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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 20385/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 26656-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA„ [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi, di cui in prosieguo, enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta, in ordine al ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA], Gino e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorso avversato dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria; considerato, in via di preliminarietà, che l'eccezione di tardività del ricorso, prospettata dalla controricorrente con la memoria, non è fondata, in quanto, non controverso che il ricorso venne notificato lunedì 18 ottobre 2021, nel mentre il termine andava a scadere sabato 16 ottobre 2021, il predetto giorno 18 costituiva l'ultimo giorno utile, in quanto, al contrario di quel reputa la controricorrente, la proroga al giorno non festivo successivo al sabato (art. 155, co. 5, cod. proc. civ., siccome introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. f„

1. n. 263/2005, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 58, co. 3,1. n. 69/2009; «ritenuto the la vicenda qui al vaglio, per quel che residua di rilievo, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudkio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che i convenuti lo.i-sero condannati a rimettere in pristino i luoghi, per avere costruito a una dridalka infè riore rispetto a quella prevista dal regolamento Ric. 2021 n. 26656 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -2- comunale e dal codice civile, invadendo anche una parte de//òndo attore°, inoltre chiedeva che ai predetti Jo' ffe vietato il transito pedonale e carrabile sul suo terreno; - i convenuti; costituitisi, eccepirono il dzfe tto d'intereffe della controparte, stante che la lite era stata transatta il 9/12/1999: [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto anche in nome e per conto del coniuge, [OSCURATO:PERSONA] e Alio' nso Danese, in proprio e in nome e per conto della coniuge [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la scrittura era stata firmata dai riipettivi tecnici di fiducia, quali testimoni; con la predetta scrittura le parti avevano rideterminato i confini e si erano concesse recbroche servitù e l'accordo non era stato onorato dalla controparte; in via di subordine invocavano lattribu:zione della proprietà della superficie occupata ai sensi dell'art. 938 cod. civ.; chiamati in causa, si costituirono [OSCURATO:PERSONA], e il geom. [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi estranei alla vicenda; - espletata ctu, il Tribunale condannò i convenuti ad arretrare la loro costru:zione a cinque metri dal confine e a non utili,zzare il terreno dell'attrice per transitare fino a/ proprio immobile; - la senten:za venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da Gino e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di L'Aquila confe rmò la decisione di primo grado; osserva

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa appiicazione degli artt. 1393, 1394, 1398, 1389 e 1394, assumendo che la senten;:a impugnata aveva errato a non accogliere la prospettaione d'appello con la quale la ricorrente aveva lamentato la nullità della sentenzw di primo grado per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non avere tenuto conto dell'accordo transattivo, Non poteva condividersi la conclusione alla quale era giunto il Giudice di secondo, secondo il quale l'accordo non poteva avere elle tti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo, che non lo aveva sottoscritto, non constando che al marito sottoscrittore, [OSCURATO:PERSONA], fossero stati attribuiti i necessari poteri di Ric. 2021 n. 26656 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -3- rappresentanza.

Secondo la ricorrente la sentena d'appello non aveva ja. lta corretta applitnione dei principi in materia di rappresentan:za apparente e tutela dell'affidamento del ter,zo contraente.

1.1. La doglian.za è man0 stamente info. ndata.

Al terfzo contraente è attribuita la Jeicoltà di richiedere la giustzfica.zione dei poteri di colui che si pone come rappresentante (1393 cod. tiv.), ma ciò costituisce un diritto de/predetto contraente e non già un suo dovere, o anche solo un onere.

Discorso diverso, estraneo alla causa, è la responsabilità, sancita dall'art. 1398 cod., tiv., in capo al fa /so rappresentante per il danno procurato ai tei7o «per avere confidato sena sua colpa nella validità del contratto>>.

Questa Corte ha, di poi, reiteratamente chiarito che la tutela dell'appareq-a, che la ricorrente vorrebbe essere piena e incondi:zionata, trova presupposto ineludibile nella provata colpa del falso rappresentato.

Si è, pertanto, alle mato che il principio dell'apparen:za del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanfzà, nei confronti dell'apparente rappresentato, dal tenzo che abbia in buona fede contratto con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel ter.;:o la ragionevole convin:zione che il potere di rappresentamza sia stato elle Itimmente e validamente conje rito al rappresentante apparente (Se 1, n. 4299, 29 / 04/1999, Rv. 525876).

Ed ancora, l'applicabilità del principio dell'apparen.za del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel tenzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apParente sse stato effettivamente confè rito il relativo potere e che il tero abbia in buona /è de fatto affidamento sulla esisten.'za di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall'art. 2384 cod. tiv., dettato per le società (Se. n. 18191, 28/ 08 / 2007, Rv. 599149). h ancora, in tema di rappresentan:za, possono essere invocati i principi dell'apparena del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona ,Pde de/ tero che ha stipulato con i/ Ric. 2021 n. 26656 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -4- falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel tenz:o la ragionevole convimu'one che il potere di rappresentwuza sia stato elle ttivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Se. 2, n. 3787, 09 / 03 / 2012, Rv. 621341).

Tema, quello del comportamento colposo del .falso rappresentato rimasto del tutto estraneo al dibattito processuale.

Infine, solo per completez:za, deve soggiungersi che, stante la natura dei diritti regolati, la procura avrebbe dovuto essere stata rilasciata per iscritto (art. 1330, cod. civ.).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violeqione o filsa applica:zione degli artt. 1393, 1394, 189 e 1394 cod. civ., per essere stata affe' rmata la libertà del fondo della controparte, nonostante che con fan.zidetto accordo ,fòsse stata istituita, anche con la definkione di un tracciato una servitù di passaggio.

2.1. Il motivo deve essere disatteso per le medesime ragioni spese a proposito del

3. Di conseguerqw, siccome affermato dalle

5. LT. (cent. n. 7133, 21 / 3/ 2017, Rv. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con rlfe. rimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilita, che può rilevare ai/ivi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. sebbene sia .1`ondata, alla stregua dell'art. 348-hic cod. proc: civ. e dell'art. 606 - c.pp., su ragioni dì merito, atteso che la . . .1i/q:ione d i filtro della dispozione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibcqione dei ricorsi "inconsistenti"».

Reputa utile il Collegio soggiungere che l'indirizzo sopra richiamato dal relatore, quanto al primo motivo, risulta avere trovato ulteriori successive conferme.

Infatti questa Corte ha nuovamente precisato che in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non Ric. 2021 n. 26656 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -5- solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato c:on il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante a parente (Sez. 3, n. 18519, 13/07/2018, 649727; conf.

Cass. n. 15645 2017).

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, distratte in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.

Non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 96 cod. proc. civ. e, pertanto, l'istanza formulata nel controricorso deve essere respinta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in curo 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un Ric. 2021 n. 26656 sez.

M2 - ud. 21-04-2022 -6- ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26656-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del Sig. [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA„ [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 1190/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi, di cui in prosieguo, enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta, in ordine al ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA], Gino e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorso avversato dal controricorso di [OSCURATO:PERSONA], illustrato da memoria; considerato, in via di preliminarietà, che l'eccezione di tardività del ricorso, prospettata dalla controricorrente con la memoria, non è fondata, in quanto, non controverso che il ricorso venne notificato lunedì 18 ottobre 2021, nel mentre il termine andava a scadere sabato 16 ottobre 2021, il predetto giorno 18 costituiva l'ultimo giorno utile, in quanto, al contrario di quel reputa la controricorrente, la proroga al giorno non festivo successivo al sabato (art. 155, co. 5, cod. proc. civ., siccome introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. f„ 1. n. 263/2005, si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 58, co. 3,1. n. 69/2009; «ritenuto the la vicenda qui al vaglio, per quel che residua di rilievo, può riassumersi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudkio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che i convenuti lo.i-sero condannati a rimettere in pristino i luoghi, per avere costruito a una dridalka infè riore rispetto a quella prevista dal regolamento Ric. 2021 n. 26656 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -2- comunale e dal codice civile, invadendo anche una parte de//òndo attore°, inoltre chiedeva che ai predetti Jo' ffe vietato il transito pedonale e carrabile sul suo terreno; - i convenuti; costituitisi, eccepirono il dzfe tto d'intereffe della controparte, stante che la lite era stata transatta il 9/12/1999: [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto anche in nome e per conto del coniuge, [OSCURATO:PERSONA] e Alio' nso Danese, in proprio e in nome e per conto della coniuge [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la scrittura era stata firmata dai riipettivi tecnici di fiducia, quali testimoni; con la predetta scrittura le parti avevano rideterminato i confini e si erano concesse recbroche servitù e l'accordo non era stato onorato dalla controparte; in via di subordine invocavano lattribu:zione della proprietà della superficie occupata ai sensi dell'art. 938 cod. civ.; chiamati in causa, si costituirono [OSCURATO:PERSONA], e il geom. [OSCURATO:PERSONA], dichiarandosi estranei alla vicenda; - espletata ctu, il Tribunale condannò i convenuti ad arretrare la loro costru:zione a cinque metri dal confine e a non utili,zzare il terreno dell'attrice per transitare fino a/ proprio immobile; - la senten:za venne appellata da [OSCURATO:PERSONA] e da Gino e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di L'Aquila confe rmò la decisione di primo grado; osserva 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa appiicazione degli artt. 1393, 1394, 1398, 1389 e 1394, assumendo che la senten;:a impugnata aveva errato a non accogliere la prospettaione d'appello con la quale la ricorrente aveva lamentato la nullità della sentenzw di primo grado per violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non avere tenuto conto dell'accordo transattivo, Non poteva condividersi la conclusione alla quale era giunto il Giudice di secondo, secondo il quale l'accordo non poteva avere elle tti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del fondo, che non lo aveva sottoscritto, non constando che al marito sottoscrittore, [OSCURATO:PERSONA], fossero stati attribuiti i necessari poteri di Ric. 2021 n. 26656 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -3- rappresentanza. Secondo la ricorrente la sentena d'appello non aveva ja. lta corretta applitnione dei principi in materia di rappresentan:za apparente e tutela dell'affidamento del ter,zo contraente. 1.1. La doglian.za è man0 stamente info. ndata. Al terfzo contraente è attribuita la Jeicoltà di richiedere la giustzfica.zione dei poteri di colui che si pone come rappresentante (1393 cod. tiv.), ma ciò costituisce un diritto de/predetto contraente e non già un suo dovere, o anche solo un onere. Discorso diverso, estraneo alla causa, è la responsabilità, sancita dall'art. 1398 cod., tiv., in capo al fa /so rappresentante per il danno procurato ai tei7o «per avere confidato sena sua colpa nella validità del contratto>>. Questa Corte ha, di poi, reiteratamente chiarito che la tutela dell'appareq-a, che la ricorrente vorrebbe essere piena e incondi:zionata, trova presupposto ineludibile nella provata colpa del falso rappresentato. Si è, pertanto, alle mato che il principio dell'apparen:za del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato in tema di rappresentanfzà, nei confronti dell'apparente rappresentato, dal tenzo che abbia in buona fede contratto con persona sfornita di procura, allorché l'apparente rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo, tale da giustificare nel ter.;:o la ragionevole convin:zione che il potere di rappresentamza sia stato elle Itimmente e validamente conje rito al rappresentante apparente (Se 1, n. 4299, 29 / 04/1999, Rv. 525876). Ed ancora, l'applicabilità del principio dell'apparen.za del diritto richiede che il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel tenzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apParente sse stato effettivamente confè rito il relativo potere e che il tero abbia in buona /è de fatto affidamento sulla esisten.'za di detto potere, non potendosi in ogni caso invocare in via analogica il diverso principio ricavabile dall'art. 2384 cod. tiv., dettato per le società (Se. n. 18191, 28/ 08 / 2007, Rv. 599149). h ancora, in tema di rappresentan:za, possono essere invocati i principi dell'apparena del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona ,Pde de/ tero che ha stipulato con i/ Ric. 2021 n. 26656 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -4- falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel tenz:o la ragionevole convimu'one che il potere di rappresentwuza sia stato elle ttivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (Se. 2, n. 3787, 09 / 03 / 2012, Rv. 621341). Tema, quello del comportamento colposo del .falso rappresentato rimasto del tutto estraneo al dibattito processuale. Infine, solo per completez:za, deve soggiungersi che, stante la natura dei diritti regolati, la procura avrebbe dovuto essere stata rilasciata per iscritto (art. 1330, cod. civ.). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violeqione o filsa applica:zione degli artt. 1393, 1394, 189 e 1394 cod. civ., per essere stata affe' rmata la libertà del fondo della controparte, nonostante che con fan.zidetto accordo ,fòsse stata istituita, anche con la definkione di un tracciato una servitù di passaggio. 2.1. Il motivo deve essere disatteso per le medesime ragioni spese a proposito del 3. Di conseguerqw, siccome affermato dalle 5. LT. (cent. n. 7133, 21 / 3/ 2017, Rv. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con rlfe. rimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilita, che può rilevare ai/ivi dell'art. 334, comma 2, cod. proc. sebbene sia .1`ondata, alla stregua dell'art. 348-hic cod. proc: civ. e dell'art. 606 - c.pp., su ragioni dì merito, atteso che la . . .1i/q:ione d i filtro della dispozione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibcqione dei ricorsi "inconsistenti"». Reputa utile il Collegio soggiungere che l'indirizzo sopra richiamato dal relatore, quanto al primo motivo, risulta avere trovato ulteriori successive conferme. Infatti questa Corte ha nuovamente precisato che in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché non Ric. 2021 n. 26656 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -5- solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato c:on il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante a parente (Sez. 3, n. 18519, 13/07/2018, 649727; conf. Cass. n. 15645 2017). Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, distratte in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario. Non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 96 cod. proc. civ. e, pertanto, l'istanza formulata nel controricorso deve essere respinta. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in curo 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un Ric. 2021 n. 26656 sez. M2 - ud. 21-04-2022 -6- ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma
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