CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 29421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 7146/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per il reato di cui agli artt. 624. 625 co.1 n.2 cod.pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della fattispecie consumata piuttosto che di quella tentata — è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato altresì che il motivo è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, non vi è stato monitoraggio in tempo reale del furto attraverso le telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio, ma solo successivamente, dalla visione delle registrazioni, l'imputato è stato visualizzato mentre rubava e, in secondo luogo, solo in seguito sono stati rinvenuti i bidoni occultati, il che depone ulteriormente per la consumazione del reato, dato che il carburante era stato sottratto dai serbatoi dei veicoli da cui era stato abusivamente prelevato e riposto in luogo occultato, al di fuori della sfera di disponibilità dei proprietari; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eiro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023.