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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 20131/2026

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orte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.Letta la memoria, pervenuta tardivamente in data 8.5.2026, presentata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, con cui si insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 3 dicembre 2025, la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di AlessandroVentrone, che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di sostituzione di persona e diquello di ricettazione a lui ascritti ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ha assolto il predettodai reati di cui ai capi 5), 6), 7) e 8) per non avere commesso il fatto,rideterminando di conseguenza la pena originariamente inflitta, confermando nelresto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in relazione alreato di sostituzione di persona di cui al capo 4), contestato come commesso indata 13.2.2020 ai danni di Alessio MARINO, il vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sotto i profili del travisamento della prova perinvenzione, dell'omessa motivazione in ordine al momento consumativo del reato edella manifesta illogicità del percorso inferenziale seguito dalla decisioneimpugnata.

Si lamenta che la Corte d'Appello ha richiamato un inesistente arrestoper violazione del D.P.R. 309/90 del 16.2.2020 - quindi coevo al reato di cui al capo4), contestato come commesso il 13.2.2020 - quando, in realtà, il VENTRONE erastato arrestato il precedente 16.2.2019 (quindi più di un anno prima dei fatti dicausa) in procedimento peraltro definitosi con archiviazione.L'errore sulla data dell'arresto ([OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché 16.2.2019) è assai rilevantepoiché colloca il coinvolgimento del VENTRONE in vicende collegate allo spaccio distupefacenti in piena concomitanza con il noleggio dell'auto dedotto al capo 4)dell'imputazione, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].L'approccio congetturale seguito dell'impugnata sentenza sfocia inoltre inomessa motivazione in ordine alla fase genetica del reato di cui al capo 4).

Lacondotta contestata consisteva nell'essersi l'imputato attribuito la falsa identità delSig.

Alessio MARINO in sede di iscrizione al portale "ENJOY il 13.2.2020.

Orbene,con specifico motivo d'appello - motivo n. 1.3, pag. 7 - la difesa contestava ilcoinvolgimento del VENTRONE nella vicenda evidenziando che l'utenza mobile che ilTribunale aveva erroneamente considerato come intestata al VENTRONE era inrealtà intestata ad un terzo soggetto (tale Maria DELFINO).Orbene, con l’impugnata sentenza, la Corte d'Appello riconosce l'esattezza delrilievo difensivo - dando quindi atto che l'utenza telefonica n. 3274244094 utilizzataper la fraudolenta registrazione non era affatto intestata al VENTRONE, bensì a unaltro soggetto (la DELFINO) - ma, pur a fronte di tale dirimente ammissione, cherecideva l'unico effettivo elemento di collegamento materiale tra l'odierno ricorrentee l'apertura dell'account fittizio, omette qualsivoglia spiegazione logica circa lemodalità, i mezzi o i comportamenti attraverso i quali l'odierno ricorrente avrebbeconcorso nella commissione del reato al momento della sua consumazione.

Invero,la sentenza d'appello deduce il coinvolgimento del VENTRONE nel reato sub 4)esclusivamente dal fatto che lo stesso, due giorni dopo la consumazione del reato(il 15.2.2020), sia stato fermato alla guida della medesima vettura pur essendosprovvisto di patente.

La Corte distrettuale argomenta che tale mancanza di titoloabilitativo spiegherebbe il ricorso a prestanomi e dimostrerebbe la consapevolezzadell'illecita provenienza del mezzo, fondando su ciò il concorso nel reato disostituzione di persona.

Orbene, reputa questa difesa che, in tale passaggio, siravvisi un salto logico di macroscopica evidenza, essendo la mera fruizionemateriale del veicolo, del tutto inidonea, sul piano della logica giuridica, adimostrare l'antecedente concorso morale o materiale ex art. 110 c.p. nel delitto disostituzione di persona.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Quanto al profilo inerente all’arresto dell’imputato indicato in sentenza comeavvenuto il 16.2.2020 anziché l’anno precedente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), trattasi, all’evidenza,di aspetto del tutto estraneo alla specifica vicenda oggetto di imputazione al capo 4.La circostanza dell’arresto per vicenda relativa alla droga era stata considerata alsolo fine di individuare le eventuali ulteriori ragioni per le quali l’imputato con icorrei aveva posto in essere le diverse condotte di sostituzione di personanell’eseguire l’iscrizione per noleggiare di volta in volta le autovetture di cui ai capid’imputazione.

Sicché giustamente la Corte di appello si limita a prendere attodell’errore e ad evidenziare che trattasi di discrasia che in alcun modo inficia ladecisione finale di conferma della sentenza di primo grado con riferimento al capoQuanto agli ulteriori rilievi, ovvero all’ulteriore errore, presente inimputazione, relativo all’intestazione dell’utenza allo stesso Ventrone, trattasiall’evidenza di un errore materiale contenuto nella contestazione riportata insentenza.

Tale errore viene parimenti corretto dalla Corte di appello che dà atto chel’utenza era in realtà intestata – come negli altri casi - a soggetti diversi dai correi,segnatamente, quanto al fatto di cui al capo 4, alla madre della compagna diVentrone, [OSCURATO:PERSONA], alla quale i reati sono contestati in concorso colVentrone.

L’intestazione dell’utenza al Ventrone sarebbe stata d’altronde incontrasto con l’impostazione dei correi che tendevano a mascherare la propriaidentità, tant’è che per fare l’iscrizione si servivano di documenti di identità di altrepersone.

Anche in relazione ai fatti di cui ai capi 1 e 2, come detto, l’utenza, cheandava indicata all’atto dell’iscrizione, era quella di altre persone.La Corte di appello ha anche spiegato che tale errore non inficia minimamentela ricostruzione del fatto e la sua attribuzione al ricorrente stante il collegamentocon la congiunta della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], correa del ricorrente (comeavvenuto anche per il fatto di cui al capo 1 ove l’utenza indicata era quella intestataal padre della [OSCURATO:PERSONA]).A ciò si aggiunge che, in premessa, la Corte di appello ha messo in evidenzacome i fatti oggetto delle singole imputazioni – commessi nell’ambito del medesimobreve arco temporale - devono essere valutati non solo singolarmente ma nelcomplesso denotando aspetti comuni che avvalorano la ricostruzione di ciascuno diessi.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.Letta la memoria, pervenuta tardivamente in data 8.5.2026, presentata dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, con cui si insistenell’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 3 dicembre 2025, la Corte di Appello di Torino, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di AlessandroVentrone, che l’aveva dichiarato colpevole dei reati di sostituzione di persona e diquello di ricettazione a lui ascritti ai capi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, ha assolto il predettodai reati di cui ai capi 5), 6), 7) e 8) per non avere commesso il fatto,rideterminando di conseguenza la pena originariamente inflitta, confermando nelresto la decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in relazione alreato di sostituzione di persona di cui al capo 4), contestato come commesso indata 13.2.2020 ai danni di Alessio MARINO, il vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sotto i profili del travisamento della prova perinvenzione, dell'omessa motivazione in ordine al momento consumativo del reato edella manifesta illogicità del percorso inferenziale seguito dalla decisioneimpugnata. Si lamenta che la Corte d'Appello ha richiamato un inesistente arrestoper violazione del D.P.R. 309/90 del 16.2.2020 - quindi coevo al reato di cui al capo4), contestato come commesso il 13.2.2020 - quando, in realtà, il VENTRONE erastato arrestato il precedente 16.2.2019 (quindi più di un anno prima dei fatti dicausa) in procedimento peraltro definitosi con archiviazione.L'errore sulla data dell'arresto ([OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché 16.2.2019) è assai rilevantepoiché colloca il coinvolgimento del VENTRONE in vicende collegate allo spaccio distupefacenti in piena concomitanza con il noleggio dell'auto dedotto al capo 4)dell'imputazione, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].L'approccio congetturale seguito dell'impugnata sentenza sfocia inoltre inomessa motivazione in ordine alla fase genetica del reato di cui al capo 4). Lacondotta contestata consisteva nell'essersi l'imputato attribuito la falsa identità delSig. Alessio MARINO in sede di iscrizione al portale "ENJOY il 13.2.2020. Orbene,con specifico motivo d'appello - motivo n. 1.3, pag. 7 - la difesa contestava ilcoinvolgimento del VENTRONE nella vicenda evidenziando che l'utenza mobile che ilTribunale aveva erroneamente considerato come intestata al VENTRONE era inrealtà intestata ad un terzo soggetto (tale Maria DELFINO).Orbene, con l’impugnata sentenza, la Corte d'Appello riconosce l'esattezza delrilievo difensivo - dando quindi atto che l'utenza telefonica n. 3274244094 utilizzataper la fraudolenta registrazione non era affatto intestata al VENTRONE, bensì a unaltro soggetto (la DELFINO) - ma, pur a fronte di tale dirimente ammissione, cherecideva l'unico effettivo elemento di collegamento materiale tra l'odierno ricorrentee l'apertura dell'account fittizio, omette qualsivoglia spiegazione logica circa lemodalità, i mezzi o i comportamenti attraverso i quali l'odierno ricorrente avrebbeconcorso nella commissione del reato al momento della sua consumazione. Invero,la sentenza d'appello deduce il coinvolgimento del VENTRONE nel reato sub 4)esclusivamente dal fatto che lo stesso, due giorni dopo la consumazione del reato(il 15.2.2020), sia stato fermato alla guida della medesima vettura pur essendosprovvisto di patente. La Corte distrettuale argomenta che tale mancanza di titoloabilitativo spiegherebbe il ricorso a prestanomi e dimostrerebbe la consapevolezzadell'illecita provenienza del mezzo, fondando su ciò il concorso nel reato disostituzione di persona. Orbene, reputa questa difesa che, in tale passaggio, siravvisi un salto logico di macroscopica evidenza, essendo la mera fruizionemateriale del veicolo, del tutto inidonea, sul piano della logica giuridica, adimostrare l'antecedente concorso morale o materiale ex art. 110 c.p. nel delitto disostituzione di persona.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Quanto al profilo inerente all’arresto dell’imputato indicato in sentenza comeavvenuto il 16.2.2020 anziché l’anno precedente ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), trattasi, all’evidenza,di aspetto del tutto estraneo alla specifica vicenda oggetto di imputazione al capo 4.La circostanza dell’arresto per vicenda relativa alla droga era stata considerata alsolo fine di individuare le eventuali ulteriori ragioni per le quali l’imputato con icorrei aveva posto in essere le diverse condotte di sostituzione di personanell’eseguire l’iscrizione per noleggiare di volta in volta le autovetture di cui ai capid’imputazione. Sicché giustamente la Corte di appello si limita a prendere attodell’errore e ad evidenziare che trattasi di discrasia che in alcun modo inficia ladecisione finale di conferma della sentenza di primo grado con riferimento al capoQuanto agli ulteriori rilievi, ovvero all’ulteriore errore, presente inimputazione, relativo all’intestazione dell’utenza allo stesso Ventrone, trattasiall’evidenza di un errore materiale contenuto nella contestazione riportata insentenza. Tale errore viene parimenti corretto dalla Corte di appello che dà atto chel’utenza era in realtà intestata – come negli altri casi - a soggetti diversi dai correi,segnatamente, quanto al fatto di cui al capo 4, alla madre della compagna diVentrone, [OSCURATO:PERSONA], alla quale i reati sono contestati in concorso colVentrone. L’intestazione dell’utenza al Ventrone sarebbe stata d’altronde incontrasto con l’impostazione dei correi che tendevano a mascherare la propriaidentità, tant’è che per fare l’iscrizione si servivano di documenti di identità di altrepersone. Anche in relazione ai fatti di cui ai capi 1 e 2, come detto, l’utenza, cheandava indicata all’atto dell’iscrizione, era quella di altre persone.La Corte di appello ha anche spiegato che tale errore non inficia minimamentela ricostruzione del fatto e la sua attribuzione al ricorrente stante il collegamentocon la congiunta della sua compagna [OSCURATO:PERSONA], correa del ricorrente (comeavvenuto anche per il fatto di cui al capo 1 ove l’utenza indicata era quella intestataal padre della [OSCURATO:PERSONA]).A ciò si aggiunge che, in premessa, la Corte di appello ha messo in evidenzacome i fatti oggetto delle singole imputazioni – commessi nell’ambito del medesimobreve arco temporale - devono essere valutati non solo singolarmente ma nelcomplesso denotando aspetti comuni che avvalorano la ricostruzione di ciascuno diessi.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]