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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35085/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cik e 2-(//2 2_ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO. tIA"

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata TritinaleAi Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte d'appello di Napoli irrevocabile il 29 settembre 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 12-14 legge n. 497 del 1974 e art. 648 cod. pen., commessi il 18 aprile 2017; 2) dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 24 gennaio 2020, in relazione ai reati dì cui agli artt. 416-bis (dal quale è stato assolto), 629 cod. pen. (capi B e C), artt. 416-6/5.1, 56, 629 cod. pen. (capo A), commessi fra febbraio ed aprile 2017.

2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cuì fonda la decisione oggetto di ricorso per cassazione.

3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindìcati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza la contestualità spazio-temporale, l'omogeneità della condotta, l'identica indole riguardando entrambe le pronunce reati contro il patrimonio) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, sebbene stringata, comunque completa e non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità di parte dei titoli di reato, nonché il contesto temporale di esecuzione delle condotte, tenuto conto che le estorsioni di cui alla sentenza sub 2) non risultano essere state commesse con uso delle armi, dunque la detenzione dell'arma comune da sparo, conservata nella vettura del ricorrente, di cui alla sentenza sub 1, non poteva essere considerata senz'altro funzionale a commettere i reati di estorsione, ma eventualmente a difesa personale, peraltro sottolineando l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto associativo.

3.3. Rilevato infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata.

3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, pur richiamando condivisibili impostazioni della giurìsprudenza di legittimità, anche alla luce dei chiarimenti di cui all'articolata memoria ex art. 611 cod. proc. pen., fatta pervenire dalla difesa tempestivamente, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, oltre a palesarsi aspecifiche, quanto alla corrispondenza delle critiche medesime rispetto al complesso della motivazione censurata.

3.5. Rilevato in ogni caso, che in sostanza, si censura l'omesso esame comparativo, da parte del giudice dell'esecuzione, del contenuto delle sentenze di condanna, onde verificare se ricorressero in concreto indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, senza indicarli, puntualmente, nel ricorso o nella successiva memoria illustrativa. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cik e 2-(//2 2_ [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO. tIA" 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata TritinaleAi Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse: 1) dalla Corte d'appello di Napoli irrevocabile il 29 settembre 2020, in relazione ai reati di cui agli artt. 12-14 legge n. 497 del 1974 e art. 648 cod. pen., commessi il 18 aprile 2017; 2) dalla Corte d'appello di Napoli, irrevocabile il 24 gennaio 2020, in relazione ai reati dì cui agli artt. 416-bis (dal quale è stato assolto), 629 cod. pen. (capi B e C), artt. 416-6/5.1, 56, 629 cod. pen. (capo A), commessi fra febbraio ed aprile 2017. 2. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti (vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge, violazione degli artt. 125, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.) siano costituiti da doglianze in punto di fatto, dunque, non consentite in sede di legittimità e, comunque, riproduttive di censure vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice dell'esecuzione, nonché non scanditi dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni su cuì fonda la decisione oggetto di ricorso per cassazione. 3. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindìcati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza la contestualità spazio-temporale, l'omogeneità della condotta, l'identica indole riguardando entrambe le pronunce reati contro il patrimonio) se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione, sebbene stringata, comunque completa e non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità di parte dei titoli di reato, nonché il contesto temporale di esecuzione delle condotte, tenuto conto che le estorsioni di cui alla sentenza sub 2) non risultano essere state commesse con uso delle armi, dunque la detenzione dell'arma comune da sparo, conservata nella vettura del ricorrente, di cui alla sentenza sub 1, non poteva essere considerata senz'altro funzionale a commettere i reati di estorsione, ma eventualmente a difesa personale, peraltro sottolineando l'intervenuta assoluzione del ricorrente dal delitto associativo. 3.3. Rilevato infatti, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate, pur richiamando condivisibili impostazioni della giurìsprudenza di legittimità, anche alla luce dei chiarimenti di cui all'articolata memoria ex art. 611 cod. proc. pen., fatta pervenire dalla difesa tempestivamente, oltre a devolvere critiche di mero fatto, sono manifestamente infondate in quanto denunciano presunto vizio di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, oltre a palesarsi aspecifiche, quanto alla corrispondenza delle critiche medesime rispetto al complesso della motivazione censurata. 3.5. Rilevato in ogni caso, che in sostanza, si censura l'omesso esame comparativo, da parte del giudice dell'esecuzione, del contenuto delle sentenze di condanna, onde verificare se ricorressero in concreto indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, senza indicarli, puntualmente, nel ricorso o nella successiva memoria illustrativa. 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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