CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13984/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania che ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di lesioni personali. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. 2.1. Il difensore dell'imputata, unitamente al ricorso, ha versato in atti il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (del 14 ottobre 2024 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pollica) e verbale di accettazione (redatto dalla medesima stazione CC lo stesso giorno). 2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., occorre dichiarare l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico dell'imputata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della ricorrente. Così de