CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23615/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cui ha ribadito le richieste di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria che, per quel che in questa sede rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 385, primo e terzo comma, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato il delitto di evasione poiché, sottoposto alla misura degli arresti donniciliari, se ne allontanava venendo sorpreso sull'uscio della porta d'ingresso del condominio del suo alloggio con [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'appello ha disatteso i motivi di gravame. Quanto alla richiesta di assoluzione dal reato ascritto all'imputato, in ragione della circostanza che lo stesso - al momento del controllo - veniva trovato sulla soglia dell'abitazione, la Corte di appello ha rilevato come il motivo non si confrontasse con le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale aveva dichiarato di essere effettivamente uscito dall'abitazione, collocandosi sulla soglia; veniva ad integrarsi la violazione delle prescrizioni formali e sostanziali dell'ordinanza cautelare che gli imponeva di rimanere all'interno dell'abitazione, dovendosi escludere che tale fosse la presenza negli spazi comuni. Quanto, poi, alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudice d'appello ha ritenuto di doverla escludere sul rilievo dell'essere il Conte soggetto "abituale nel crimine", avendo costui riportato condanne per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e 648-bis cod. pen.. Sarebbe stata ritenuta determinante la circostanza che aveva visto il ricorrente fuoriuscire dall'abitazione per ragioni futili ed intrattenersi a discorrere con persona pluripregiudicata e sottoposta a misura di prevenzione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il reato di evasione non si sarebbe integrato in ragione dell'assenza di volontà dello stesso di sottrarsi al controllo delle forze di polizia, essendo rimasto sempre sulla soglia della propria abitazione. Non risulterebbe quindi, violato, il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, essendosi verificata una mera violazione formale delle prescrizioni dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e non, invece, una violazione di natura sostanziale. Si verterebbe - a detta della difesa - in ipotesi di reato impossibile ex art. 49, secondo comma, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, si rappresentano vizi di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe ritenuto di non riconoscere la causa di non punibilità in ragione delle precedenti condanne, visto che nel certificato del casellario giudiziario vi sarebbero quelle relative al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/190 e art. 648 cod. pen. In realtà, al momento della commissione del delitto di evasione, era intervenuta la sola condanna per il delitto in materia di stupefacenti e non ancora quella per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. con conseguente assenza di elementi ostativi al riconoscimento della citata causa di non punibilità che non prende in esame l'abitualità della condotta ma la tenuità del fatto che sarebbe resa palese dalla scarsa intensità del dolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo, attraverso il quale si deduce l'insussistenza dell'evasione perché il ricorrente non avrebbe oltrepassato la soglia della porta di casa, è infondato. Deve richiamarsi l'ormai consolidato principio di diritto secondo cui, ai fini della integrazione dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà Sez. 6, Sentenza n. 4830 del 21/10/2014, dep. 2015, Capkevica, Rv. 262155). In detta decisione questa Corte ha puntualizzato che la finalità della misura coercitiva degli arresti domiciliari è quella di impedire i contatti con l'esterno ed il libero movimento della persona, quale mezzo di tutela delle esigenze cautelari, esigenze che sarebbero recessive e di fatto mortificate qualora al detenuto agli arresti domiciliari fosse consentito di trattenersi negli spazi condominiali comuni. Ed invero, seppure la Corte territoriale abbia fatto riferimento, quale ragione determinante della dimostrazione dell'avvenuta evasione, all'ammissione dello stesso ricorrente che aveva dichiarato di essersi fermato sulla soglia dell'abitazione che affaccia sul pianerottolo a parlare con un suo amico, gli stessi giudici di merito, nella parte iniziale della decisione, allorché hanno ri~o, condividendole, le ragioni che avevano portato a ritenere sussistente il delitto di evasione, hanno fatto esplicito riferimento al contenuto della testimonianza del Carabiniere libero dal servizio - che era passato nelle vicinanze del luogo di residenza e detenzione del Conte - che aveva affermato di aver visto il ricorrente mentre era sulla «soglia del portone di ingresso del condominio intento a parlare». Detta circostanza, già chiaramente evincibile dal tenore della decisione del Tribunale (pagina 2, terz'ultimo periodo, sentenza Tribunale di Alessandria), unitamente a quanto osservato dalla Corte territoriale che ha fatto esplicito riferimento al fatto che Conte aveva avuto accesso agli spazi comuni dell'immobile per parlare con altro soggetto (secondo periodo, pag. 5, sentenza di appello), depongono per l'infondatezza della doglianza che, anche per mezzo di un'alterata rappresentazione storica dei fatti tenta di accreditare la differente tesi secondo cui il Conte non avesse superato l'uscio di casa e che, pertanto, non si fosse sottratto ai controlli, circostanza che, per quanto sopra detto, risulta smentita dalla lettura congiunta delle due decisioni di merito. 3. Infondato è anche il secondo motivo con cui il ricorrente censura la parte della decisione che ha condiviso le ragioni dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. Giuridicamente corretta è la valutazione complessiva della condotta che, seppure ha dato atto della lieve distanza rispetto al luogo di detenzione, ha inteso valorizzare la circostanza che il ricorrente, adducendo di dover fumare una sigaretta, in realtà si fosse intrattenuto con un soggetto che non abitava nello stabile, sottoposto a procedimenti penali e gravato da misure di prevenzione; condotta che ha portato ad escludere, sulla base di motivazione logica e completa, la scarsa offensività del fatto che il ricorrente vorrebbe riduttivamente apprezzare attraverso un precluso riferimento a dati processuali adeguatamente confutati. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2022.