esiste una tale varietà di nomi e di prodotti proposti ai consumatori che contengono una designazione territoriale associata
ai termini «castello», «castel», «château», «Schloss» o «castle» che, per poter identificare correttamente un vino il cui
nome inizia con una di queste parole, il suffisso che viene associato a quest’ultimo deve essere attentamente esaminato dai
consumatori. Nel caso di specie, le lettere finali dei segni confliggenti, cioè «a», «n» e «i» per il marchio richiesto e
«u», «c» e «a» per il marchio anteriore, sono diverse.
55
Pertanto, nell’ambito della valutazione visiva d’insieme dei segni, la differenza constatata tra gli elementi denominativi
«castellani» e «castelluca» è sufficiente per escludere una somiglianza visiva dei segni in conflitto.
56
Per quanto riguarda il confronto fonetico, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 20 della
decisione impugnata, le divergenze tra i segni, risultanti dalla differenza tra i suffissi, «ani» per il marchio richiesto
e «uca» per il marchio anteriore, sono sufficienti per distinguerli a livello fonetico in lingua tedesca, malgrado l’identità
dei prefissi («castell»). Infatti, se il pubblico di riferimento pronuncia i suffissi di cui trattasi in tedesco, l’elemento
«ani», sarà pronunciato [ani] e l’elemento «uca» [uka].
57
Per quanto riguarda il confronto logico, il Tribunale considera che è erronea la valutazione della commissione di ricorso,
esposta al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui il consumatore tedesco medio potrebbe associare allo stesso modo
i due marchi con il termine «Kastell», che in tedesco significa castello, di modo che esisterebbe una somiglianza logica tra
i segni in conflitto.
58
Al riguardo occorre in primo luogo ricordare che l’uso del termine «castello» è corrente nel settore dei vini. Orbene, la
Germania rappresenta il quarto mercato del mondo per quanto riguarda il consumo del vino. Sebbene una buona parte del mercato
al consumo sia coperta dai vini tedeschi, una parte predominante è alimentata dalle importazioni. I principali fornitori di
vino della Germania sono l’Italia, la Francia, la Spagna. Di conseguenza, il consumatore tedesco è abituato a vedere un gran
numero di marchi di vini il cui nome inizia per «Schloss», «castello», «château», «castel» o «castle» quando acquista vini
in un negozio specializzato, in un supermercato, in un grande magazzino alimentare o quando sceglie un vino sulla carta dei
vini al ristorante. Egli annetterà pertanto minore importanza al prefisso ed esaminerà attentamente il suffisso del marchio
che compare sull’etichetta della bottiglia.
59
In secondo luogo, il marchio richiesto contiene un cognome di origine italiana che sarà riconosciuto come tale dal pubblico
di riferimento. Poiché la gastronomia e le merci italiane sono diffuse in Germania, il consumatore tedesco medio è abituato
a riconoscere un nome italiano e ad associarlo ad una famiglia. È assai improbabile che il consumatore medio tedesco associ
il marchio richiesto al termine tedesco «Kastellan». Il marchio anteriore, a sua volta, fa riferimento al castello di Luca
o verrà associato alla città di Lucca, capoluogo della provincia di Lucca in Toscana, cioè in Italia. Ne consegue che tra
i due segni esiste una differenza logica.
60
Pertanto, nell’ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione
impugnata, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni in conflitto sono sufficienti ad impedire, malgrado l’identità
dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in conflitto comportino un rischio di confusione per il consumatore
medio tedesco.
61
Dall’insieme delle considerazioni che precedono deriva che il motivo unico sollevato dalla ricorrente deve essere accolto
e che occorre, pertanto, annullare la decisione impugnata.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda.
63
Poiché l’UAMI è rimasto soccombente e la ricorrente ne ha fatto domanda, esso dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005‑1) è annullata.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J.D. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’inglese.