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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 04639/2026

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; in assenza del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto la trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte ha pronunciato sentenza n. 22558 del 24/04/2025 sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha accertato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 22/10/2024.

3. Per mero errore materiale, costituito dall'errata indicazione del giorno di nascita della ricorrente, l'intestazione della sentenza riporta quale data di nascita di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], piuttosto che la corretta data di nascita da identificarsi nella data del 10/07/1962.

4. Deve essere conseguentemente disposta la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza-documento n. 22558 del 24/04/2025, dep. il 16/06/2025, sul ricorso n. 8329/2025 R.G. di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che ove è indicato nel "19" il giorno di nascita della ricorrente si indichi il detto giorno nel "10".

5. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere alle annotazioni conseguenti sugli originali.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza- documento n. 22558 del 24/04/2025, dep. 16/06/2025, sul ricorso n. 8329/2025 R.G. di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è indicato nel "19" il giorno di nascita della ricorrente, si indichi detto giorno nel "10".

Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per le annotazioni sugli originali.

Così è deciso il 7 gennaio 2026.

Il Pr1esidente [OSCURATO:PERSONA].

Est. [OSCURATO:PERSONA] DEP~[OSCURATO:PERSONA] IL -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la correzione dell'errore materiale; in assenza del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto la trattazione orale del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte ha pronunciato sentenza n. 22558 del 24/04/2025 sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Nel corso della camera di consiglio il Collegio ha accertato l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 22/10/2024. 3. Per mero errore materiale, costituito dall'errata indicazione del giorno di nascita della ricorrente, l'intestazione della sentenza riporta quale data di nascita di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], piuttosto che la corretta data di nascita da identificarsi nella data del 10/07/1962. 4. Deve essere conseguentemente disposta la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza-documento n. 22558 del 24/04/2025, dep. il 16/06/2025, sul ricorso n. 8329/2025 R.G. di [OSCURATO:PERSONA] nel senso che ove è indicato nel "19" il giorno di nascita della ricorrente si indichi il detto giorno nel "10". 5. [OSCURATO:PERSONA] dovrà provvedere alle annotazioni conseguenti sugli originali. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto sulla sentenza- documento n. 22558 del 24/04/2025, dep. 16/06/2025, sul ricorso n. 8329/2025 R.G. di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è indicato nel "19" il giorno di nascita della ricorrente, si indichi detto giorno nel "10". Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per le annotazioni sugli originali. Così è deciso il 7 gennaio 2026. Il Pr1esidente [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] DEP~[OSCURATO:PERSONA] IL -
Sentenza Cassazione n. 04639/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris