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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04370/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CUI055MACG avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta per il ricorrente la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Cagliari rigettava l'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata in data 16/02/2021 dal Tribunale di Cagliari, con la quale, in sua assenza, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza dell'art. 629-bis cod.proc.pen. in relazione all'art. 6 della CEDU e agli artt. 8 e 9 Dir.UE 2016/343 del 9 marzo 2016 e vizio di motivazione.

Argomenta che, nel caso in esame, non possono ritenersi sussistenti i presupposti della effettiva conoscenza del processo in quanto la Corte di appello aveva erroneamente equiparato la conoscenza delle fasi iniziali del procedimento penale, instaurato a carico del ricorrente nell'anno 2015, alla conoscenza del formale provvedimento di citazione a giudizio, emesso solo nell'anno 2018.

Inoltre, neppure era configurabile un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l'imputato e che la dichiarazione di assenza era illegittima in quanto effettuata sul mero dato formale dell'elezione di domicilio senza tenere conto del fatto che l'imputato si era allontanato dall'Italia solo due giorni dopo l'atto di nomina fiduciaria ed elezione di domicilio e che il legale domiciliatario avesse, successivamente, rinunciato al mandato con atto depositato il 09.05.2017, non comunicato all'imputato.

Neppure poteva configurarsi una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato; sul punto la motivazione della Corte di appello era manifestamente illogica in quanto basata su mere congetture circa la prevedibile instaurazione di processo, le modalità di nomina del difensore di fiducia e l'intento da parte dell'imputato di volersi sottrarre a possibili misure cautelari; infine, era stato documentato come l'imputato si trovasse in una situazione di sostanziale irregolarità nel territorio nazionale ai sensi del d.lgs 286/1998 e, che, quindi, non gli era consentita una volontaria permanenza in Italia.

Rimarca che secondo la giurisprudenza di legittimità e delle corti sovrannazionali il difetto di conoscenza della celebrazione del processo per essere qualificato come colpevole richiede la prova in atti di una effettiva condotta dell'imputato, volontaria e deliberata, diversa ed ulteriore rispetto una mera negligenza.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con ogni consequenziale statuizione.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cpp, con motivi nuovi, nella quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato in relazione ai motivi di ricorso proposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Costituisce dato pacifico nonché processualmente provato che il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, con atto in data 10.11.2015 (depositato presso la Procura della Repubblica di Cagliari in data 11.11.2015), nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio eleggeva domicilio, dopo che in data 6.11.2015 era stato sottoposto ad interrogatorio alla presenza del suo difensore d'ufficio.

Successivamente, in data 2.5.2017, all'atto di conclusione delle indagini preliminari, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al mandato e depositava tale atto presso la Procura della Repubblica di Cagliari in data 9.5.2017; conseguiva, a tale revoca la nomina di un difensore di ufficio.

Il ricorrente deduce di non aver mai avuto conoscenza del processo a suo carico e che la Corte di appello di Cagliari, nell'ordinanza impugnata, illegittimamente aveva omesso di valutare che da nessun atto processuale si evinceva che egli avesse avuto conoscenza, effettiva e sostanziale, che un processo penale, per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, era stato aperto nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Cagliari a seguito del decreto che disponeva il giudizio emesso il 13.12.2018, difettando l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore-domiciliatario e l'imputato; del pari illegittima era l'ordinanza impugnata nella parte in cui, con argomentazioni apodittiche, aveva ritenuto sussistente in capo al ricorrente un colpevole disinteresse del procedimento penale che lo riguardava, nonostante secondo le fonti sovranazionali, come interpretate dalle competenti Corti e recepite nel nostro ordinamento, la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli si sia ad esso deliberatamente sottratto .

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, sulla base delle argomentazioni che seguono.

2.1. Costituisce ius receptum che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; conf.

Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010 Bouhlga, Rv. 246387 relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente; Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234, relativa ad un caso in cui il difensore, presso il cui studio l'imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione, che, in applicazione del principio, ebbe a rigettare l'eccezione difensiva di nullità delle notifiche successivamente eseguite presso il domicilio eletto).

E' stato, infatti, chiarito, che la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il domiciliatario, ex lege o elettivo, rientra tra le persone diverse dall'imputato nei cui confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, è permessa la notificazione a mezzo posta elettronica certificata).

Di recente è stato anche precisato la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzione propria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265; Sez.4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019 - 02).

Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la domiciliazione del ricorrente presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi correttamente mantenuta anche dopo la rinuncia al mandato dello stesso, perché tale legale, nell'atto di rinuncia depositato in data 11.11.2015 presso la Procura della Repubblica di Cagliari, non ha espresso in alcun modo la propria volontà di non accettare le notifiche presso il proprio studio, con conseguente regolarità della procedura di notifica degli atti al ricorrente.

2.2. Secondo il dettato dell'azionato art. 629-bis cod. proc. pen.

"il condannato (...) con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".

Si pone, quindi, l'ulteriore questione di verificare se vi siano elementi, per ritenere che, nonostante il ricorrente avesse preso cognizione delle contestazioni ed avesse nominato un difensore di fiducia, il processo si stato celebrato in sua assenza senza che egli ne fosse a conoscenza.

Va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte evidenziato lo stretto legame esistente fra l'art. 629-bis (e, prima ancora, dell'art. 625-ter) e l'art. 420-bis del codice di rito: nella lettura offerta dalla sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 (confermata anche da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), l'art. 629-bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis, onde è necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula.

Il tema in esame è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità sia a sezioni semplici che a sezioni unite.

Con la sentenza n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" - alla quale l'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal di. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione - ed hanno delineato i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate.

In particolare, si è affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico.

Muovendo da tali premesse, SSUU Innaro hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.

E hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale.

Nella sentenza 28912/2019 le Sezioni Unite avevano che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e, tuttavia, avevano già precisato che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, co. 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo".

Secondo il dictum delle Sezioni Unite Innaro, quindi, se da un lato non basta la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla conoscenza del procedimento, graverebbe comunque sull'imputato l'onere di provare la sua incolpevole mancata conoscenza dei successivi sviluppi dello stesso.

Successivamente, le Sezioni Unite (Sez.

Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) ritornando sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza, dopo avere dato conto dell"evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi del processo equo (anche sulla scorta 8 delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c.

Italia e 10 novembre 2004, Sejdovic c.

Italia), hanno rimarcato l'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67.

La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite Ismail (cfr. § 8.7 della motivazione) è che "...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420- bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche.

Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU".

Nella successiva esposizione, poi, si dà atto di come non si tratti neanche di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo.

In particolare, si precisa che "l'avere eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo".

Non si tratta, però, di presunzioni, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie.

A tanto corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo; si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.

Con la successiva sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'art. 629-bis cod. proc. pen. è una "norma di chiusura del sistema" con la quale si persegue "l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato"; con tale pronuncia si è affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento.

Ne consegue che, quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen.

Ciò perché come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137 (richiamata e condivisa dalla sentenza Lovric) -, il requisito della "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" ha il significato di "escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare".

2.3. Nella specie, trovano, dunque, applicazione i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Ismail, ribaditi nelle successive Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637 - che nel solco di quelli ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato, ma che la peculiarità dei fatti, può imporre un approfondimento di esame - e Sez.4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019, che ha affermato, in tema di rescissione del giudicato, che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Secondo tali principi, l'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione.

3. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente che, alla luce degli aspetti concreti del caso in esame, non emergesse alcun elemento per poter affermare che il ricorrente non fosse a conoscenza del processo a suo carico.

I Giudici di appello hanno evidenziato che il ricorrente, essendo stato sottoposto ad interrogatorio, conosceva il fatto oggetto di indagine (sulla motonave sulla quale era imbarcato era stata rinvenuta una rilevante quantità di stupefacente), nonchè le circostanze che era stato iscritto nel registro degli indagati e che taluni dei suoi soci erano stati sottoposti a carcerazione preventiva; a fronte di tali significativi dati oggettivi, il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, allontanandosi, poi, dal territorio della Stato e rendendosi irreperibile, senza fornire e richiedere idonei recapiti (quali un numero di telefono cellulare) ed indirizzi per poter avere contatti con il professionista, pur svolgendo un lavoro (marinaio) che avrebbe reso impossibile rintracciarlo, tanto che il predetto legale non aveva potuto comunicare al ricorrente la rinuncia al mandato.

Si è rimarcato che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia ed aveva eletto domicilio presso lo stesso, per cui, esercitando un minimo di diligenza, nonostante la rinuncia al mandato da parte del difensore, egli avrebbe potuto informarsi sull'andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere agevolmente tale attività.

In un simile contesto, appare corretta la conclusione del provvedimento della Corte di appello, nella parte in cui non ha ravvisato in capo al ricorrente un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, condivide e ribadisce il principio di diritto affermato, nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric, in caso analogo a quello in esame da Sez.4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019,cit. secondo cui l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione.

Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo.

A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale.

Tenuto conto del dettato dell'art. 629-bis cod.proc.pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l'espulsione dal territorio dello Stato).

E si è condivisibilmente precisato, nella sentenza citata, che "l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico.

Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio.

Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa.

L'allegazione non può essere assertiva e aspecifica - come nella specie-, così come nel caso analizzato dalla già ricordata Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021 dep. 2022, Negro, n. m., ove il ricorrente aveva dedotto che si trovava all'estero per ragioni lavorative, senza peraltro allegare le modalità e la durata di tale asserita permanenza, onde consentire alla Corte territoriale di vagliare la concreta esistenza o meno di una situazione di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato.

Il che ha portato la Corte di legittimità a ritenere corretta la decisione del giudice di merito di negare la rescissione del giudicato".

E si è ribadito che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (così Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305) dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2 n. 29660 del 27/3/2019, Rv.276972).

Anche più di recente, è stato ribadito che il mandato professionale rilasciato al legale con l'ulteriore onere della domiciliazione non grava solo il designato di oneri informativi e delle prestazioni connesse all'incarico ricevuto ed accettato ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nell'adempiere alle connesse obbligazioni e nel seguirne il decorso, il cui mancato esercizio è suscettibile di refluire nella deliberata sottrazione alla conoscenza di atti del procedimento che preclude la possibilità di eccepire l'incolpevole mancata conoscenza dello stesso.

Infatti, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813 - 01, in motivazione, nonchè Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851).

Nè, infine, ha pregio la dedotta violazione degli artt. 8 e 9 della Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016; va ricordato che secondo i predetti artt. 8 e 9 della Direttiva, gli Stati possono celebrare procedimenti in assenza dell'accusato, purché egli sia stato informato per tempo della contestazione e delle conseguenze di legge derivanti dalla mancata comparizione.

Nella recente sentenza CGEU del 19/05/2022 nella causa 569/2020, menzionata in ricorso, la Corte (punti 51 e 52 della sentenza), evidenziando che il diritto di presenziare al processo rientra nel diritto all'equo processo di cui all'art. 47 CDFUE nonché dall'articolo 48 della Carta (corrispondenti all'art. 6 CEDU) ha precisato che il giudizio in contumacia può essere legittimamente celebrato, senza che sia necessario riaprire l'istruttoria nel caso in cui il condannato venga rintracciato, solo rispettando le condizioni di cui all'art. 8, § 2 della Direttiva: vale a dire, che l'interessato sia stato informato in anticipo del processo e degli effetti previsti dal diritto nazionale in caso di mancata comparizione, oppure che abbia avuto notizia del giudizio e sia comunque rappresentato da un difensore, di fiducia o di nomina pubblica.

In tali ipotesi, infatti, può essere affermato che il soggetto ha rinunciato con cognizione di causa e in maniera chiara ad esercitare il diritto di essere presente al procedimento.

Si è affermato che assume rilievo centrale, pertanto, l'indagine sulle forme di comunicazione relativa allo svolgimento del processo e agli effetti dell'assenza e che spetta al giudice domestico verificare che il documento ufficiale impiegato per la comunicazione soddisfi i requisiti indicati - quanto ai dettagli del processo e alle conseguenze di legge di una declaratoria di procedersi in absentia - e che sia stato notificato con congruo anticipo, consentendo di predisporre una difesa adeguata (cfr punti da 37 a 44 della sentenza e, in particolare, il punto 43 ove si ricorda "che la direttiva 2016/343 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un'armonizzazione esaustiva del procedimento penale); inoltre, si è evidenziata l'esigenza di un dovere di correttezza delle parti, tanto dell'autorità pubblica, nel comunicare le informazioni in questione, quanto dell'interessato, nel collaborare al buon esito della notificazione (cfr punto 48 della sentenza, ove si afferma che "qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che l'interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, si può ritenere che tale interessato, fatte salve tuttavia le esigenze particolari delle persone vulnerabili di cui ai considerando 42 e 43 della direttiva 2016/343, sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest'ultimo"); La Corte ha, quindi, affermato che "Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza.

Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo uffic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CUI055MACG avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta per il ricorrente la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Cagliari rigettava l'istanza ex art. 629-bis cod.proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il giudicato formatosi sulla sentenza pronunciata in data 16/02/2021 dal Tribunale di Cagliari, con la quale, in sua assenza, era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza dell'art. 629-bis cod.proc.pen. in relazione all'art. 6 della CEDU e agli artt. 8 e 9 Dir.UE 2016/343 del 9 marzo 2016 e vizio di motivazione. Argomenta che, nel caso in esame, non possono ritenersi sussistenti i presupposti della effettiva conoscenza del processo in quanto la Corte di appello aveva erroneamente equiparato la conoscenza delle fasi iniziali del procedimento penale, instaurato a carico del ricorrente nell'anno 2015, alla conoscenza del formale provvedimento di citazione a giudizio, emesso solo nell'anno 2018. Inoltre, neppure era configurabile un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale domiciliatario e l'imputato e che la dichiarazione di assenza era illegittima in quanto effettuata sul mero dato formale dell'elezione di domicilio senza tenere conto del fatto che l'imputato si era allontanato dall'Italia solo due giorni dopo l'atto di nomina fiduciaria ed elezione di domicilio e che il legale domiciliatario avesse, successivamente, rinunciato al mandato con atto depositato il 09.05.2017, non comunicato all'imputato. Neppure poteva configurarsi una colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo da parte dell'imputato; sul punto la motivazione della Corte di appello era manifestamente illogica in quanto basata su mere congetture circa la prevedibile instaurazione di processo, le modalità di nomina del difensore di fiducia e l'intento da parte dell'imputato di volersi sottrarre a possibili misure cautelari; infine, era stato documentato come l'imputato si trovasse in una situazione di sostanziale irregolarità nel territorio nazionale ai sensi del d.lgs 286/1998 e, che, quindi, non gli era consentita una volontaria permanenza in Italia. Rimarca che secondo la giurisprudenza di legittimità e delle corti sovrannazionali il difetto di conoscenza della celebrazione del processo per essere qualificato come colpevole richiede la prova in atti di una effettiva condotta dell'imputato, volontaria e deliberata, diversa ed ulteriore rispetto una mera negligenza. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza con ogni consequenziale statuizione. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cpp, con motivi nuovi, nella quale ha ribadito ed ulteriormente argomentato in relazione ai motivi di ricorso proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Costituisce dato pacifico nonché processualmente provato che il ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, con atto in data 10.11.2015 (depositato presso la Procura della Repubblica di Cagliari in data 11.11.2015), nominava difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio eleggeva domicilio, dopo che in data 6.11.2015 era stato sottoposto ad interrogatorio alla presenza del suo difensore d'ufficio. Successivamente, in data 2.5.2017, all'atto di conclusione delle indagini preliminari, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciava al mandato e depositava tale atto presso la Procura della Repubblica di Cagliari in data 9.5.2017; conseguiva, a tale revoca la nomina di un difensore di ufficio. Il ricorrente deduce di non aver mai avuto conoscenza del processo a suo carico e che la Corte di appello di Cagliari, nell'ordinanza impugnata, illegittimamente aveva omesso di valutare che da nessun atto processuale si evinceva che egli avesse avuto conoscenza, effettiva e sostanziale, che un processo penale, per violazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, era stato aperto nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Cagliari a seguito del decreto che disponeva il giudizio emesso il 13.12.2018, difettando l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il difensore-domiciliatario e l'imputato; del pari illegittima era l'ordinanza impugnata nella parte in cui, con argomentazioni apodittiche, aveva ritenuto sussistente in capo al ricorrente un colpevole disinteresse del procedimento penale che lo riguardava, nonostante secondo le fonti sovranazionali, come interpretate dalle competenti Corti e recepite nel nostro ordinamento, la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato non osta alla celebrazione dello stesso soltanto quando egli si sia ad esso deliberatamente sottratto . 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2.1. Costituisce ius receptum che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l'imputato ha eletto domicilio non fa venire meno la validità dell'elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, Bardhi, Rv. 236789; conf. Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010 Bouhlga, Rv. 246387 relativa a notificazione dell'estratto di sentenza contumaciale al difensore domiciliatario che aveva rinunciato al mandato, comunicando di non avere più alcun contatto con il cliente; Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Vignozzi, Rv. 264234, relativa ad un caso in cui il difensore, presso il cui studio l'imputato aveva formalmente eletto domicilio, aveva depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al mandato e contestuale revoca della propria domiciliazione, che, in applicazione del principio, ebbe a rigettare l'eccezione difensiva di nullità delle notifiche successivamente eseguite presso il domicilio eletto). E' stato, infatti, chiarito, che la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che il domiciliatario, ex lege o elettivo, rientra tra le persone diverse dall'imputato nei cui confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, è permessa la notificazione a mezzo posta elettronica certificata). Di recente è stato anche precisato la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, co. 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla sua funzione propria, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265; Sez.4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019 - 02). Applicando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che la domiciliazione del ricorrente presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi correttamente mantenuta anche dopo la rinuncia al mandato dello stesso, perché tale legale, nell'atto di rinuncia depositato in data 11.11.2015 presso la Procura della Repubblica di Cagliari, non ha espresso in alcun modo la propria volontà di non accettare le notifiche presso il proprio studio, con conseguente regolarità della procedura di notifica degli atti al ricorrente. 2.2. Secondo il dettato dell'azionato art. 629-bis cod. proc. pen. "il condannato (...) con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Si pone, quindi, l'ulteriore questione di verificare se vi siano elementi, per ritenere che, nonostante il ricorrente avesse preso cognizione delle contestazioni ed avesse nominato un difensore di fiducia, il processo si stato celebrato in sua assenza senza che egli ne fosse a conoscenza. Va ricordato che le Sezioni unite di questa Corte hanno più volte evidenziato lo stretto legame esistente fra l'art. 629-bis (e, prima ancora, dell'art. 625-ter) e l'art. 420-bis del codice di rito: nella lettura offerta dalla sentenza n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990 (confermata anche da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931), l'art. 629-bis si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis, onde è necessario ricavare dal coordinamento fra le due disposizioni e dalla funzione assegnata all'istituto della rescissione le coordinate per ricostruire il significato della suddetta formula. Il tema in esame è stato ripetutamente affrontato da questa Corte di legittimità sia a sezioni semplici che a sezioni unite. Con la sentenza n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" - alla quale l'art. 175, co. 2, cod. proc. pen., nella previgente formulazione (introdotta dal di. 21 febbraio 2005, n. 17, conv. dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, e poi modificata con la legge 28 aprile 2014 n. 67), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l'impugnazione - ed hanno delineato i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali ivi specificamente richiamate. In particolare, si è affermato che un processo svoltosi in assenza può considerarsi conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, solo se l'imputato ne ha avuto conoscenza effettiva, non essendo sufficiente a tal fine che egli fosse informato dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico. Muovendo da tali premesse, SSUU Innaro hanno precisato che la conoscenza del processo è garantita solo dalla conoscenza di un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" contenente l'indicazione dell'accusa formulata nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. E hanno chiarito che tale conoscenza non può essere soltanto presunta né, men che mai, meramente legale. Nella sentenza 28912/2019 le Sezioni Unite avevano che, nelle situazioni tipizzate dall'art. 420-bis cod. proc. pen., opera una presunzione di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e, tuttavia, avevano già precisato che tale presunzione è necessariamente relativa, potendo essere superata se l'imputato (nel caso previsto dall'art. 420-bis, co. 4, cod. proc. pen.) o il condannato (nel caso previsto dall'art. 629-bis co. 1 cod. proc. pen.) dimostrino la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Secondo il dictum delle Sezioni Unite Innaro, quindi, se da un lato non basta la regolarità delle notifiche o la nomina del difensore di fiducia a dare certezza in ordine alla conoscenza del procedimento, graverebbe comunque sull'imputato l'onere di provare la sua incolpevole mancata conoscenza dei successivi sviluppi dello stesso. Successivamente, le Sezioni Unite (Sez. Un., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) ritornando sul tema della valenza delle condizioni, indicate nell'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen. (dichiarazione od elezione di domicilio, previa applicazione di misura cautelare o precautelare, nomina di difensore di fiducia), atte a consentire il processo in absentia anche quando l'imputato non abbia ricevuto personalmente notifica dell'udienza, dopo avere dato conto dell"evoluzione normativa in tema di garanzie della partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, e di come il sistema previgente sia stato modificato perché, anche dopo vari aggiustamenti, era risultato inadeguato ai principi del processo equo (anche sulla scorta 8 delle decisioni della Corte EDU del 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia e 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia), hanno rimarcato l'assoluta prevalenza del dato della conoscenza effettiva sul dato formale della regolarità della notifica, che ha portato il legislatore anche ad introdurre la nuova disciplina della restituzione in termini, fino alla riforma di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67. La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite Ismail (cfr. § 8.7 della motivazione) è che "...non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420- bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte EDU". Nella successiva esposizione, poi, si dà atto di come non si tratti neanche di situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di "volontaria sottrazione" alla conoscenza del processo. In particolare, si precisa che "l'avere eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare, avere nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie, alla effettiva conoscenza del processo". Non si tratta, però, di presunzioni, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto regolarmente notificatogli anche non a mani proprie. A tanto corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l'errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo; si deve trattare di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta. Con la successiva sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, le Sezioni Unite hanno ribadito che l'art. 629-bis cod. proc. pen. è una "norma di chiusura del sistema" con la quale si persegue "l'obiettivo del travolgimento del giudicato e dell'instaurazione ab initio del processo, quando si accerti la violazione dei diritti partecipativi dell'imputato"; con tale pronuncia si è affermato che l'accertata ricorrenza delle situazioni previste dall'art. 420-bis, co. 2, cod. proc. pen., non esime il giudice della rescissione dal compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo, specie nel caso in cui egli abbia avuto cognizione della pendenza del procedimento. Ne consegue che, quando l'imputato allega un'ignoranza del processo a lui non imputabile, il giudice della rescissione è chiamato a valutare, al di fuori di ogni presunzione, se la decisione di procedere in assenza sia stata assunta nel pieno rispetto delle norme processuali e non si versi in un caso in cui il giudice della cognizione avrebbe dovuto rinviare o sospendere il processo ai sensi degli artt. 420-ter e 420-quater cod. proc. pen. Ciò perché come evidenziato anche da Sez. 5, n. 31201 del 15/9/2020, Ramadze, Rv. 280137 (richiamata e condivisa dalla sentenza Lovric) -, il requisito della "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" ha il significato di "escludere all'assente pur sempre volontario l'accesso ad un nuovo giudizio, a colui cioè che si sia volontariamente posto nelle condizioni di non ricevere adeguata notizia del processo, dimostrando così implicitamente di non volervi partecipare". 2.3. Nella specie, trovano, dunque, applicazione i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite Ismail, ribaditi nelle successive Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637 - che nel solco di quelli ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato, ma che la peculiarità dei fatti, può imporre un approfondimento di esame - e Sez.4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019, che ha affermato, in tema di rescissione del giudicato, che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Secondo tali principi, l'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia domiciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione. 3. Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente che, alla luce degli aspetti concreti del caso in esame, non emergesse alcun elemento per poter affermare che il ricorrente non fosse a conoscenza del processo a suo carico. I Giudici di appello hanno evidenziato che il ricorrente, essendo stato sottoposto ad interrogatorio, conosceva il fatto oggetto di indagine (sulla motonave sulla quale era imbarcato era stata rinvenuta una rilevante quantità di stupefacente), nonchè le circostanze che era stato iscritto nel registro degli indagati e che taluni dei suoi soci erano stati sottoposti a carcerazione preventiva; a fronte di tali significativi dati oggettivi, il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, allontanandosi, poi, dal territorio della Stato e rendendosi irreperibile, senza fornire e richiedere idonei recapiti (quali un numero di telefono cellulare) ed indirizzi per poter avere contatti con il professionista, pur svolgendo un lavoro (marinaio) che avrebbe reso impossibile rintracciarlo, tanto che il predetto legale non aveva potuto comunicare al ricorrente la rinuncia al mandato. Si è rimarcato che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia ed aveva eletto domicilio presso lo stesso, per cui, esercitando un minimo di diligenza, nonostante la rinuncia al mandato da parte del difensore, egli avrebbe potuto informarsi sull'andamento del giudizio, non versando in una condizione che gli impediva di compiere agevolmente tale attività. In un simile contesto, appare corretta la conclusione del provvedimento della Corte di appello, nella parte in cui non ha ravvisato in capo al ricorrente un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, condivide e ribadisce il principio di diritto affermato, nel solco delle ricordate sentenze delle Sezioni Unite Innaro, Ismail e Lovric, in caso analogo a quello in esame da Sez.4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv.283019,cit. secondo cui l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. Tenuto conto del dettato dell'art. 629-bis cod.proc.pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l'espulsione dal territorio dello Stato). E si è condivisibilmente precisato, nella sentenza citata, che "l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero colui che intende provare la sua incolpevole mancata conoscenza del prosieguo del procedimento penale a suo carico, nonostante avesse eletto un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo stesso, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il fatto occorsogli e il venir meno della possibilità di seguire la vicenda processuale a suo carico. Tale onere di allegazione -va chiarito- è diverso e ben più intenso qualora l'elezione di domicilio sia stata operata presso un difensore di fiducia e non presso quello di ufficio. Non a caso, anche in difetto di elezione di domicilio presso lo stesso, l'art. 420-bis individua tra gli indici di cui al secondo comma la nomina fiduciaria e non quella officiosa. L'allegazione non può essere assertiva e aspecifica - come nella specie-, così come nel caso analizzato dalla già ricordata Sez. 3 n. 2252 del 7/7/2021 dep. 2022, Negro, n. m., ove il ricorrente aveva dedotto che si trovava all'estero per ragioni lavorative, senza peraltro allegare le modalità e la durata di tale asserita permanenza, onde consentire alla Corte territoriale di vagliare la concreta esistenza o meno di una situazione di temporanea inidoneità del domicilio dichiarato. Il che ha portato la Corte di legittimità a ritenere corretta la decisione del giudice di merito di negare la rescissione del giudicato". E si è ribadito che l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (così Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305) dovendosi ritenere che gravino sull'imputato le conseguenze della propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa (Sez. 2 n. 29660 del 27/3/2019, Rv.276972). Anche più di recente, è stato ribadito che il mandato professionale rilasciato al legale con l'ulteriore onere della domiciliazione non grava solo il designato di oneri informativi e delle prestazioni connesse all'incarico ricevuto ed accettato ma anche la parte rappresentata di un dovere di diligenza nell'adempiere alle connesse obbligazioni e nel seguirne il decorso, il cui mancato esercizio è suscettibile di refluire nella deliberata sottrazione alla conoscenza di atti del procedimento che preclude la possibilità di eccepire l'incolpevole mancata conoscenza dello stesso. Infatti, la colpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla "vocatio in iudicium" con comportamenti a ciò finalizzati, essendo sufficiente che si sia posto consapevolmente e volontariamente nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo, indipendentemente dai motivi di tale comportamento (Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813 - 01, in motivazione, nonchè Sez. 3, n. 35426 del 13/05/2021, Rv. 281851). Nè, infine, ha pregio la dedotta violazione degli artt. 8 e 9 della Direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016; va ricordato che secondo i predetti artt. 8 e 9 della Direttiva, gli Stati possono celebrare procedimenti in assenza dell'accusato, purché egli sia stato informato per tempo della contestazione e delle conseguenze di legge derivanti dalla mancata comparizione. Nella recente sentenza CGEU del 19/05/2022 nella causa 569/2020, menzionata in ricorso, la Corte (punti 51 e 52 della sentenza), evidenziando che il diritto di presenziare al processo rientra nel diritto all'equo processo di cui all'art. 47 CDFUE nonché dall'articolo 48 della Carta (corrispondenti all'art. 6 CEDU) ha precisato che il giudizio in contumacia può essere legittimamente celebrato, senza che sia necessario riaprire l'istruttoria nel caso in cui il condannato venga rintracciato, solo rispettando le condizioni di cui all'art. 8, § 2 della Direttiva: vale a dire, che l'interessato sia stato informato in anticipo del processo e degli effetti previsti dal diritto nazionale in caso di mancata comparizione, oppure che abbia avuto notizia del giudizio e sia comunque rappresentato da un difensore, di fiducia o di nomina pubblica. In tali ipotesi, infatti, può essere affermato che il soggetto ha rinunciato con cognizione di causa e in maniera chiara ad esercitare il diritto di essere presente al procedimento. Si è affermato che assume rilievo centrale, pertanto, l'indagine sulle forme di comunicazione relativa allo svolgimento del processo e agli effetti dell'assenza e che spetta al giudice domestico verificare che il documento ufficiale impiegato per la comunicazione soddisfi i requisiti indicati - quanto ai dettagli del processo e alle conseguenze di legge di una declaratoria di procedersi in absentia - e che sia stato notificato con congruo anticipo, consentendo di predisporre una difesa adeguata (cfr punti da 37 a 44 della sentenza e, in particolare, il punto 43 ove si ricorda "che la direttiva 2016/343 ha il solo scopo di stabilire norme minime comuni e non realizza quindi un'armonizzazione esaustiva del procedimento penale); inoltre, si è evidenziata l'esigenza di un dovere di correttezza delle parti, tanto dell'autorità pubblica, nel comunicare le informazioni in questione, quanto dell'interessato, nel collaborare al buon esito della notificazione (cfr punto 48 della sentenza, ove si afferma che "qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che l'interessato, pur essendo stato ufficialmente informato di essere accusato di aver commesso un reato e, sapendo quindi che un processo si sarebbe svolto nei suoi confronti, agisca deliberatamente in modo da evitare di ricevere ufficialmente le informazioni relative alla data e al luogo del processo, si può ritenere che tale interessato, fatte salve tuttavia le esigenze particolari delle persone vulnerabili di cui ai considerando 42 e 43 della direttiva 2016/343, sia stato informato del processo e abbia rinunciato volontariamente e in modo inequivocabile ad esercitare il suo diritto di presenziare a quest'ultimo"); La Corte ha, quindi, affermato che "Gli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che un imputato che le autorità nazionali competenti, nonostante i loro ragionevoli sforzi, non riescono a rintracciare e al quale dette autorità non sono riuscite, per tale motivo, a comunicare le informazioni sul processo svolto nei suoi confronti, può essere oggetto di un processo e, se del caso, di una condanna in contumacia, ma deve in tale caso, in linea di principio, avere la possibilità, a seguito della notifica di tale condanna, di far valere direttamente il diritto, riconosciuto da tale direttiva, di ottenere la riapertura del processo o l'accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale equivalente che conduca ad un nuovo esame del merito della causa in sua presenza. Tale diritto può tuttavia essere negato a detto imputato qualora da indizi precisi e oggettivi risulti che quest'ultimo ha ricevuto informazioni sufficienti per essere a conoscenza del fatto che si sarebbe svolto un processo nei suoi confronti e, con atti deliberati e al fine di sottrarsi all'azione della giustizia, ha impedito alle autorità di informarlo uffic
Sentenza Cassazione n. 04370/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris