CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3883/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 82, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro Comune di Bibbiena; – intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1945/2020, F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3883/2021 Numero sezionale 3891/2022 Numero di raccolta generale 13807/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 depositata il 15 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo chiedendone la condanna, ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso la sera del 2.8.2011 alle ore 22.30, allorquando, uscendo da un ristorante- pizzeria ed essendo diretta verso la propria autovettura, inciampava a causa del grave dissesto del manto del marciapiede, riportando la frattura del femore destro; nel contraddittorio con l’ente convenuto, il tribunale rigettò la domanda, avendo attribuito la genesi del sinistro alla mancata attenzione prestata dell'attrice; con sentenza n. 1945/2020, depositata il 15 ottobre 2020, la Corte d’appello di Firenze ha confermato tale decisione osservando, in sintesi, che la disconnessione era di dimensioni talmente ampie che avrebbe potuto (anzi dovuto) essere tranquillamente percepita e avvistata, di modo che la caduta «avrebbe potuto essere evitata tramite l'adozione, da parte della stessa danneggiata, di un comportamento ordinariamente cauto invece che palesemente disattento», tanto più che la buca era già stata vista dalla vittima, già in precedenti occasioni e comunque quantomeno all'entrata del locale quella stessa sera; per la cassazione di tale sentenza ricorre la soccombente, con unico mezzo; l’intimato non svolge difese; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte;F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3883/2021 Numero sezionale 3891/2022 Numero di raccolta generale 13807/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 Considerato che: con l’uno motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ.»; argomenta in sintesi che ritenere la distrazione del danneggiato presupposto sufficiente ad interrompere il nesso di causalità equivarrebbe ad ammettere che sull'utente grava sempre l'obbligo di ricordare la morfologia dell'area da percorrere e in sostanza imporre a parte attrice l’onere della prova dell'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento così riconducendo la responsabilità per i danni da cose in custodia nell’alveo della responsabilità per colpa, ovvero della ipotesi della c.d. insidia e trabocchetto; reputa il Collegio che — avuto riguardo alla questione di diritto posta con il ricorso, di frequente prospettazione nella pratica e sulla quale è in programma, avanti la Terza Sezione, la prossima fissazione di udienze tematiche — non sussistano le condizioni per definire il ricorso ai sensi dei nn. 1 o 5 dell'art. 375 cod. proc. civ. e che pertanto la causa vada rimessa, ai sensi dell’art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., alla sezione semplice per essere trattata in pubblica udienza; P.Q.M. rimette la causa alla Sezione Terza per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma il giorno 12 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G