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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 49450/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 7 marzo 2022 ed è stato ribadito, a seguito di restituzione interlocutoria del pubblico ministero, con provvedimento del 30 maggio 2022 (pervenuto in Procura il 3 giugno 2022).

Con il primo provvedimento, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta di archiviazione nel procedimento contro ignoti n. 1968/21 RGNR per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., aveva restituito gli atti al pubblico ministero affinché provvedesse alla notifica della richiesta ex art 408 cod. proc. pen. alla persona offesa. it/ Il pubblico ministero aveva restituito gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari senza effettuare l'avviso, rappresentando che la dizione, presente nella denunzia della persona offesa, «dichiaro di non rinunciare all'avviso ex art. 408, comma 3 -bis», riguardasse tutt'altro reato e che la richiesta di avviso, che deve essere espressa ed inequivoca, nel caso di specie fosse mancante. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con la nota del 30 maggio 2022, ribadiva il precedente provvedimento, opinando che la dicitura, per quanto ambigua, esprimeva chiaramente la volontà della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione.

2. Avverso il provvedimento di restituzione il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento.

Ricorda il pubblico ministero ricorrente che l'art. 408, comma 3 -bis cod. proc. pen. prevede un caso di notifica ex lege della richiesta di archiviazione alla persona offesa quando il reato sia commesso con violenza alla persona o quando si proceda per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Ne consegue — si legge nel ricorso — che la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. è fuori dalle ipotesi normativamente previste dalla disposizione evocata nella frase ed a cui si riferiva la "non rinunzia" presente nella denunzia della persona offesa.

Osserva altresì il pubblico ministero che la dizione sembra peraltro anche ultronea, giacché la facoltà di ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma 3 -bis cod. proc. pen. non è ri nu nzia bile.

Conclude, quindi, il ricorrente che il provvedimento impugnato si colloca al di là del sistema normativo e riporta due massime di altrettante sentenze di questa Corte in tema di abnormità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non è abnorme.

2.1. Il tema dell'abnormità è stato ripetutamente affrontato da questa Corte.

Una completa summa delle conclusioni adottate si rinviene nella recente sentenza Fenucci delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079, che richiama Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.

U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez.

U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez.

U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez.

U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221).

Ricorda, in primo luogo, la sentenza Fenucci il risalente distinguo tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, per cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

La categoria dell'abnormità è stata poi oggetto di un processo di delimitazione da parte della giurisprudenza successiva, che ha fatto leva sulla sua sussidiarietà, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione.

In particolare, si è affermato che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez.

U, n. 22909 del 2005, Minervini).

Sul punto, Sez.

U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica».

Esaminando, poi, Sez.

U, n. 25957 del 2009, Toni, la sentenza Fenucci ne ha ricavato che l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale.

Sulla scorta della ritenuta connotazione derogatoria dell'abnormità rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione ed alle nullità, Sezioni Unite Toni ha ritenuto trattarsi di un rimedio eccezionale e, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, cioè quando il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

A contrario - secondo tale pronuncia - non basta a ritenere abnorme un provvedimento la sola regressione del procedimento, ancorché legata ad una statuizione sbagliata.

Tali principi sono stati ripresi da Sez.

U, n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha altresì escluso l'abnormità di un provvedimento compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione quando la stasi determinatasi sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione».

Tirando le fila dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, la sentenza Fenucci ha, quindi, tratto due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero.

Il 5 ottobre 2022, è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite n 37502 DEL 28 aprile 2022 (imputato [OSCURATO:PERSONA]) che ha ritenuto che «E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonchè la stasi del procedimento».

Hanno sostenuto le Sezioni Unite che la necessità di introdurre la categoria dell'abnormità si correla all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione.

Dopo un inquadramento delle categorie dell'abnormità legata agli arresti delle Sezioni Unite sul punto (sostanzialmente in linea con quanto osservato da Sezioni Unite Fenucci), la sentenza in commento si è concentrata sul profilo dell'indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore, concludendo che tale situazione, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, è stata considerata quale fenomeno rappresentativo dell'alterato funzionamento del procedimento e dunque inquadrata all'interno dell'abnormità funzionale.

La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia preso atto, come già aveva fatto la Fenucci, che la giurisprudenza del massimo Consesso ha ridimensionato la valenza della regressione quale indicatore di abnormità e che l'abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (cfr. Sez.

U Toni , cit.): solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente.

Ciò che rileva, dunque, è che, alla situazione di stasi, si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile, principio affermato dalla sentenza Toni e ribadito o, comunque, non smentito, dalla giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite.

2.2. Fatta questa ampia ma necessaria premessa, il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato giacché il provvedimento impugnato (o, meglio i provvedimenti impugnati) non sono abnormi in quanto, al di là della condivisibilità o meno delle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di dare una lettura "sostanziale" alla dichiarazione di non rinunzia all'avviso contenuta nella denunzia della persona offesa, il procedimento non ha subito un'indebita regressione che imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo rilevabile di ufficio.

La conseguenza della regressione, infatti, è che la parte pubblica, per garantire l'ulteriore corso del procedimento, dovrà effettuare l'avviso alla persona offesa, senza che questo dia luogo ad alcuna patologia processuale.

D'altra parte la conclusione cui è pervenuto il Collegio è stata già raggiunta in casi analoghi, anche laddove il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fosse fondato su un errato presupposto in diritto.

Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante e altri, Rv. 269499, infatti, ha sancito il principio secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenuto che il soggetto inciso da una falsa testimonianza sia persona offesa del reato di cui all'art. 372 cod. pen. e rilevato l'omesso avviso ex art. 408 cod. proc. pen. a tale soggetto, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda all'incombente.

Nell'occasione la Corte ha fatto applicazione del p.t:1 generale principio secondo cui non sussiste abnormità allorquando il giudice solleciti l'avviso in favore di un soggetto privo dell'effettiva qualità di persona offesa.

Negli stessi termini Sez. 5, Ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 7 marzo 2022 ed è stato ribadito, a seguito di restituzione interlocutoria del pubblico ministero, con provvedimento del 30 maggio 2022 (pervenuto in Procura il 3 giugno 2022). Con il primo provvedimento, il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, ricevuta la richiesta di archiviazione nel procedimento contro ignoti n. 1968/21 RGNR per il reato di cui all'art. 494 cod. pen., aveva restituito gli atti al pubblico ministero affinché provvedesse alla notifica della richiesta ex art 408 cod. proc. pen. alla persona offesa. it/ Il pubblico ministero aveva restituito gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari senza effettuare l'avviso, rappresentando che la dizione, presente nella denunzia della persona offesa, «dichiaro di non rinunciare all'avviso ex art. 408, comma 3 -bis», riguardasse tutt'altro reato e che la richiesta di avviso, che deve essere espressa ed inequivoca, nel caso di specie fosse mancante. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con la nota del 30 maggio 2022, ribadiva il precedente provvedimento, opinando che la dicitura, per quanto ambigua, esprimeva chiaramente la volontà della persona offesa di essere avvisata della richiesta di archiviazione. 2. Avverso il provvedimento di restituzione il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento. Ricorda il pubblico ministero ricorrente che l'art. 408, comma 3 -bis cod. proc. pen. prevede un caso di notifica ex lege della richiesta di archiviazione alla persona offesa quando il reato sia commesso con violenza alla persona o quando si proceda per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Ne consegue — si legge nel ricorso — che la fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen. è fuori dalle ipotesi normativamente previste dalla disposizione evocata nella frase ed a cui si riferiva la "non rinunzia" presente nella denunzia della persona offesa. Osserva altresì il pubblico ministero che la dizione sembra peraltro anche ultronea, giacché la facoltà di ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma 3 -bis cod. proc. pen. non è ri nu nzia bile. Conclude, quindi, il ricorrente che il provvedimento impugnato si colloca al di là del sistema normativo e riporta due massime di altrettante sentenze di questa Corte in tema di abnormità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, in quanto il provvedimento impugnato non è abnorme. 2.1. Il tema dell'abnormità è stato ripetutamente affrontato da questa Corte. Una completa summa delle conclusioni adottate si rinviene nella recente sentenza Fenucci delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 2828079, che richiama Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240-01; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231163-01; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, Lustri, Rv. 227356; Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, Chirico, Rv. 219598; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, Romano, Rv. 217760; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Quarantelli, Rv. 208221). Ricorda, in primo luogo, la sentenza Fenucci il risalente distinguo tra abnormità strutturale e abnormità funzionale, per cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. La categoria dell'abnormità è stata poi oggetto di un processo di delimitazione da parte della giurisprudenza successiva, che ha fatto leva sulla sua sussidiarietà, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. In particolare, si è affermato che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 2005, Minervini). Sul punto, Sez. U, n. 5307 del 2007, Battistella, ha specificato che, «alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica». Esaminando, poi, Sez. U, n. 25957 del 2009, Toni, la sentenza Fenucci ne ha ricavato che l'abnormità è ravvisabile soltanto in mancanza di ulteriori strumenti di gravame lato sensu offerti dal sistema processuale per rimediare con prontezza all'anomalia della pronuncia giudiziale. Sulla scorta della ritenuta connotazione derogatoria dell'abnormità rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione ed alle nullità, Sezioni Unite Toni ha ritenuto trattarsi di un rimedio eccezionale e, con riguardo alla abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, cioè quando il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso del futuro del procedimento o del processo», mentre negli altri casi il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. A contrario - secondo tale pronuncia - non basta a ritenere abnorme un provvedimento la sola regressione del procedimento, ancorché legata ad una statuizione sbagliata. Tali principi sono stati ripresi da Sez. U, n. 20569 del 2018, Ksouri, che ha altresì escluso l'abnormità di un provvedimento compiuto per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione quando la stasi determinatasi sia «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione». Tirando le fila dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, la sentenza Fenucci ha, quindi, tratto due conclusioni: una più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero. Il 5 ottobre 2022, è stata depositata la sentenza delle Sezioni Unite n 37502 DEL 28 aprile 2022 (imputato [OSCURATO:PERSONA]) che ha ritenuto che «E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonchè la stasi del procedimento». Hanno sostenuto le Sezioni Unite che la necessità di introdurre la categoria dell'abnormità si correla all'esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l'ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell'inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione. Dopo un inquadramento delle categorie dell'abnormità legata agli arresti delle Sezioni Unite sul punto (sostanzialmente in linea con quanto osservato da Sezioni Unite Fenucci), la sentenza in commento si è concentrata sul profilo dell'indebita regressione del procedimento ad una fase anteriore, concludendo che tale situazione, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, è stata considerata quale fenomeno rappresentativo dell'alterato funzionamento del procedimento e dunque inquadrata all'interno dell'abnormità funzionale. La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia preso atto, come già aveva fatto la Fenucci, che la giurisprudenza del massimo Consesso ha ridimensionato la valenza della regressione quale indicatore di abnormità e che l'abnormità funzionale, ravvisabile nei casi di stasi del procedimento e di impossibilità di proseguirlo, è stata riferita all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo (cfr. Sez. U Toni , cit.): solo in tali limiti il pubblico ministero può ricorrere, lamentando che il conformarsi minerebbe la regolarità del processo; altrimenti è tenuto ad ottemperare, in un sistema che non ammette la possibilità di conflitto in caso di contrasto tra pubblico ministero e giudice, senza che possa dirsi di per sé caratterizzante dell'abnormità l'effetto della regressione del processo ad una fase precedente. Ciò che rileva, dunque, è che, alla situazione di stasi, si accompagni l'imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile, principio affermato dalla sentenza Toni e ribadito o, comunque, non smentito, dalla giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite. 2.2. Fatta questa ampia ma necessaria premessa, il Collegio ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato giacché il provvedimento impugnato (o, meglio i provvedimenti impugnati) non sono abnormi in quanto, al di là della condivisibilità o meno delle decisioni del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di dare una lettura "sostanziale" alla dichiarazione di non rinunzia all'avviso contenuta nella denunzia della persona offesa, il procedimento non ha subito un'indebita regressione che imponga al pubblico ministero il compimento di un atto nullo rilevabile di ufficio. La conseguenza della regressione, infatti, è che la parte pubblica, per garantire l'ulteriore corso del procedimento, dovrà effettuare l'avviso alla persona offesa, senza che questo dia luogo ad alcuna patologia processuale. D'altra parte la conclusione cui è pervenuto il Collegio è stata già raggiunta in casi analoghi, anche laddove il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari fosse fondato su un errato presupposto in diritto. Sez. 6, n. 53185 del 29/11/2016, Sonnante e altri, Rv. 269499, infatti, ha sancito il principio secondo cui non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, ritenuto che il soggetto inciso da una falsa testimonianza sia persona offesa del reato di cui all'art. 372 cod. pen. e rilevato l'omesso avviso ex art. 408 cod. proc. pen. a tale soggetto, ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché provveda all'incombente. Nell'occasione la Corte ha fatto applicazione del p.t:1 generale principio secondo cui non sussiste abnormità allorquando il giudice solleciti l'avviso in favore di un soggetto privo dell'effettiva qualità di persona offesa. Negli stessi termini Sez. 5, Ordin
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