CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 37094/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GURRIERI Salvatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/07/2020 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ragusa, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, con annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 21/07/2020 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 06/06/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), del reato di appropriazione indebita di ingenti somme di denaro in danno di una società agricola. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello il difensore di fiducia dell'imputato, articolando tre motivi di impugnazione con i quali ha eccepito la violazione di legge con riferimento: all'accertamento del dolo specifico - non risultando provata la coscienza e volontà di appropriarsi illegalmente della cosa altrui con l'intenzione di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; al concorso di persone nel reato, in mancanza di prova circa il contributo causale fornito per la realizzazione della fattispecie contestata; alla tempestività della querela, in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 12 d. Igs. n. 36/2018. 3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. In altri termini, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta alle censure, la pedissequa riproduzione di esse nel ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838). 4. Con le prime due eccezioni, il ricorrente lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'accertamento di responsabilità per l'appropriazione indebita contestata, riproponendo peraltro una lettura alternativa delle risultanze processuali ed in tal modo introducendo nel giudizio di legittimità una inammissibile valutazione fattuale. Con doppia pronuncia conforme di condanna i giudici di merito hanno riscontrato l'ipotesi accusatoria, valutando adeguatamente le prove documentali e dichiarative acquisite: l'imputato, con la complicità del Trussardi (addetto alla contabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) si è consapevolmente impossessato di ingenti somme della società, versate quali acconti e corrispettivi per la fornitura di merci mai consegnate. La sentenza ha evidenziato il meccanismo attraverso il quale il Trussardi occultava in contabilità i vari trasferimenti di danaro ed il Gurrieri acquisiva le somme, in assenza di controprestazione (pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado), in un'azione delittuosa sinergica che non ha trovato altra plausibile spiegazione, idonea a sostenere la eccepita buona fede del ricorrente. 5. Anche l'eccezione di tardività della querela è stata reiterata in termini errati. È dirimente infatti l'osservazione secondo cui - a prescindere da profili relativi all'inserimento nel codice di rito dell'art. 649 bis - la querela risulta proposta prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, per tale aspetto anticipando la novità legislativa.La questione della tardività perde qualsiasi rilevanza giuridica a seguito della modifica sulla procedibilità introdotta nel codice di rito con gli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. 10/04/2018 n. 36. L'art. 10 ha abrogato la procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita anche se - come nel caso di specie - ricorre una delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 cod. pen.; l'art. 11 ha introdotto nel contesto codicistico l'art. 649 bis, circoscrivendo i casi di procedibilità di ufficio (nessuno dei quali ricorre nella fattispecie in esame); l'art. 12 infine ha previsto che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto in questione, commessi prima della entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. La persona offesa, quindi, poteva presentare querela fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2018 senza incorrere nella declaratoria d'improcedibilità ed è indubbio che, rispetto a tale termine, la proposizione risulti tempestiva; inoltre, come sottolineato dalla corte territoriale, la volontà punitiva è stata ribadita nei termini a seguito della sopravvenuta procedibilità a querela per il reato in oggetto. 6. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore