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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 37115/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 26/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica in data 10/05/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., in Trepuzzi il 01/08/2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, pur avendo ritenuto improprio il riferimento alla recidiva, aggravante non contestata, non ha modificato la pena, pur essendosi il primo giudice discostato dal minimo edittale anche in ragione della recidiva; né adeguata giustificazione è stata data quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato.

La sentenza impugnata ha dato atto dell'improprio riferimento, da parte del primo giudice, alla recidiva, sia in quanto detta circostanza aggravante non era stata affatto contestata sia in quanto, all'epoca del fatto oggetto della sentenza impugnata, l'imputato risultava del tutto incensurato.

Tuttavia nessun vulnus risulta essersi verificato, per l'imputato, nonostante l'erronea motivazione della sentenza di primo grado - che, pur riconoscendo la recidiva, sebbene non contestata, secondo la possibilità che la stessa possa essere comunque valutata, alla luce della discrezionalità del giudice, ex artt. 132 e 133 cod. pen. - non aveva applicato alcun aumento per la detta aggravante, limitandosi a negare le circostanze attenuanti generiche ed individuando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 500, 00 di multa, alla luce della gravità del fatto.

La Corte territoriale, a sua volta, j.a ritenuto tale pena adeguata all'elevata capacità a delinquere dimostrata dalla condotta di furto in abitazione, commesso da tre persone, divellendo il portoncino di ingresso e asportando preziosi e denaro per un elevato importo, di euro 40.000,00.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha osservato che la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificarne l'applicazione e che la difesa non aveva addotto alcun elemento specifico in tal senso.

La motivazione risulta del tutto immune da censure logiche ed adeguata ai criteri ermeneutici individuati da questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 29/01/2014, Morichelli, Rv. 258747).

Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce emessa in data 26/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica in data 10/05/2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen., in Trepuzzi il 01/08/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale, pur avendo ritenuto improprio il riferimento alla recidiva, aggravante non contestata, non ha modificato la pena, pur essendosi il primo giudice discostato dal minimo edittale anche in ragione della recidiva; né adeguata giustificazione è stata data quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e va, pertanto, rigettato. La sentenza impugnata ha dato atto dell'improprio riferimento, da parte del primo giudice, alla recidiva, sia in quanto detta circostanza aggravante non era stata affatto contestata sia in quanto, all'epoca del fatto oggetto della sentenza impugnata, l'imputato risultava del tutto incensurato. Tuttavia nessun vulnus risulta essersi verificato, per l'imputato, nonostante l'erronea motivazione della sentenza di primo grado - che, pur riconoscendo la recidiva, sebbene non contestata, secondo la possibilità che la stessa possa essere comunque valutata, alla luce della discrezionalità del giudice, ex artt. 132 e 133 cod. pen. - non aveva applicato alcun aumento per la detta aggravante, limitandosi a negare le circostanze attenuanti generiche ed individuando la pena in anni quattro di reclusione ed euro 500, 00 di multa, alla luce della gravità del fatto. La Corte territoriale, a sua volta, j.a ritenuto tale pena adeguata all'elevata capacità a delinquere dimostrata dalla condotta di furto in abitazione, commesso da tre persone, divellendo il portoncino di ingresso e asportando preziosi e denaro per un elevato importo, di euro 40.000,00. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha osservato che la sola incensuratezza non è sufficiente a giustificarne l'applicazione e che la difesa non aveva addotto alcun elemento specifico in tal senso. La motivazione risulta del tutto immune da censure logiche ed adeguata ai criteri ermeneutici individuati da questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti e altri, Rv. 255825; Sez. 5, n. 4033 del 04/12/2013, dep. 29/01/2014, Morichelli, Rv. 258747). Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 07/07/2022 [OSCURATO:PERSONA]