CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 45261/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 10 maggio 2021. la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 20 marzo 2015, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di due assegni, ritenuta l'ipotesi di particolare tenuità, dichiarando estinto per prescrizione il reato di truffa e rideterminando la pena in un anno di reclusione e 300 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale, in quanto il giudice di appello ha omesso di rilevare che, al momento della pronuncia, il reato era già estinto per prescrizione nonché, in via subordinata, per erronea applicazione della recidiva ed eccessiva quantificazione della pena. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 3. Il ricorso è fondato, poiché la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sussistenza della causa di estinzione anche del reato di ricettazione. 4. Va premesso che è «ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Considerato che la fattispecie prevista dall'art. 648, secondo comma, cod. pen. costituisce una ipotesi attenuata e non una figura autonoma di reato (Sez. U., n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo, Rv. 202003; Sez. U., n. 7090 del 29/05/1992, Barozzi, Rv. 191160), ai fini dell'applicazione della prescrizione deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo, in forza del disposto di cui all'art. 157, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492; Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307; Sez. 2, n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). La sentenza impugnata ha escluso che fosse maturato il tempo necessario a prescrivere, "stante la contestata recidiva e i periodi di sospensione". La Corte territoriale, tuttavia, non ha valutato che il primo giudice, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., non ha operato alcun giudizio di comparazione con la contestata recidiva specifica, neppure menzionata nel corpo della motivazione. La recidiva, dunque, è stata del tutto ignorata dal Tribunale di Torino e quindi disapplicata, non rilevando in senso contrario il richiamo ai precedenti penali dell'imputato, fatto per motivare il diniego delle attenuanti generiche. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito che «[ha valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione delle concorrenti circostanze eterogenee; in tal caso, la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato» (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319). Nel caso in esame - come detto - di fatto la recidiva non è stata applicata, non avendo svolto alcun effetto, con la conseguente irrilevanza della circostanza ai fini del calcolo della prescrizione. 5. Escluso, dunque, il rilievo della recidiva, considerato il periodo di sospensione della prescrizione per dieci mesi e dodici giorni maggio 2014 al 20 marzo 2015), il tempo necessario a prescrivere per il reato di ricettazione, consumato il 19 novembre 2009, è maturato in data 10 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., ben prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa il 10 maggio 2021 (non rilevando le modifiche in tema di prescrizione e improcedibilità, apportate rispettivamente dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, riguardanti i reati commessi dal 10 gennaio 2020). Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il -eato è est