CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 46552/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. La ricorrente, premettendo di aver acquistato in data 21.05.1998 da [OSCURATO:PERSONA] la piena ed esclusiva proprietà di immobile facente parte del fabbricato sito in Casoria alla via Indipendenza n. 41, posto al piano 5, con relativo box auto e di aver ottenuto in data 10.02.2015 permesso di costruire in sanatoria n. 41/2015, espone di aver presentato istanza di incidente di esecuzione tesa ad ottenere la revoca degli ordini di demolizione di cui ai procedimento R.E.S.A. n. 66/2005 e n. 648/2007 relativi alla sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta, quindi, che il provvedimento impugnato, con il quale veniva rigettata l'istanza di revoca della demolizione era illegittimo, in quanto l'ordine di demolizione era stato emesso nei confronti di persone diverse dall'autore dell'illecito, che non avevano contribuito o concorso alla realizzazione delle opere abusive; inoltre, andava considerato che la demolizione avrebbe arrecato un grave ed irreparabile danno alla ricorrente, privata della propria abitazione, regolarmente acquistata, pur non avendo alcuna responsabilità nella commissione dell'illecito, realizzato ben sette anni prima dell'acquisto da parte della stessa; rimarca che l'ordine di demolizione deve rispettare il principio di proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU dell'eventuale consapevolezza della violazione di legge da parte dell'interessata e dei tempi necessari per conseguire la sanatoria dell'immobile o per risolvere in altro modo le esigenze abitative. Inoltre, andava considerato che la ricorrente aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, n 41/2015 ancora valido e non revocato dal Comune. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 difensore di fiducia e procuratore speciale della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato in Cancelleria rituale atto di rinuncia al proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 589 comma 2 cod. proc. pen., sottoscritto anche dalla ricorrente. 2.Tale rinuncia ha natura di atto negoziate processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, e da esso discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 591 lett. d) cod. proc. pen. 3. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez.5, n.28691 del 06/06/2016, Rv.267373). Tenuto conto, quindi, della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favo