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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14416/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo b) quanto ad elemento soggettivo (a cagione della condotta di mera reazione all'attività svolta dai pubblici ufficiali), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, inizio pag. 3 sentenza) che hanno messo in evidenza come il ricorrente, per sottrarsi alla richiesta dei documenti ed alla declinazione dei dati personali, quale passeggero di un'auto che viaggiava con sei persone a bordo, non limitava l'azione ad una resistenza passiva, ma minacciava di morte e spintonava il personale della Polizia di Stato per impedire loro l'attività istituzionale in corso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle e(rnmende.

Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere e en ore [OSCURATO:PERSONA] A tonio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .

T 3Ar4 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento al motivo attraverso il quale si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen. di cui al capo b) quanto ad elemento soggettivo (a cagione della condotta di mera reazione all'attività svolta dai pubblici ufficiali), le doglianze dedotte nel ricorso non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere critiche in punto di fatto; gli stessi motivi, tra l'altro, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, inizio pag. 3 sentenza) che hanno messo in evidenza come il ricorrente, per sottrarsi alla richiesta dei documenti ed alla declinazione dei dati personali, quale passeggero di un'auto che viaggiava con sei persone a bordo, non limitava l'azione ad una resistenza passiva, ma minacciava di morte e spintonava il personale della Polizia di Stato per impedire loro l'attività istituzionale in corso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle e(rnmende. Così deciso il 25/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere e en ore [OSCURATO:PERSONA] A tonio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . T 3Ar4 2022
Sentenza Cassazione n. 14416/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris