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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2023

Cassazione n. 47659/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4021/18 in data 30/05/2023 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì in data 10/01/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di truffa.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.

La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria in data 01/06/2023, nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, intervenuta il 30/05/2023.

Ne consegue che dal 14/06/2023 (ossia, nel quindicesimo giorno dalla pronuncia) iniziava a decorrere il termine di trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per la proposizione del ricorso per cassazione, termine che è venuto a scadenza il 14/07/2023.

Nella fattispecie, il ricorso risulta essere stato presentato solo in data 20/07/2023, con un ritardo insanabile di sei giorni dal termine di scadenza.

Trattandosi di rito cartolare, correttamente non è stata dichiarata l'assenza dell'imputato in giudizio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. 4.

Per consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso può essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488; Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4021/18 in data 30/05/2023 della Corte di appello di Bologna, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Forlì in data 10/01/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di truffa. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria in data 01/06/2023, nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, intervenuta il 30/05/2023. Ne consegue che dal 14/06/2023 (ossia, nel quindicesimo giorno dalla pronuncia) iniziava a decorrere il termine di trenta giorni ex art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per la proposizione del ricorso per cassazione, termine che è venuto a scadenza il 14/07/2023. Nella fattispecie, il ricorso risulta essere stato presentato solo in data 20/07/2023, con un ritardo insanabile di sei giorni dal termine di scadenza. Trattandosi di rito cartolare, correttamente non è stata dichiarata l'assenza dell'imputato in giudizio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. 4. Per consolidata giurisprudenza, l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività del ricorso può essere dichiarata con procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5, n. 30117 del 14/03/2018, Cannone, Rv. 273488; Sez. 2, n. 16783 del 12/05/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279228). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 47659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris