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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 29504/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, con ordinanza in data 20/1/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva.

Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, con ordinanza in data 20/1/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 29504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris