CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 42320/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Ancona, in puntuale applicazione della normativa in materia, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere l' affidamento terapeutico a causa dell'assenza di un programma riabilitativo individuale ed ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. per l'entità della pena residua superiore ad anni due; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dal giudice a quo, effettuando un inconferente richiamo all'istituto delle pene sostitutive e sostenendo che sarebbe stato compito del Tribunale di sorveglianza rinviare il procedimento per acquisire il programma terapeutico senza, però, tenere conto che esso avrebbe dovuto essere allegato all'istanza come previsto dall' art. 94 d.P.R. 309/90; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.