CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 18202/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ai sensi dell'art.133 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.