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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18329/2026

Testo disponibile della fonte

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tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante, giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio diamministrazione del 22 dicembre 2021, nonché ai sensi dell’art. 35dello Statuto, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di procura speciale enomina poteste n calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78P11 C129 P), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026(codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 83H23 D810 S) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Dellabartola (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 84M22 H294 L).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 634/15/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 20gennaio 2023.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio liquidaval’imposta di registro su di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diCatania.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dalla banca avverso la sentenza n.7120/4/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania,reputando l’avviso non sufficientemente motivato, in quanto:- lo stesso testualmente recitava: «“imposta proporzionale di registrodel 3% (con il minimo dell’imposta in misura fissa) dovuta oltre interessilegali giusto art. 8 della Tariffa parte I allegata al TUR n. 131/86 e diritti dinotifica”»;- «nulla veniva esposto con riferimento all’applicazione dell’imposta diregistro proporzionale sulla fideiussione enunciata, mentre si faceva unriferimento assolutamente generico ad una imposta proporzionale diregistro del 3% con la specificazione di un minimo dell’imposta in misurafissa senza distinzione alcuna tra l’imposizione relativa al capitale e quellainerente gli interessi, che erano semplicemente aggiunti»;Numero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026- «anche il riferimento normativo era chiaramente incompleto, nonfacendosi alcuna menzione dell’art. 6 della Tariffa parte I allegata al TURn. 131/86 rilevante in funzione della imposta di registro relativa allafideiussione»;- solo nel corso del giudizio l’Agenzia aveva chiarito che la liquidazioneera sta articolata su vari profili, essendo stata applicata una imposta diregistro fissa sul titolo giudiziario e sulla somma capitale ingiunta giàassoggettata ad IVA, una aliquota proporzionale del 3% sugli interessiesclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA ed una aliquota proporzionaledello 0,50% sulla fideiussione enunciata e non registrata ai sensi dell’art. 6della Tariffa parte I allegata al TUR;- si era trattato, tuttavia, di una motivazione postuma, che non potevasupplire alla rilevante lacuna dell’avviso in ordine al contenuto dell’impostadi registro complessivamente liquidata, con conseguente menomazione deldiritto di difesa dell’appellante, tanto da rendere irrimediabilmente viziato,nel termine di cinque anni.3.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione,notificato il 21 luglio 2023, sulla base di un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontrodeduzioni depositate il 26 settembre 2023, successivamentedepositando, in data 2 aprile 2026, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge n.212/2000, 3 della legge n. 241/1990 e 43 d.P.R. n. 600/1973,evidenziando, in primo luogo, che l’avviso impugnato non aveva carattereimpositivo, ma liquidatorio, a contenuto normativo vincolato e che nellaNumero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026specie l’Agenzia aveva semplicemente applicato a ciascuna delledeterminazioni del tribunale la tassazione ex lege prestabilita.La difesa erariale ha aggiunto che la «sufficienza delle informazionirappresentate nell’avviso andava, dunque, colta, risultando chiari la causae l’oggetto della pretesa erariale, l’aliquota sull’imponibile indicato in atti esugli interessi legali oggetto del condannatorio del Tribunale, così chenessuna incertezza poteva residuare, a maggior ragione, dovendovalutarsi che il dettato processuale non rimandava a valutazioni complesseo oggettivamente poco intellegibili» (v. pagina n. 11 del ricorso).In subordine, la ricorrente ha osservato che la Commissione regionale«avrebbe solo potuto incidere sulle riprese erariali non contemplate nelcostrutto giustificativo dell’azione di recupero dell’Ufficio, invece dicaducarne integralmente l’azione» (v. pagina n. 11 del ricorso).2.

Il ricorso va respinto.La pluralità delle voci oggetto di tassazione predisposte dall’Ufficio conl’avviso impugnato, come chiaramente rappresentate nel corso delgiudizio, avrebbero dovuto essere indicate nell’atto, identificando lesingole di componenti della ripresa fiscale (nella specie: importo ingiunto,accessori ed atti enunciati), le norme di riferimento (se non desumibilidalla natura delle voci indicate) e la base imponibile, operazioni questeagevoli e che l’Ufficio aveva compiuto per tassare l’atto, dimenticandoperò, poi tradurle in un formato narrativo comprensibile per lacontribuente.Nella specie, secondo la valutazione fattuale compiuta del Giudiceregionale, non altrimenti sindacabile nella sede che occupa essendosiallineata ai predetti principi, l’avviso era del tutto imperscrutabile edoscuro, tale da menomare un consapevole esercizio del diritto difesa dellacontribuente, il che ha, correttamente, giustificato la decisione assunta.Numero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026Va solo aggiunto che un parziale annullamento, limitata alla voce(fideiussione enunciata) pretermessa, non poteva essere adottata, giacchènella coerente logica della ratio decisoria il predetto deficit motivazionaleaveva privato la contribuente di avere comprensione del complessivocontenuto dell’atto.3.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. nella somma di 2.410,00 € per competenze,oltre accessori al versamento dell’importo di 200,00 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE –CONTROla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante, giusta i poteri conferiti con delibera del consiglio diamministrazione del 22 dicembre 2021, nonché ai sensi dell’art. 35dello Statuto, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa, anche disgiuntamente fra loro, in forza di procura speciale enomina poteste n calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 78P11 C129 P), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026(codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 83H23 D810 S) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Dellabartola (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 84M22 H294 L).- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 634/15/2023 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 20gennaio 2023.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio liquidaval’imposta di registro su di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diCatania.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dalla banca avverso la sentenza n.7120/4/2019 della Commissione tributaria provinciale di Catania,reputando l’avviso non sufficientemente motivato, in quanto:- lo stesso testualmente recitava: «“imposta proporzionale di registrodel 3% (con il minimo dell’imposta in misura fissa) dovuta oltre interessilegali giusto art. 8 della Tariffa parte I allegata al TUR n. 131/86 e diritti dinotifica”»;- «nulla veniva esposto con riferimento all’applicazione dell’imposta diregistro proporzionale sulla fideiussione enunciata, mentre si faceva unriferimento assolutamente generico ad una imposta proporzionale diregistro del 3% con la specificazione di un minimo dell’imposta in misurafissa senza distinzione alcuna tra l’imposizione relativa al capitale e quellainerente gli interessi, che erano semplicemente aggiunti»;Numero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026- «anche il riferimento normativo era chiaramente incompleto, nonfacendosi alcuna menzione dell’art. 6 della Tariffa parte I allegata al TURn. 131/86 rilevante in funzione della imposta di registro relativa allafideiussione»;- solo nel corso del giudizio l’Agenzia aveva chiarito che la liquidazioneera sta articolata su vari profili, essendo stata applicata una imposta diregistro fissa sul titolo giudiziario e sulla somma capitale ingiunta giàassoggettata ad IVA, una aliquota proporzionale del 3% sugli interessiesclusi dall’ambito di applicazione dell’IVA ed una aliquota proporzionaledello 0,50% sulla fideiussione enunciata e non registrata ai sensi dell’art. 6della Tariffa parte I allegata al TUR;- si era trattato, tuttavia, di una motivazione postuma, che non potevasupplire alla rilevante lacuna dell’avviso in ordine al contenuto dell’impostadi registro complessivamente liquidata, con conseguente menomazione deldiritto di difesa dell’appellante, tanto da rendere irrimediabilmente viziato,nel termine di cinque anni.3. Avverso tale pronuncia l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione,notificato il 21 luglio 2023, sulla base di un unico motivo.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontrodeduzioni depositate il 26 settembre 2023, successivamentedepositando, in data 2 aprile 2026, memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge n.212/2000, 3 della legge n. 241/1990 e 43 d.P.R. n. 600/1973,evidenziando, in primo luogo, che l’avviso impugnato non aveva carattereimpositivo, ma liquidatorio, a contenuto normativo vincolato e che nellaNumero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026specie l’Agenzia aveva semplicemente applicato a ciascuna delledeterminazioni del tribunale la tassazione ex lege prestabilita.La difesa erariale ha aggiunto che la «sufficienza delle informazionirappresentate nell’avviso andava, dunque, colta, risultando chiari la causae l’oggetto della pretesa erariale, l’aliquota sull’imponibile indicato in atti esugli interessi legali oggetto del condannatorio del Tribunale, così chenessuna incertezza poteva residuare, a maggior ragione, dovendovalutarsi che il dettato processuale non rimandava a valutazioni complesseo oggettivamente poco intellegibili» (v. pagina n. 11 del ricorso).In subordine, la ricorrente ha osservato che la Commissione regionale«avrebbe solo potuto incidere sulle riprese erariali non contemplate nelcostrutto giustificativo dell’azione di recupero dell’Ufficio, invece dicaducarne integralmente l’azione» (v. pagina n. 11 del ricorso).2. Il ricorso va respinto.La pluralità delle voci oggetto di tassazione predisposte dall’Ufficio conl’avviso impugnato, come chiaramente rappresentate nel corso delgiudizio, avrebbero dovuto essere indicate nell’atto, identificando lesingole di componenti della ripresa fiscale (nella specie: importo ingiunto,accessori ed atti enunciati), le norme di riferimento (se non desumibilidalla natura delle voci indicate) e la base imponibile, operazioni questeagevoli e che l’Ufficio aveva compiuto per tassare l’atto, dimenticandoperò, poi tradurle in un formato narrativo comprensibile per lacontribuente.Nella specie, secondo la valutazione fattuale compiuta del Giudiceregionale, non altrimenti sindacabile nella sede che occupa essendosiallineata ai predetti principi, l’avviso era del tutto imperscrutabile edoscuro, tale da menomare un consapevole esercizio del diritto difesa dellacontribuente, il che ha, correttamente, giustificato la decisione assunta.Numero registro generale 15461/2023Numero sezionale 3281/2026Numero di raccolta generale 18329/2026Data pubblicazione 06/06/2026Va solo aggiunto che un parziale annullamento, limitata alla voce(fideiussione enunciata) pretermessa, non poteva essere adottata, giacchènella coerente logica della ratio decisoria il predetto deficit motivazionaleaveva privato la contribuente di avere comprensione del complessivocontenuto dell’atto.3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamentodelle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. nella somma di 2.410,00 € per competenze,oltre accessori al versamento dell’importo di 200,00 € per spese vive.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
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