Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21295/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Pozzetto n. 122.

Ricorrente contro Agrindustria s.r.l. unipersonale , con sede in Terni, in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studi o in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli n. 9.

Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n.9858/2018 della Corte di appello di Roma , depositata il 26.

9. 2018.

R.G.

N. 35642/2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.

5. 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto dalla s.r.l.

Milano 90 per la cassazione della sentenza n. 9858 del 26.

9. 2018 dell a Corte di appello di Roma, che, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla s.r.l.

Agrindustria, l’aveva condannata s.r.l. al pagamento in favore dell’appellante della maggior somma di euro 300.038,42, a titolo di pagamento dei lavori aggiuntivi realizzati nel corso di un contratto di appalto per l’esecuzione di una pensilina di collegamento tra due edifici e rigettato la sua domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivante da ritardo nell’esecuzione dell’opera; letto il controricorso e ricorso incidentale notificato da s.r.l.

Agrindustria; rilevato che la società Milano 90, con atto depositato il 1 2 .

5. 2023, sottoscritto personalmente dal suo legale rappresentante e dai suoi procuratori, ha dichiarato di rinunziare al ricorso principale e che, con successivo atto del 15.

5. 2023, firmato dal legale rappresentante e dal suo procuratore, la società Agrindustria ha dichiarato di accettare tale rinunzia e di rinunciare, a sua volta, al ricorso incidentale; che per effetto della reciproca rinunzia va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile ( Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ.

P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.

R.G.

N. 35642/2018.[OSCURATO:PERSONA] Virgilio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti a margine del ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e prof. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, via del Pozzetto n. 122. Ricorrente contro Agrindustria s.r.l. unipersonale , con sede in Terni, in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il suo studi o in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli n. 9. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n.9858/2018 della Corte di appello di Roma , depositata il 26. 9. 2018. R.G. N. 35642/2018.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23. 5. 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto dalla s.r.l. Milano 90 per la cassazione della sentenza n. 9858 del 26. 9. 2018 dell a Corte di appello di Roma, che, accogliendo parzialmente l’appello proposto dalla s.r.l. Agrindustria, l’aveva condannata s.r.l. al pagamento in favore dell’appellante della maggior somma di euro 300.038,42, a titolo di pagamento dei lavori aggiuntivi realizzati nel corso di un contratto di appalto per l’esecuzione di una pensilina di collegamento tra due edifici e rigettato la sua domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivante da ritardo nell’esecuzione dell’opera; letto il controricorso e ricorso incidentale notificato da s.r.l. Agrindustria; rilevato che la società Milano 90, con atto depositato il 1 2 . 5. 2023, sottoscritto personalmente dal suo legale rappresentante e dai suoi procuratori, ha dichiarato di rinunziare al ricorso principale e che, con successivo atto del 15. 5. 2023, firmato dal legale rappresentante e dal suo procuratore, la società Agrindustria ha dichiarato di accettare tale rinunzia e di rinunciare, a sua volta, al ricorso incidentale; che per effetto della reciproca rinunzia va disposta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trovando tale misura applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile ( Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 14782 del 2018 ); visto l’art.391 cod. proc. civ. P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione integrale delle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. R.G. N. 35642/2018.[OSCURATO:PERSONA] Virgilio
Sentenza Cassazione n. 21295/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris