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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 1963

Cassazione n. 36211/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l'ordinanza in data 09/09/2020 del Tribunale del riesame di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Padova ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 4 luglio 2020 dal Tribunale di Padova ai danni tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA], indagato di riciclaggio delle somme provento di delitti fiscali, fratello di Roberto, indagato per essere il promotore e organizzatore di un'associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture inesistenti per evadere VIVA nell'ambito del commercio di carburanti.

2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

Precisa di ì limitare le doglianze al sequestro della somma di C 93.975,00, trovata in contanti nella sua abitazione, nonché della somma di C 250.000,00 depositata sul libretto postale n. 40381 Lausdomini, beni rispetto a cui il Collegio non aveva fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo per equivalente a carico dell'intestatario fittizio.

Il Tribunale aveva fatto discendere dai gravi indizi di colpevolezza del riciclaggio ascritto a lui la prova della disponibilità da parte di Roberto di tutto il suo patrimonio.

Ribadisce che le somme sequestrate erano prive di collegamento con i conti correnti oggetto della contestazione del riciclaggio.

Censura l'operato del Tribunale che aveva addossato alla difesa l'onere di dimostrare la provenienza delle proprie risorse, pur dove manchi la prova per alcuni beni della disponibilità indiretta di tali possidenze. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è nel complesso infondato.

Dalle intercettazioni, dai sequestri e dalle informazioni rese dai soggetti interrogati è stato possibile ricostruire che [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagati, ha organizzato e gestito per almeno due anni una lucrosa attività di commercio di carburanti con evasione dell'IVA per decine di milioni di euro, convogliando buona parte dei proventi delittuosi sui conti correnti intestati al fratello Antonio.

Dopo aver analizzato alcuni decisivi elementi del compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha ritenuto provata la fittizietà delle società interposte, funzionali all'evasione dell'IVA, perché nessuna di loro aveva mai effettivamente operato, le sedi erano inesistenti, gli amministratori formali erano soggetti estranei all'attività commerciale e i conti correnti erano gestiti da soggetti ricollegabili al [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha osservato che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per dodici anni e che la [OSCURATO:PERSONA], di cui era legale rappresentante, era inattiva e non possedeva alcun bene.

Grazie all'esame della documentazione bancaria, gli inquirenti hanno potuto ricostruire i passaggi delle somme di denaro da un conto all'altro, confermando l'ipotesi accusatoria: il denaro confluito sui conti di [OSCURATO:PERSONA] proveniva da due società amministrate di fatto dal fratello Roberto e usate come cartiere per l'attività delittuosa, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Nonostante fosse nullatenente, il ricorrente aveva movimentato milioni di euro.

Inoltre, non aveva giustificato la presenza di cospicue somme a casa sua, limitandosi a riferirle alla moglie, di cui non aveva provato la possidenza o lo svolgimento di attività.

Anche la [OSCURATO:PERSONA] risultava aver movimentato cospicue somme di denaro riferibili, sulla base delle indagini, a società facenti capo al fratello Roberto.

Ad esempio, aveva effettuato un bonifico di euro 200.000 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ulteriore società coinvolta nelle indagini.

A fronte di tale cospicua motivazione, che mette al riparo la decisione dal vizio di violazione di legge, la difesa ha svolto delle censure generiche in ordine al presumibile riparto dell'onere della prova, che non appaiono coerenti con il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame, che ha confermato il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] semplicemente perché riconducibili al fratello Roberto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente U

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., avverso l'ordinanza in data 09/09/2020 del Tribunale del riesame di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale del riesame di Padova ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 4 luglio 2020 dal Tribunale di Padova ai danni tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA], indagato di riciclaggio delle somme provento di delitti fiscali, fratello di Roberto, indagato per essere il promotore e organizzatore di un'associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture inesistenti per evadere VIVA nell'ambito del commercio di carburanti. 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Precisa di ì limitare le doglianze al sequestro della somma di C 93.975,00, trovata in contanti nella sua abitazione, nonché della somma di C 250.000,00 depositata sul libretto postale n. 40381 Lausdomini, beni rispetto a cui il Collegio non aveva fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità in materia di sequestro preventivo per equivalente a carico dell'intestatario fittizio. Il Tribunale aveva fatto discendere dai gravi indizi di colpevolezza del riciclaggio ascritto a lui la prova della disponibilità da parte di Roberto di tutto il suo patrimonio. Ribadisce che le somme sequestrate erano prive di collegamento con i conti correnti oggetto della contestazione del riciclaggio. Censura l'operato del Tribunale che aveva addossato alla difesa l'onere di dimostrare la provenienza delle proprie risorse, pur dove manchi la prova per alcuni beni della disponibilità indiretta di tali possidenze. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è nel complesso infondato. Dalle intercettazioni, dai sequestri e dalle informazioni rese dai soggetti interrogati è stato possibile ricostruire che [OSCURATO:PERSONA], con l'ausilio di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri indagati, ha organizzato e gestito per almeno due anni una lucrosa attività di commercio di carburanti con evasione dell'IVA per decine di milioni di euro, convogliando buona parte dei proventi delittuosi sui conti correnti intestati al fratello Antonio. Dopo aver analizzato alcuni decisivi elementi del compendio indiziario, il Tribunale del riesame ha ritenuto provata la fittizietà delle società interposte, funzionali all'evasione dell'IVA, perché nessuna di loro aveva mai effettivamente operato, le sedi erano inesistenti, gli amministratori formali erano soggetti estranei all'attività commerciale e i conti correnti erano gestiti da soggetti ricollegabili al [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha osservato che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per dodici anni e che la [OSCURATO:PERSONA], di cui era legale rappresentante, era inattiva e non possedeva alcun bene. Grazie all'esame della documentazione bancaria, gli inquirenti hanno potuto ricostruire i passaggi delle somme di denaro da un conto all'altro, confermando l'ipotesi accusatoria: il denaro confluito sui conti di [OSCURATO:PERSONA] proveniva da due società amministrate di fatto dal fratello Roberto e usate come cartiere per l'attività delittuosa, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante fosse nullatenente, il ricorrente aveva movimentato milioni di euro. Inoltre, non aveva giustificato la presenza di cospicue somme a casa sua, limitandosi a riferirle alla moglie, di cui non aveva provato la possidenza o lo svolgimento di attività. Anche la [OSCURATO:PERSONA] risultava aver movimentato cospicue somme di denaro riferibili, sulla base delle indagini, a società facenti capo al fratello Roberto. Ad esempio, aveva effettuato un bonifico di euro 200.000 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ulteriore società coinvolta nelle indagini. A fronte di tale cospicua motivazione, che mette al riparo la decisione dal vizio di violazione di legge, la difesa ha svolto delle censure generiche in ordine al presumibile riparto dell'onere della prova, che non appaiono coerenti con il ragionamento seguito dal Tribunale del riesame, che ha confermato il sequestro preventivo delle somme nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] semplicemente perché riconducibili al fratello Roberto. Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente U
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