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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04158/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1^ dicembre 2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, resa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, ed in particolare n. 32 di eroina e n. 12 dosi di cocaina.

2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, articolato in due profili.

3. Con il primo, fa valere la falsa applicazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza.

Sostiene che la Corte territoriale, anziché valutare con rigore il compendio probatorio, a fronte della prospettata destinazione all'uso meramente personale, si è limitata a richiamare gli esiti dell'attività investigativa (intercettazioni, attività di osservazione, di perquisizione e sequestri) riducendo il quadro indiziario alle sole intercettazioni, da cui ricava la penale responsabilità del ricorrente, e ciò pur in assenza di sequestri a carico del ricorrente, della dimostrazione di passaggi di denaro e del possesso di materiali indicativi di un'attività di cessione.

Siffatta carenza motivazionale, che limita l'apparato argomentativo alla mera sommatoria degli indizi, non consente il superamento del ragionevole dubbio.

Sottolinea che il delitto di cessione di sostanza stupefacente è reato di natura istantanea, che si consuma nel momento con il raggiungimento dell'accordo tra venditore e acquirente, mentre nel caso di specie Morra, cui viene contestata l'intermediazione, risulta estraneo agli accordi già perfezionatisi fra Musella e gli acquirenti della sostanza.

Dalle intercettazioni, invece, nulla è possibile evincere, in relazione all'attività ascritta a Morra, che consenta di superare la mera ipotesi investigativa, non essendo, peraltro, state identificate le fonti di approvvigionamento, gli eventuali acquirenti ed il luogo di custodia dello stupefacente.

Ne consegue che la motivazione sulla penale responsabilità del ricorrente non supera la mera apparenza.

4. Con il secondo profilo censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione in relazione all'inquadramento della fattispecie concreta nell'ipotesi c.d. lieve.

Osserva che l'art. 73, comma 5 è pacificamente applicabile anche in relazione alle c.d. droghe pesanti e che la pluralità delle cessioni non è ostativa alla sua applicazione, tanto è vero che il legislatore ha previsto l'ipotesi associativa di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990.

Né è di ostacolo all'inquadramento nel quinto comma dell'art. 73, l'ipotesi di concorso e di reato continuato, posto che la scorta delle dosi è compatibile con il programma criminoso (indeterminato o specifico) di cessioni di lieve entità.

Assume che la diversa qualità delle droghe, secondo la giurisprudenza di legittimità non è indice sulla base del quale escludere l'applicazione dell'art. 73, comma 5 cit., dovendo tenersi, invece, in considerazione il quantitativo di principio attivo, il cui riscontro manca nel caso di specie.

Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo profilo di doglianza è inammissibile, sotto due distinti profili.

3. In primo luogo, la lettura della sentenza consente di constatare che la censura proposta in questa sede altro non è che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame.

Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud.

Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud.

Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud.

Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud.

Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze fallisce lo scopo dell'impugnazione, perché non critica la decisione che ne forma oggetto, che diviene indifferente rispetto alla stessa richiesta, ma quella del grado precedente.

Questo di per sé giustifica l'inammissibilità della censura.

4. Nondimeno, neppure superando siffatto motivo di inammissibilità, può darsi ingresso alla valutazione della fondatezza della censura, in quanto il vaglio richiesto finisce per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede.

Ed invero, " In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 3, n. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28/09/2006, Rv. 234622; in relazione alla valutazione del compendio intercettativo da ultimo cfr. Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021; in precedenza: Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; in precedenza per tutte cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).

5. Né vale ad escludere la sussistenza della condotta contestata il non essere l'imputato parte dell'accordo di cessione intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA] ed i diversi gli acquirenti.

Va, infatti, in proposito ricordato che "In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri", con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi" (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 37177 del 08/07/2008, Rv. 241205)

6. Il secondo profilo di doglianza è manifestamente infondato.

Nell'escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, la Corte territoriale ha soddisfatto l'onere motivazionale imposto dalle Sezioni unite con la sentenza Murolo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo chiarito che "La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" e che "L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro" (Sez.

Unite. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha altresì tracciato il percorso motivazionale che il giudice deve seguire al fine di qualificare il fatto nell'ipotesi c.d. lieve.

Secondo le Sezioni Unite, infatti, occorre: "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice 3 alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo".

Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso".

Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri".

Ma, "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto.

Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi".

Nel caso di specie, la Corte territoriale valorizza le modalità dell'azione, non solo la pluralità delle cessioni e la diversità delle sostanze, ma il contesto criminale di riferimento, che impedisce di configurare l'ipotesi come lieve, ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990.

La motivazione, pur stringata, dà conto delle ragioni della prevalenza dell'indice relativo alle modalità della condotta, sicché non può ritenersi monca o non adeguata.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28/01/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1^ dicembre 2020 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, resa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ceduto a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, ed in particolare n. 32 di eroina e n. 12 dosi di cocaina. 2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo, articolato in due profili. 3. Con il primo, fa valere la falsa applicazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 73 comma 1, d.P.R. n. 309/1990 ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza. Sostiene che la Corte territoriale, anziché valutare con rigore il compendio probatorio, a fronte della prospettata destinazione all'uso meramente personale, si è limitata a richiamare gli esiti dell'attività investigativa (intercettazioni, attività di osservazione, di perquisizione e sequestri) riducendo il quadro indiziario alle sole intercettazioni, da cui ricava la penale responsabilità del ricorrente, e ciò pur in assenza di sequestri a carico del ricorrente, della dimostrazione di passaggi di denaro e del possesso di materiali indicativi di un'attività di cessione. Siffatta carenza motivazionale, che limita l'apparato argomentativo alla mera sommatoria degli indizi, non consente il superamento del ragionevole dubbio. Sottolinea che il delitto di cessione di sostanza stupefacente è reato di natura istantanea, che si consuma nel momento con il raggiungimento dell'accordo tra venditore e acquirente, mentre nel caso di specie Morra, cui viene contestata l'intermediazione, risulta estraneo agli accordi già perfezionatisi fra Musella e gli acquirenti della sostanza. Dalle intercettazioni, invece, nulla è possibile evincere, in relazione all'attività ascritta a Morra, che consenta di superare la mera ipotesi investigativa, non essendo, peraltro, state identificate le fonti di approvvigionamento, gli eventuali acquirenti ed il luogo di custodia dello stupefacente. Ne consegue che la motivazione sulla penale responsabilità del ricorrente non supera la mera apparenza. 4. Con il secondo profilo censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 ed il vizio di motivazione in relazione all'inquadramento della fattispecie concreta nell'ipotesi c.d. lieve. Osserva che l'art. 73, comma 5 è pacificamente applicabile anche in relazione alle c.d. droghe pesanti e che la pluralità delle cessioni non è ostativa alla sua applicazione, tanto è vero che il legislatore ha previsto l'ipotesi associativa di cui all'art. 74, comma 6 d.P.R. 309/1990. Né è di ostacolo all'inquadramento nel quinto comma dell'art. 73, l'ipotesi di concorso e di reato continuato, posto che la scorta delle dosi è compatibile con il programma criminoso (indeterminato o specifico) di cessioni di lieve entità. Assume che la diversa qualità delle droghe, secondo la giurisprudenza di legittimità non è indice sulla base del quale escludere l'applicazione dell'art. 73, comma 5 cit., dovendo tenersi, invece, in considerazione il quantitativo di principio attivo, il cui riscontro manca nel caso di specie. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo profilo di doglianza è inammissibile, sotto due distinti profili. 3. In primo luogo, la lettura della sentenza consente di constatare che la censura proposta in questa sede altro non è che la ripetizione di quelle già oggetto del precedente gravame. Ora, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze fallisce lo scopo dell'impugnazione, perché non critica la decisione che ne forma oggetto, che diviene indifferente rispetto alla stessa richiesta, ma quella del grado precedente. Questo di per sé giustifica l'inammissibilità della censura. 4. Nondimeno, neppure superando siffatto motivo di inammissibilità, può darsi ingresso alla valutazione della fondatezza della censura, in quanto il vaglio richiesto finisce per coincidere con la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede. Ed invero, " In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 3, n. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Rv. 280601; in precedenza cfr. Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28/09/2006, Rv. 234622; in relazione alla valutazione del compendio intercettativo da ultimo cfr. Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021; in precedenza: Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389; in precedenza per tutte cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). 5. Né vale ad escludere la sussistenza della condotta contestata il non essere l'imputato parte dell'accordo di cessione intervenuto fra [OSCURATO:PERSONA] ed i diversi gli acquirenti. Va, infatti, in proposito ricordato che "In materia di stupefacenti, tra le condotte illecite descritte nella norma incriminatrice di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientra anche quella di "intermediazione", che è ricompresa nella condotta del "procurare ad altri", con la quale si intende punire l'attività illecita di chi agisce al fine di provocare l'acquisto, la vendita o la cessione di droga da parte di terzi" (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 37177 del 08/07/2008, Rv. 241205) 6. Il secondo profilo di doglianza è manifestamente infondato. Nell'escludere la ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, la Corte territoriale ha soddisfatto l'onere motivazionale imposto dalle Sezioni unite con la sentenza Murolo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur avendo chiarito che "La diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione" e che "L'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro" (Sez. Unite. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076), ha altresì tracciato il percorso motivazionale che il giudice deve seguire al fine di qualificare il fatto nell'ipotesi c.d. lieve. Secondo le Sezioni Unite, infatti, occorre: "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice 3 alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Ma, "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi". Nel caso di specie, la Corte territoriale valorizza le modalità dell'azione, non solo la pluralità delle cessioni e la diversità delle sostanze, ma il contesto criminale di riferimento, che impedisce di configurare l'ipotesi come lieve, ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990. La motivazione, pur stringata, dà conto delle ragioni della prevalenza dell'indice relativo alle modalità della condotta, sicché non può ritenersi monca o non adeguata. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022.
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