CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 12088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Ministro pro tempore, I.T.L. -ISPETTORATO2026TERRITORIALE [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesiope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 164/2020 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 02/07/2021 R.G.N. 47/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 12088/2026Andrea Bruno, in proprio e quale rappresentante di StudDioat a pubblicazione 30/04/2026Reggio [OSCURATO:SOCIETA]. ha adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in funzione di Giudice del Lavoro, opponendosi all’ordinanza-ingiunzione n. 691/2012, prot. n. 27062 del 23/10/2012 con laquale la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA], U.O. [OSCURATO:PERSONA] e Contenzioso gli aveva ingiunto il pagamentodella somma di € 23.703,60 a titolo di sanzioni amministrativee multe inflitte per non aver adempiuto agli obblighi di leggeomettendo di comunicare al Centro per l’Impiego ed entro ilgiorno antecedente l’inizio dell’attività lavorativa l’assunzionedelle dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AssuntaLuppino, nonché di [OSCURATO:PERSONA]. L’ordinanza-ingiunzione sifondava essenzialmente su quanto in sede stragiudizialedichiarato dalle due ex lavoratrici agli ispettori della DirezioneProvinciale del Lavoro nel 2011, le quali sostenevano di averiniziato a prestare attività presso la società rispettivamente dal7 dicembre 2006 e dal 1° marzo 2007, ma di essere stateassunte regolarmente solo dal 10 settembre 2007.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il provvedimento sia perché frutto di unaprocedura ispettiva illegittima, svolta in violazione dell’art. 13del D.Lgs. 124/04 come riformato dall'art. 33 del c.d. "Collegatolavoro", approvato con la legge 4 novembre 2010 n. 183, siaper mancanza di riscontri in sede di giudizio delle dichiarazioniche le due interessate avevano rilasciato all’ispettore.Nella resistenza del Ministero del Lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, Direzione provinciale del lavoro di ReggioCalabria, con sentenza n. 1131/2016 del 19/10/2016, ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione e annullatol’ordinanza-ingiunzione n. 691/2012, prot. n. 27062 deNlu m2er3o r egistro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026ottobre 2012. Numero di raccolta generale 12088/2026Impugnava in appello la decisione il Ministero del Lavoro, delDlaat a pubblicazione 30/04/2026salute e delle politiche sociali, Direzione provinciale del lavorodi [OSCURATO:PERSONA] censurando la violazione dell’art. 13 D.lgs.124/2004 (primo motivo), la valutazione delle dichiarazionistragiudiziali delle due ex lavoratrici (secondo motivo), lavalutazione del verbale ispettivo del 30/5/2007 (terzo motivo)e lamentando l’illegittima introduzione in appello di circostanzenuove riferite alla situazione di [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, con sentenza n. 164/2020 pubblicata il 2luglio 2021, ha accolto l’appello del Ministero del Lavoro inparziale riforma della decisione di primo grado, essendo oggettodi giudicato nella parte in cui l’appellante aveva prestatoacquiescenza alla sentenza là dove statuiva che “parteopponente ha allegato e provato l'avvenuto rispetto degliobblighi di cui all'art. 21 1. n° 264/49 per il lavoratore GuidaAntonino” e condannato il Bruno alla rifusione in favoredell’appellante delle spese di lite, come liquidate in sentenza peril primo grado e per l’appello liquidate in €2.400,00 oltreaccessori come per legge.Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponericorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] provinciale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsaapplicazione delle norme di legge in relazione all’articolo 360comma 1 numero 3 c.p.c..In particolare, [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte di appNeumlleoro, r egistro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026disattendendo le richieste presentate fin dal primo gNruamdeoro ddi rai ccolta generale 12088/2026giudizio, abbia erroneamente omesso di applicare alDlaat a pubblicazione 30/04/2026fattispecie in esame l’articolo 13 del D.Lgs. 124/04, comeriformato dall'art. 33 del c.d. “Collegato lavoro,” approvato conla legge 4 novembre 2010 n. 183.Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione o falsaapplicazione ex articolo 360 comma 1 numeri 3 e 5 c.p.c.. degliarticoli 116 c.p.c e 2697 c.c..Segnatamente, il ricorrente contesta l’erronea valutazione daparte del giudice di secondo grado delle risultanze testimonialiraccolte in appello dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a conferma e supporto di quanto indicato dalle due exdipendenti in sede stragiudiziale.1. Il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.In via preliminare, si evidenzia la mancata indicazione nellarubrica del primo motivo di ricorso della specifica norma di leggeviolata. Tuttavia, rifacendosi all’orientamento giurisprudenzialedi questa Corte secondo cui, pur in assenza nella rubrica delmotivo dell'indicazione delle norme asseritamente violate, ilmotivo non è inammissibile, se le norme o i principi di dirittoviolati emergono chiaramente dagli argomenti addotti nel corpodel motivo, valutati nel loro complesso, si ammette il motivo,così come integrato dallo svolgimento del ragionamentoproposto dal ricorso. Tanto premesso, a maggior ragione poichéquesta Corte ha costantemente affermato che la configurazioneformale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante,essendo l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione a chiariree qualificare sotto il profilo giuridico il contenuto della censura,il motivo non risulta inammissibile (vedi, Cass. n. 5981 del2020; Cass. n. 14026 del 2012).Ancora preliminarmente giova evidenziare come l’orientamNeumnetroo r egistro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026di questa Corte questa Corte (Cfr., sul punto, Cass. n.N u2m6er0o 5di 0ra ccolta generale 12088/2026del 2023; Cass. 17/12/2022, n. 37038, non massimata), cui Dsait a pubblicazione 30/04/2026intende dare continuità, è nel senso che affinché il vizioprocedimentale - nella specie lo stesso era integrato dallamancata consegna, al momento dell’accertamento ispettivo, delverbale di primo accesso - possa assumere rilevanza, in sede diopposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove il giudice adito ègiudice del rapporto e non dell’atto, occorre che vi sia stata unalesione effettiva del diritto di difesa; e la predetta lesione deveessere, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie,allegata (v., ancora, Cass. n. 37038 del 2022, cit., in un caso incui l’ingiunto era stato presente al momento dell’accesso e nonrisultava avesse patito alcun pregiudizio).Sulla ricostruzione temporale delle vicende che interessano ilD.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 si rammenta che questo mira arazionalizzare le funzioni ispettive in materia di previdenzasociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14febbraio 2003, n. 30. (GU n.110 del 12/5/2004). Dopo essereentrato in vigore nel 2004, l’art. 13 del decreto, è statomodificato il 9/11/2010 con Legge 4 novembre 2010, n. 183 edancora il 23/09/2015 con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149.Secondo quanto prospettato dal ricorrente, il giudice delgravame ha fondato la propria decisione di non applicare l’art.13 del D.Lgs. 124/04, così come riformato dall'art. 33 del c.d.“Collegato lavoro” e approvato con la legge 4 novembre 2010n. 183, su di una presunzione priva di riscontro giuridico eprobatorio. Infatti, sostiene il Bruno non risultare dai documentiallegati in giudizio che le ispezioni nei confronti delle attivitàsvolte dalle lavoratrici Vossio e Luppini siano iniziate prima del2011, e, quindi, prima dell’entrata in vigore della nuova norma,Numero sezionale 820/2026ispettori Morgante e Catalano, emergerebbe che Nuqmuereo dsi trai ccolta generale 12088/2026accertamenti abbiano preso abbrivio il 24.2.2011 e sianDoat a pubblicazione 30/04/2026terminati il 14.3.2011. Secondo parte ricorrente, oltre a nonessere riferito in nessun punto della sentenza di appello che gliaccertamenti siano iniziati in data anteriore l’entrata in vigoredelle nuove garanzie procedimentali, è la stessa ordinanzaimpugnata in primo grado che recita testualmente che “VISTOil rapporto n. 194 e 195 del 22.09.2011 redatto, ai sensi dell’art.17 legge 689/81, dai funzionari ispettivi [OSCURATO:PERSONA] eCatalano Silvana in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] delLavoro di [OSCURATO:PERSONA] a seguito degli accertamenti iniziati il24.02.2011 e definiti il 14.03.2011.”Orbene, giova evidenziare come la censura, apparentementeprospettata quale violazione di legge, allegando una lesionedelle disposizioni del “Collegato lavoro” miri, in realtà ad unriesame fattuale della vicenda, inammissibile in sede dilegittimità.Invero, secondo quanto accertato in fatto dal Giudice d’appello,al momento dell’inizio della asserita attività non regolarizzatadelle lavoratrici Vossio e Luppino (rispettivamente il 7 dicembre2006 e il 1° marzo 2007), alla data del primo verbale diaccertamento della DPL (30 maggio 2007), al momento delledichiarazioni rese all’ispettore dalle lavoratrici (18 settembre2009 e 9 ottobre 2009), nonché alla data del tentato accessodegli ispettori ai locali della società presso la sede dell'Agenziain via Argine destro Annunziata 21 a [OSCURATO:PERSONA] (20novembre 2009), la disposizione invocata non era ancoraentrata in vigore.Come noto, con la sentenza n. 5792 del 2024 delle SezioniUnite, questa Corte ha preso posizione circa la censurabilità, inNumero registro generale 1201/2022sede di legittimità, dell’errore commesso dal giudice circa ilN umero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 12088/2026contenuto oggettivo della prova. Qualora si assuma che la svistDaat a pubblicazione 30/04/2026abbia riguardato il fatto probatorio in sé, e non invece la logicadella riconducibilità dell'informazione probatoria al fattoprobatorio, parte soccombente ha come rimedio l’impugnazioneper revocazione per errore di fatto, nelle forme e nei limitistabiliti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.. La pronuncia delle SezioniUnite, accogliendo l’orientamento giurisprudenziale restrittivocirca i limiti della ricorribilità per cassazione del “travisamentodella prova,” stabiliscono che la “giustezza” della decisione siapresidiata da un lato dall’articolo 395, n. 4, c.p.c. per quantoriguarda l’errore di percezione del dato probatorio, dall’altrodall’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., qualora si sia verificato unerrore di giudizio.Nel caso di specie, non si richiede al giudice di legittimità dipronunciarsi circa la supposta erronea non applicazione dell’art.13 del D.Lgs. 124/04, così come riformato dall'art. 33 del c.d.“Collegato lavoro” e approvato con la legge 4 novembre 2010n. 183, in quanto fondata su un errore di giudizio, bensì su unasupposta erronea applicazione di carattere percettivo in quantofondata sull’erroneo convincimento dell’effettuazione del primoaccesso da parte degli ispettori in data precedente all’entrata invigore della norma, accertamento, questo, effettuato dalGiudice d’appello in fatto ed, al più, censurabile in sede direvocazione.Nella motivazione, infatti, il giudice di secondo grado affermache le prime attività ispettive, comprensive anche della raccoltadelle dichiarazioni delle due lavoratrici e di un tentativo diaccesso agli ambienti della società, risalgono al 2009, quindiantecedentemente alla riforma in parola. Conseguentemente,rimane preclusa in questa sede la revisione di tale assunto,potendo questo essere invece stato oggetto, al più,N u medroi r egistro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., in quanto riguardNaunmetreo dli ara ccolta generale 12088/2026riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio.D ata pubblicazione 30/04/2026Le ulteriori censure nel merito (mancato verbale primo accesso,assenza ispezione 29.5.2007, irregolarità raccolta dichiarazioniex art.12 DM 20.4.2006) mosse dal ricorrente con il primomotivo non possono trovare accoglimento, essendo anch’essevolte ad ottenere un controllo in fatto precluso in sede dilegittimità.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione ofalsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. e dell’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5.Il motivo non può trovare accoglimento.Va preliminarmente rilevato come, in sede di ricorso percassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento allediverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5,c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di unamedesima questione sotto profili incompatibili, quali quello dellaviolazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìcompito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass.n. 3397 del 2024).Quanto alla dedotta violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., il sindacato di legittimità è circoscritto all'omesso esamedi un fatto storico decisivo ovvero alla verifica del "miNnuimmeroo r egistro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026costituzionale" della motivazione ex art. 111, comma 6N, uCmeoros dti. r,a ccolta generale 12088/2026la cui carenza (motivazione apparente, perplessa o mancanteD)at a pubblicazione 30/04/2026determina la nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. (Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).Parimenti, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. rileva soloove il giudice abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ovvero abbia disatteso prove legali o,viceversa, attribuito valore di prova legale a elementi soggetti aprudente apprezzamento; resta invece inammissibile la censurache investa il libero convincimento del giudice di merito circa lamaggiore o minore attendibilità di un teste rispetto a un altro(Cass. S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 9779 del 2024; Cass.n. 10623 del 2023). Analogamente, la doglianza ex art. 2697c.c. è configurabile solo nel caso di indebita inversione dell'onereprobatorio (Cass. n. 2447 del 2026). Nel caso di specie, ilricorrente censura inammissibilmente l'attribuzione di maggiorforza di convincimento ad alcune testimonianze rispetto adaltre, attività che rientra nelle facoltà discrezionali del giudice dimerito e la cui valutazione, se razionalmente giustificata nell'iterlogico seguito, è preclusa in sede di legittimità.Anche circa la prevalenza delle dichiarazioni stragiudiziali suquelle testimoniali raccolte nel corso del giudizio, usate come“conferma” -insieme alle testimonianze- della pregressa attivitàdelle due lavoratrici, il giudice ha esercitato il proprio liberoconvincimento, valutando le prove in modo complessivo,includendo nella sua ponderazione anche la prova testimoniale,alla quale tuttavia ha deciso di non dare valore predominante.Giova, inoltre, rammentare come, nel caso di specie, la Corte diReggio Calabria ha ritenuto errato l’uso che il Tribunale di primogrado aveva fatto del verbale ispettivo del 30/5/2007 come"conferma" che Vossio e Luppino fossero state assunte sNoulmoe rao r egistro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026settembre 2007, mentre il verbale nulla diceva circa Nluam erloo dri ora ccolta generale 12088/2026situazione, che viene in rilievo solo durante le ispezioni dDealt a pubblicazione 30/04/20262009. La lamentata violazione dell’art. 2697 c.c. pertanto nonrisulta cogliere nel segno, in quanto non viene puntualmentecensurata una arbitraria inversione dell’onere probatorio, néuna richiesta di prova negativa e nemmeno si denuncia che ladecisione sia stata basata su fatti non provati.Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare tale ultimacensura mediante ricorso per cassazione, non si è conformata aquanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparentededuzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e, cioè, che èinammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., Cass. Sez. Un.n. 34476 del 2019).3. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.3.1. Nulla spese atteso il mancato espletamento di attivitàdifensiva.3.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dìcui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24dicembre 2012 n. 228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daNumero registro generale 1201/2022parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 12088/2026unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’arDta.t a pubblicazione 30/04/20261–bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 18 febbraio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 1201/2022Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 12088/2026Data pubblicazione 30/04/2026